| Onorevoli Colleghi! -- Le inchieste giudiziarie
sviluppatesi a partire dall'aprile 1991 hanno disvelato
l'esistenza di un vastissimo e profondo tessuto di corruzione
che non ha risparmiato la quasi totalità degli enti
pubblici.
Un ceto politico-amministrativo e tecnico ha avvolto con le
sue spire gangli vitali dello Stato e degli enti locali,
drenando una quantità enorme di danaro pubblico distratto a
fini di arricchimento personale e di gruppo.
Dalle inchieste, in gran parte ancora in corso, e dai primi
tentativi dell'autorità giudiziaria di recuperare almeno una
parte delle immense risorse sottratte, sono emersi, da un
lato, un insospettato e grave vuoto normativo, dall'altro
un'odiosa nuova forma di ingiustizia.
In virtù dell'attuale combinato disposto degli articoli 240
del codice penale e 321 del codice di procedura penale non è
possibile, attualmente, intervenire efficacemente, con misure
di natura cautelare e conservativa, contro i patrimoni di
coloro che sono gravemente indiziati di reati commessi contro
la pubblica amministrazione.
L'articolo 321 del codice di procedura penale è norma,
infatti, di agevole applicazione nei confronti di coloro che
si macchiano di reati "comuni" poiché consente di sottoporre a
sequestro preventivo fino dalla fase delle indagini di polizia
giudiziaria, ogni cosa di cui "è consentita la confisca".
Secondo l'articolo 240, primo comma, del codice penale "nel
caso di condanna, il
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giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono e
furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne
sono il prodotto o il profitto".
La giurisprudenza formatasi sul citato articolo 240, e da
tempo consolidata, ha dettato una interpretazione della norma
in base alla quale qualora la confisca (e dunque anche il
sequestro preventivo) abbia per oggetto somme di denaro,
titoli, eccetera, è obbligo del pubblico ministero o del
giudice, indicare e provare la esatta provenienza dei beni
sequestrati o confiscati dal reato che si assume commesso.
Nel caso di denaro, titoli, eccetera, è dunque necessario
provare che si tratti o del diretto prodotto del reato o
dell'indiretto profitto dello stesso, quale frutto del
reimpiego del denaro ottenuto dal reo o da colui che si
sospetta, gravemente, di essere tale.
Nella grandissima parte delle indagini in corso, o
recentemente concluse, gli indagati e gli imputati colpevoli
di reati, quali corruzione, concussione, truffa aggravata ai
danni dello Stato, erano e sono accusati di aver distratto
ingentissimi patrimoni a scopo di lucro e di arricchimento
personale o di gruppo.
In svariati casi l'iniziativa della procura della
Repubblica ha portato alla scoperta di ingenti tesori (denaro,
titoli, valori) depositati presso banche o cassette di
sicurezza.
Le procure della Repubblica che hanno provveduto ai
sequestri preventivi dei beni così "reperiti" si sono trovate
di fronte alle difficoltà menzionate. E' infatti accaduto che
gli indagati e gli imputati più "diligenti" hanno proposto
ricorso contro le misure di conservazione dei patrimoni che si
ritenevano illecitamente accumulati, e hanno trovato
favorevole ascolto presso la Corte di cassazione, la quale ha
provveduto a dissequestrare i loro beni (ad esempio, Cass. VI,
Sez. pen., 14 aprile 1993, n. 1041).
Nella scorsa legislatura qualcuno si era avveduto del vuoto
normativo e della sua gravità.
Il Governo aveva presentato ben quattro decreti-legge che
però non hanno mai ottenuto l'approvazione del Parlamento e
pertanto sono tutti miseramente decaduti provocando ulteriori
beffarde restituzioni di patrimoni sequestrati.
Si pensi che, a causa della decadenza di codesti
decreti-legge, il tribunale di Ancona ha dovuto restituire ad
un "famoso" imputato di truffa aggravata ben 46 miliardi di
titoli.
Quei decreti-legge erano anche (volutamente?) confusi, di
non facile applicazione e probabilmente non perfettamente in
linea con le norme costituzionali e con i princìpi di garanzia
dei diritti della difesa accolti nel nuovo codice di procedura
penale.
La presente proposta di legge si propone di intervenire al
di fuori di ogni concetto di emergenza e di coprire il vuoto
normativo attuale in modo semplice ed efficace: estendendo a
coloro che si sono macchiati di gravi reati contro la pubblica
amministrazione le norme attualmente applicabili contro il
criminale comune.
Dai decreti-legge approvati nella precedente legislatura si
è recuperato il concetto di "vantaggio patrimoniale" che
consente una corretta applicazione delle norme già esistenti
ai reati di cui ci si occupa ed, al contempo, è pienamente
rispettoso delle norme costituzionali e dei princìpi del
codice penale e di procedura penale.
Il giudice non dovrà più rincorrere improbabili se non
impossibili prove sulla provenienza di denaro, titoli e
valori, ma potrà agire sulla base della prova rigorosa e
concreta del vantaggio patrimoniale tratto dal reato.
L'articolo 321 del codice di procedura penale diviene così
immediatamente applicabile a coloro che sono gravemente
indiziati dei reati previsti e puniti dagli articoli 314,
primo comma (peculato), 317 (concussione), 318, primo comma
(corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un
atto contrario ai doveri d'ufficio), 319- ter (corruzione
in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di
pubblico servizio), 321 (corruttore), 323, secondo comma
(abuso d'ufficio), 326, terzo comma, primo periodo
(rilevazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, 640
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secondo comma, numero 1 (truffa aggravata ai danni dello
Stato) del codice penale.
Le condizioni per l'applicazione della misura di
conservazione dei patrimoni sono quelle già regolate dal
codice di procedura penale.
Il pubblico ministero deve disporre di gravi indizi di
colpevolezza e può procedere a sequestro "nei limiti del
valore pari all'effettivo vantaggio patrimoniale o al concreto
profitto" che derivano dal reato.
Vengono, contestualmente, introdotte alcune limitazioni
all'applicabilità dell'articolo 321 e alcuni miglioramenti.
Si è preferito non estendere ai reati enunciati
l'applicabilità dei commi 3- bis e 3- ter
dell'articolo 321 del codice di procedure
penale, poiché, data la delicatezza della materia,
appare più opportuno mantenere l'ambito di operatività della
norma nella concezione originaria del nuovo codice di
procedura penale.
Si prevede la possibilità di nomina di un curatore speciale
dei beni sequestrati scelto da coloro che subiscono la misura
cautelare, onde rendere ancora più evidente che il fine del
legislatore è solo ed unicamente quello di impedire che
ingenti patrimoni, che si ha fondato motivo di ritenere di
illecita provenienza ed accumulazione, si "volatilizzino",
come purtroppo spesso accade, prima che intervenga la sentenza
di condanna.
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