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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


611
DDL0042-0012
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.12 (che inizia a pag.13 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Disposizioni in tema di offerta pubblica di
                          acquisto).
      1.  Salvo quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, e
  ferme restando le ulteriori ipotesi di offerta pubblica
  obbligatoria di acquisto di cui alla legge 18 febbraio 1992,
  n. 149, l'apporto, entro due anni dal collocamento per offerta
  pubblica di vendita, ad un patto di sindacato di voto o di
  consultazione in qualsiasi forma concluso, di azioni di
  società, di cui al presente decreto, acquistate dai
  partecipanti, contestualmente o di concerto, a far tempo dalla
  comunicazione ufficiale del soggetto proprietario della
  dismissione con procedura di offerta pubblica di vendita,
  determina l'obbligo di procedere ad offerta pubblica di
  acquisto, allorché i quantitativi apportati consentano di
  disporre della maggioranza dei diritti di voto esercitabili
  nell'assemblea ordinaria ovvero di esercitare una influenza
  dominante nella medesima assemblea.
      2.  Al fine di determinare la ricorrenza dell'obbligo di
  offerta pubblica di acquisto di cui al comma 1, si tiene conto
  di tutte le azioni apportate al patto, comunque acquistate.
  L'offerta pubblica di acquisto ha per oggetto un quantitativo
  di azioni pari a quelle acquistate contestualmente o di
  concerto ed apportate al patto.
 
                              Pag. 14
 
      3.  L'offerta pubblica di acquisto, di cui al presente
  articolo, deve avvenire al prezzo stabilito dalla Commissione
  nazionale per le società e la borsa che terrà conto, in
  particolare, della media ponderata dei prezzi degli acquisti
  delle azioni apportate al patto, effettuati contestualmente o
  di concerto, e della media dei cinque maggiori prezzi rilevati
  in borsa dopo il collocamento mediante l'offerta pubblica di
  vendita.  L'obbligo di offerta pubblica di acquisto grava
  solidalmente su tutti i partecipanti al patto.
      4.  La CONSOB, con proprio regolamento da pubblicare nella
  Gazzetta Ufficiale,  stabilisce termini e modalità di
  esecuzione dell'offerta pubblica di acquisto, alla quale
  comunque si applicano, per quanto non previsto dal presente
  articolo, le disposizioni del capitolo II della legge 18
  febbraio 1992, n. 149.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0018 TOTDOC=0020 NDOC=0012 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0013 RIGINIZ=029 PAGFIN=0014 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=13 PAGEFIN=14 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=12DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0012 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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