Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6110
DDL0503-0002
Progetto di legge Camera n. 503 - testo presentato - (DDL12-503)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C503. TESTIPDL
...C503.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC503 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Le inchieste giudiziarie
  sviluppatesi a partire dall'aprile 1991 hanno disvelato
  l'esistenza di un vastissimo e profondo tessuto di corruzione
  che non ha risparmiato la quasi totalità degli enti
  pubblici.
    Un ceto politico-amministrativo e tecnico ha avvolto con le
  sue spire gangli vitali dello Stato e degli enti locali,
  drenando una quantità enorme di danaro pubblico distratto a
  fini di arricchimento personale e di gruppo.
    Dalle inchieste, in gran parte ancora in corso, e dai primi
  tentativi dell'autorità giudiziaria di recuperare almeno una
  parte delle immense risorse sottratte, sono emersi, da un
  lato, un insospettato e grave vuoto normativo, dall'altro
  un'odiosa nuova forma di ingiustizia.
    In virtù dell'attuale combinato disposto degli articoli 240
  del codice penale e 321 del codice di procedura penale non è
  possibile, attualmente, intervenire efficacemente, con misure
  di natura cautelare e conservativa, contro i patrimoni di
  coloro che sono gravemente indiziati di reati commessi contro
  la pubblica amministrazione.
    L'articolo 321 del codice di procedura penale è norma,
  infatti, di agevole applicazione nei confronti di coloro che
  si macchiano di reati "comuni" poiché consente di sottoporre a
  sequestro preventivo fino dalla fase delle indagini di polizia
  giudiziaria, ogni cosa di cui "è consentita la confisca".
    Secondo l'articolo 240, primo comma, del codice penale "nel
  caso di condanna, il
 
                               Pag. 2
 
  giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono e
  furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
  sono il prodotto o il profitto".
    La giurisprudenza formatasi sul citato articolo 240, e da
  tempo consolidata, ha dettato una interpretazione della norma
  in base alla quale qualora la confisca (e dunque anche il
  sequestro preventivo) abbia per oggetto somme di denaro,
  titoli, eccetera, è obbligo del pubblico ministero o del
  giudice, indicare e provare la esatta provenienza dei beni
  sequestrati o confiscati dal reato che si assume commesso.
    Nel caso di denaro, titoli, eccetera, è dunque necessario
  provare che si tratti o del diretto prodotto del reato o
  dell'indiretto profitto dello stesso, quale frutto del
  reimpiego del denaro ottenuto dal reo o da colui che si
  sospetta, gravemente, di essere tale.
    Nella grandissima parte delle indagini in corso, o
  recentemente concluse, gli indagati e gli imputati colpevoli
  di reati, quali corruzione, concussione, truffa aggravata ai
  danni dello Stato, erano e sono accusati di aver distratto
  ingentissimi patrimoni a scopo di lucro e di arricchimento
  personale o di gruppo.
    In svariati casi l'iniziativa della procura della
  Repubblica ha portato alla scoperta di ingenti tesori (denaro,
  titoli, valori) depositati presso banche o cassette di
  sicurezza.
    Le procure della Repubblica che hanno provveduto ai
  sequestri preventivi dei beni così "reperiti" si sono trovate
  di fronte alle difficoltà menzionate.  E' infatti accaduto che
  gli indagati e gli imputati più "diligenti" hanno proposto
  ricorso contro le misure di conservazione dei patrimoni che si
  ritenevano illecitamente accumulati, e hanno trovato
  favorevole ascolto presso la Corte di cassazione, la quale ha
  provveduto a dissequestrare i loro beni (ad esempio, Cass.  VI,
  Sez. pen., 14 aprile 1993, n. 1041).
    Nella scorsa legislatura qualcuno si era avveduto del vuoto
  normativo e della sua gravità.
    Il Governo aveva presentato ben quattro decreti-legge che
  però non hanno mai ottenuto l'approvazione del Parlamento e
  pertanto sono tutti miseramente decaduti provocando ulteriori
  beffarde restituzioni di patrimoni sequestrati.
    Si pensi che, a causa della decadenza di codesti
  decreti-legge, il tribunale di Ancona ha dovuto restituire ad
  un "famoso" imputato di truffa aggravata ben 46 miliardi di
  titoli.
    Quei decreti-legge erano anche (volutamente?) confusi, di
  non facile applicazione e probabilmente non perfettamente in
  linea con le norme costituzionali e con i princìpi di garanzia
  dei diritti della difesa accolti nel nuovo codice di procedura
  penale.
    La presente proposta di legge si propone di intervenire al
  di fuori di ogni concetto di emergenza e di coprire il vuoto
  normativo attuale in modo semplice ed efficace: estendendo a
  coloro che si sono macchiati di gravi reati contro la pubblica
  amministrazione le norme attualmente applicabili contro il
  criminale comune.
    Dai decreti-legge approvati nella precedente legislatura si
  è recuperato il concetto di "vantaggio patrimoniale" che
  consente una corretta applicazione delle norme già esistenti
  ai reati di cui ci si occupa ed, al contempo, è pienamente
  rispettoso delle norme costituzionali e dei princìpi del
  codice penale e di procedura penale.
    Il giudice non dovrà più rincorrere improbabili se non
  impossibili prove sulla provenienza di denaro, titoli e
  valori, ma potrà agire sulla base della prova rigorosa e
  concreta del vantaggio patrimoniale tratto dal reato.
    L'articolo 321 del codice di procedura penale diviene così
  immediatamente applicabile a coloro che sono gravemente
  indiziati dei reati previsti e puniti dagli articoli 314,
  primo comma (peculato), 317 (concussione), 318, primo comma
  (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
  atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter  (corruzione
  in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
  pubblico servizio), 321 (corruttore), 323, secondo comma
  (abuso d'ufficio), 326, terzo comma, primo periodo
  (rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, 640
 
                               Pag. 3
 
  secondo comma, numero 1 (truffa aggravata ai danni dello
  Stato) del codice penale.
    Le condizioni per l'applicazione della misura di
  conservazione dei patrimoni sono quelle già regolate dal
  codice di procedura penale.
    Il pubblico ministero deve disporre di gravi indizi di
  colpevolezza e può procedere a sequestro "nei limiti del
  valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto
  profitto" che derivano dal reato.
    Vengono, contestualmente, introdotte alcune limitazioni
  all'applicabilità dell'articolo 321 e alcuni miglioramenti.
    Si è preferito non estendere ai reati enunciati
  l'applicabilità dei commi 3- bis  e 3- ter
  dell'articolo 321 del codice di procedure
  penale, poiché, data la delicatezza della materia,
  appare più opportuno mantenere l'ambito di operatività della
  norma nella concezione originaria del nuovo codice di
  procedura penale.
    Si prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale
  dei beni sequestrati scelto da coloro che subiscono la misura
  cautelare, onde rendere ancora più evidente che il fine del
  legislatore è solo ed unicamente quello di impedire che
  ingenti patrimoni, che si ha fondato motivo di ritenere di
  illecita provenienza ed accumulazione, si "volatilizzino",
  come purtroppo spesso accade, prima che intervenga la sentenza
  di condanna.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-503 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0503 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=012 PAGFIN=0003 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=050300 00 FASCIDC=12DDL0503 SORTNAV=0050300 000 00000 ZZDDLC503 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati