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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6111
DDL0503-0003
Progetto di legge Camera n. 503 - testo presentato - (DDL12-503)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C503. TESTIPDL
...C503.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC503 ZZ12 ZZPD ZZPR
                    (Misure patrimoniali).
    1.  Nei confronti delle persone sottoposte a indagini per i
  reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318,
  primo comma, 319, 319- ter,  320, 321, 323, secondo comma,
  326, terzo comma, primo periodo, 640, secondo comma, numero 1,
  640- bis,  648, 648- bis,  648- ter  del codice
  penale, su richiesta del pubblico ministero, il giudice
  dispone, con decreto motivato, il sequestro di beni
  dell'imputato nei limiti del valore pari all'effettivo
  vantaggio patrimoniale o al concreto profitto che, in
  relazione allo stato delle indagini, appare concretamente
  derivato dal reato.
    2.  Il pubblico ministero può procedere ad indagini sulle
  disponibilità patrimoniali e finanziarie della persona nei cui
  confronti si procede al fine di individuare beni che possono
  essere sottoposti a sequestro ai sensi del comma 1 del
  presente articolo, applicando, in quanto compatibili, le
  disposizioni di cui all'articolo 2- bis,  commi 1, 2, 3 e
  6, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
  dall'articolo 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55.
    3.  Il decreto di sequestro di cui al comma 1 del presente
  articolo è adottato dal giudice competente in ordine alle
  misure cautelari ai sensi dell'articolo 279 del codice di
  procedura penale e dell'articolo 91 del decreto legislativo 28
  luglio 1989, n. 271; prima della trasmissione degli atti al
  giudice competente per il giudizio, provvede il giudice per le
  indagini preliminari.
    4.  Il sequestro di cui al comma 1 è regolato dalle
  disposizioni del codice di procedura penale concernenti il
  sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del medesimo
  codice.
 
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    5.  L'interessato può chiedere, ai fini del dissequestro dei
  beni oggetto della misura cautelare, di essere ammesso alla
  prestazione di cauzione o di altra idonea garanzia reale.  Il
  giudice, se accoglie la richiesta, stabilisce le modalità di
  prestazione della garanzia.
    6.  Con la sentenza di condanna ovvero con la sentenza
  prevista all'articolo 444, comma 2, del codice di procedura
  penale per taluno dei delitti di cui al comma 1 del presente
  articolo, il giudice dispone, nel limite del valore ivi
  indicato, quale accertato in giudizio, la confisca dei beni
  sottoposti a sequestro, ai sensi dell'articolo 240, secondo
  comma, del codice penale, ovvero la confisca della somma
  depositata a titolo di cauzione, o dispone che si proceda ad
  esecuzione sui beni costituiti in garanzia.
    7.  Per l'esecuzione della confisca si osservano le
  disposizioni relative all'esecuzione della misura di sicurezza
  di cui all'articolo 240 del codice penale; l'esecuzione sui
  beni costituiti in garanzia ha luogo nelle forme prescritte
  dal codice di procedura civile.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-503 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0503 TOTPAG=0006 TOTDOC=0005 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=020 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=050300 00 FASCIDC=12DDL0503 SORTNAV=0050300 000 00000 ZZDDLC503 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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