| 1. I bilanci delle società che, ai sensi dell'articolo 10
della legge 23 marzo 1981, n. 91, esercitano attività sportiva
calcistica, sono annualmente certificati dalle società di
revisione iscritte nell'albo tenuto dalla Commissione
nazionale per le società e la borsa.
2. Annualmente il Ministro del tesoro assegna per sorteggio
a ciascuna società di revisione resasi disponibile, tramite
istanza da depositare presso il Ministero del tesoro entro il
31 dicembre di ogni anno, la certificazione del bilancio di
una o più società di cui al comma 1, anch'essa individuata per
sorteggio.
3. La società di revisione di cui al comma 2, qualora
verifichi l'esistenza di irregolarità o ritenga opportuni
accertamenti che non rientrano nei propri poteri, chiede
l'intervento della Guardia di finanza la quale provvede
immediatamente alle indagini necessarie, e ne dà avviso alla
Federazione italiana gioco calcio affinché essa possa assumere
i provvedimenti di sua competenza, fermo restando il
perseguimento di eventuali responsabilità di altra natura.
| |