| (Disposizioni in tema di offerta pubblica di
acquisto).
1. Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e
ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica
obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992,
n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta
pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di
consultazione in qualsiasi forma concluso, di azioni di
società, di cui al presente decreto, acquistate dai
partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla
comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della
dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita,
determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di
acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di
disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili
nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza
dominante nella medesima assemblea.
2. Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di
offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto
di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate.
L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo
di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di
concerto ed apportate al patto.
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3. L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente
articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in
particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti
delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o
di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati
in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di
vendita. L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava
solidalmente su tutti i partecipanti al patto.
4. La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale, stabilisce termini e modalità di
esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale
comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente
articolo, le disposizioni del capitolo II della legge 18
febbraio 1992, n. 149.
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