| (Sequestro e confisca di beni dell'impresa).
1. Per i delitti contro la pubblica amministrazione, nonché
per i delitti di cui agli articoli 640, secondo comma, n. 1, e
640 bis del codice penale, e qualora risulti che il
soggetto nei cui confronti si procede abbia agito in nome o
per conto di un'impresa o di un consorzio di imprese e risulti
altresì che dall'attività per la quale si procede sia derivata
una grave alterazione delle condizioni ordinarie previste per
lo svolgimento dei procedimenti contrattuali con la pubblica
amministrazione, ovvero un indebito profitto conseguente
all'adozione di provvedimenti amministrativi, il pubblico
ministero richiede l'applicazione delle misure indicate
dall'articolo 1 della presente legge sui beni dell'impresa o
del consorzio di imprese, con le forme ivi previste, per un
ammontare pari all'importo corrispondente al denaro o alle
altre
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utilità dati o ricevuti o comunque all'effettivo vantaggio
patrimoniale o al concreto profitto che, in relazione allo
stato delle indagini, appare concretamente derivato dal
reato.
2. Nei casi di cui al comma 1 la richiesta di ammissione
alla prestazione di cauzione o di garanzia reale, ai fini del
dissequestro dei beni oggetto della misura cautelare, può
essere effettuata dal legale rappresentante dell'impresa o del
consorzio di imprese, al quale il procuratore della Repubblica
comunica entro cinque giorni la richiesta di applicazione
della misura del sequestro.
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