| Onorevoli Colleghi! -- Il Parlamento europeo ha
approvato il 22 novembre 1990 una risoluzione "sui massicci
licenziamenti nell'industria informatica europea, in
particolare Philips, Olivetti e Bull", annunziata alla Camera
dei deputati il 4 marzo 1991. Nella risoluzione si fa cenno ai
cinquantacinquemila posti di lavoro dei quali la Philips aveva
annunciato la soppressione, nonché, analogamente, a cinquemila
posti della Bull ed a settemila della Olivetti, e si condanna
il fatto che il mercato europeo è "invaso da prodotti
originari di Paesi in cui sono calpestati i princìpi sanciti
dalla carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
lavoratori, venendo ad intaccare in tal modo anche il modello
sociale europeo".
La risoluzione condanna la mancanza di dialogo sociale ed
il tipo di ristrutturazioni effettuate "che consistono
esclusivamente nella soppressione massiccia di posti di lavoro
e nella chiusura di unità di produzione, senza piano globale
di ristrutturazione del settore, negoziato dalle parti sociali
e che tenga conto degli interessi dei lavoratori, chiedendo al
riguardo iniziative della Commissione, confronti ed
informazioni anche sulla situazione nei singoli Paesi ed anche
sull'impiego dei fondi comunitari".
Con l'interrogazione n. 4-27337 del 1991, ripresentata, in
mancanza di risposta, il 22 luglio 1992 con il n. 4-03646, si
chiedeva di conoscere: "che cosa, per la parte italiana,
risulti, e quali iniziative
Pag. 2
siano state assunte dal Governo e comunque dai ministeri
competenti in ordine alla conoscenza del numero degli
stabilimenti, degli addetti, e di quanti di essi siano oggetto
di provvedimenti di ristrutturazione e di conseguenti
licenziamenti, per quanto riguarda le tre società menzionate
in Italia; se e quali di tali aziende e per quali importi
abbiano goduto di fondi comunitari; per quanto riflette
l'Italia, quali siano la consistenza e la provenienza di
prodotti informatici in commercio provenienti da paesi in cui
siano calpestati i diritti fondamentali dei lavoratori, così
come sanciti dalla carta comunitaria, e se si intenda
bloccarne l'ulteriore importazione".
Il problema che così abbiamo introdotto costituisce una
premessa necessaria perché inquadra perfettamente la realtà
che la nostra proposta desidera modificare: l'importazione di
merci - in particolare nel campo dell'informatica, ma
certamente anche in altri settori economici - prodotte in
Paesi nei quali i diritti sociali fondamentali non sono
garantiti e, se lo sono, lo sono al di sotto dei livelli
europei.
Intervenendo nel dibattito parlamentare sulla ratifica del
trattato di Maastricht abbiamo infatti sostenuto, senza
smentite, che il rischio che gli europei avrebbero corso con
la ratifica sarebbe stato quello di cancellare i già esigui
margini di copertura sociale previsti mediamente dalle
legislazioni nazionali dei Paesi comunitari e delle stesse
direttive comunitarie.
Intendiamo con ciò dire con chiarezza che il riferimento
alla legislazione sociale europea costituisce proprio il
minimo (e forse nemmeno accettabile), in termini di dignità e
di solidarietà, da riconoscere ai lavoratori e che al di sotto
di questo minimo c'è la barbarie civile, l'arroganza
classista, la logica spietata dell'accumulo capitalista e
materialista senza responsabilità sociale.
Per dimostrare che in Europa si è già lontani da quanto
eticamente doveroso e che quindi merci prodotte in condizioni
sociali addirittura inferiori costituiscono un illecito
economico, sociale e morale, basta riportarci a quanto scritto
da Ennio Triggiani sul n. 10 di Europaforum: "Solo
eufemisticamente, nel Trattato CEE è attribuito alle
disposizioni del titolo III della Parte terza l'ambizioso
termine di "politica" sociale. Infatti, se si fa eccezione per
alcuni profili della parità uomo-donna sul lavoro e per
l'attività del Fondo sociale europeo, si può senza alcun
dubbio affermare che il processo di integrazione europea abbia
marginalmente interessato il miglioramento delle condizioni di
vita e di lavoro della manodopera (articolo 117).
Non a caso, del resto, tali disposizioni si presentano
sostanzialmente prive di significativi strumenti di
intervento; il progresso sociale è stato infatti inizialmente
immaginato soprattutto quale conseguenza del funzionamento del
mercato comune e quindi ad esso subordinato. Bisogna così
attendere la seconda metà degli anni '70 per assistere ai
primi e timidi tentativi di armonizzazione verso l'alto delle
condizioni di lavoro, anche dietro la spinta di una coraggiosa
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
europee.
