| (Misure patrimoniali).
1. Nei confronti delle persone sottoposte a indagini per i
reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
primo comma, 319, 319- ter, 320, 321, 323, secondo comma,
326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1,
640- bis, 648, 648- bis, 648- ter del codice
penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice
dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni
dell'imputato nei limiti del valore pari all'effettivo
vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in
relazione allo stato delle indagini, appare concretamente
derivato dal reato.
2. Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle
disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui
confronti si procede al fine di individuare beni che possono
essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1 del
presente articolo, applicando, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui all'articolo 2- bis, commi 1, 2, 3 e
6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
3. Il decreto di sequestro di cui al comma 1 del presente
articolo è adottato dal giudice competente in ordine alle
misure cautelari ai sensi dell'articolo 279 del codice di
procedura penale e dell'articolo 91 del decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271; prima della trasmissione degli atti al
giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le
indagini preliminari.
4. Il sequestro di cui al comma 1 è regolato dalle
disposizioni del codice di procedura penale concernenti il
sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo
codice.
Pag. 5
5. L'interessato può chiedere, ai fini del dissequestro dei
beni oggetto della misura cautelare, di essere ammesso alla
prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale. Il
giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di
prestazione della garanzia.
6. Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza
prevista all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
penale per taluno dei delitti di cui al comma 1 del presente
articolo, il giudice dispone, nel limite del valore ivi
indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni
sottoposti a sequestro, ai sensi dell'articolo 240, secondo
comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma
depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad
esecuzione sui beni costituiti in garanzia.
7. Per l'esecuzione della confisca si osservano le
disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza
di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui
beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte
dal codice di procedura civile.
| |