| (Nomina del curatore).
1. In tutti i casi di sequestro preventivo di cui agli
articoli 1 e 2, la persona che ha subìto il sequestro, o il
legale rappresentante dell'impresa o del consorzio di imprese,
può chiedere, con istanza diretta al giudice per le indagini
preliminari, la nomina di un curatore speciale per
l'amministrazione dei beni sottoposti alla misura
cautelare.
2. Il giudice per le indagini preliminari, sentito il
pubblico ministero, nomina il curatore indicato da colui che
ha subìto il sequestro.
3. Nel decreto di nomina del curatore di cui al comma 2 il
giudice per le indagini preliminari stabilisce i criteri ed i
limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le
particolari cautele idonee a rendere più sicura la custodia e
l'amministrazione dei beni.
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