Quest'ultima ha contribuito a conferire una dimensione
sociale alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti
(inizialmente intesi alla stregua degli altri fattori
produttivi non "umani"), ad attribuire maggiore incisività ed
efficacia alla normativa sulla parità uomo-donna, a garantire
una più completa applicazione alle poche direttive esistenti
in materia di condizioni di lavoro.
E' con l'adozione, nel febbraio del 1986, dell'Atto unico
europeo che comincia timidamente a delinearsi uno spazio
unificato ed è da quel momento che l'Europa sociale tenta di
integrare quella economica. Ciò si deve soprattutto a
disposizioni quali l'articolo 118-A del Trattato istitutivo
della Comunità economica europea (CEE), che amplia
espressamente le competenze del Consiglio alla tutela
dell'ambiente di lavoro.
La salute e la sicurezza dei lavoratori trovano idonea
tutela attraverso l'adozione della nuova direttiva 89/391/CEE
del Consiglio, del 12 giugno 1989 che, superando la precedente
direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980,
costituisce la nuova normativa quadro in materia.
Pag. 3
Sotto l'influenza della convenzione n. 155 del 1981
dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) tale atto
non solo genera undici direttive particolari ma esprime una
"filosofia" decisamente più moderna ed avanzata. La protezione
della salute non è più subordinata anche a considerazioni di
carattere economico ma si fonda su criteri quali la
"prevenzione", il massimo "grado di evoluzione della tecnica",
la "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale". Si tratta di una
ispirazione che sembra comunque alla base del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, con cui l'Italia ha dato
attuazione alla direttiva 80/1107/CEE, del Consiglio, del 27
novembre 1980, seguito dalla delega al Governo contenuta
nell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge
comunitaria per il 1991) per l'attuazione della direttiva
89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989.
Fra le direttive particolari vale la pena di segnalare
soprattutto la 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990,
che consente, praticamente per la prima volta, di fissare
prescrizioni minime di tutela riguardo alle attività svolte su
attrezzature munite di videoterminali, nonché la recentissima
direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sulle
lavoratrici gestanti".
Da questo si può cominciare a comprendere quanto incida
sulla competitività delle merci nazionali ed europee
l'importazione di merci da paesi extracomunitari a costi
inferiori perché non comprensivi degli oneri sociali,
assistenziali, previdenziali, ambientali, retributivi che in
quei paesi non vengono sostenuti.
"La necessità di coniugare integrazione economica ed
integrazione sociale, quale strumento di razionalizzazione
della costruzione comunitaria, aveva già indotto undici degli
Stati membri ad adottare il 9 dicembre 1989 una "Carta
comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori"
Si tratta di un atto giuridicamente non vincolante, che
tuttavia costituisce il primo testo in cui viene espressa in
termini generali la volontà di creare uno "spazio sociale
europeo", basato su principi diretti a garantire ai lavoratori
l'intangibilità dei loro diritti e il potenziamento dei loro
interessi. La costruzione di tale spazio sociale europeo
diviene un obiettivo non più rinviabile con il perfezionamento
dell'Unione europea: sistemi sociali fortemente differenziati
e costi del lavoro diseguali costituiscono un'evidente
contraddizione rispetto ad un mercato caratterizzato dalla
libertà della circolazione dei fattori produttivi e della
concorrenza.
Di fronte al ripetuto veto, posto soprattutto dal Regno
Unito, all'accoglimento delle numerose proposte presentate
dalla Commissione, il trattato di Maastricht sull'unione
europea (firmato il 7 febbraio 1992) ha ritenuto di sbloccare
la situazione di stallo così prodottasi (una sola direttiva
adottata, la 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991,
sull'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
delle condizioni applicabili al contratto di lavoro)
estendendo il criterio della maggioranza alle deliberazioni
relative a condizioni di lavoro, informazione e consultazioni
dei lavoratori, parità fra uomini e donne, integrazione delle
persone escluse dal mercato del lavoro.
Il "dialogo sociale" comunitario sino ad oggi si è
concretato in numerosi "pareri comuni" su questioni centrali
dello sviluppo europeo, nonché in molteplici forme di
consultazione o di negoziato di gruppi o imprese
multinazionali (come Thomson, Bull, Wolkswagen, Nestlè,
BSN).
L'accordo sulla politica sociale, allegato al nuovo
Trattato, amplia e specifica quanto previsto dall'articolo
118-B, del trattato istitutivo della CEE ipotizzando (e come
temevano i proponenti, ipotizzando soltanto) la conclusione di
veri e propri contratti collettivi a livello comunitario.
Il crescente ruolo che viene attribuito alle parti sociali
è d'altronde evidenziato dal fatto che l'accordo sulla
politica sociale ha recepito in buona parte una
importantissima intesa intervenuta il 31 ottobre 1991 tra
l'Union des industries de la communauté européenne (UNICE), e
il Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) circa il
ruolo, le funzioni e le responsabilità
Pag. 4
delle stesse nella costruzione dell'unione europea e del suo
sviluppo istituzionale.
Permangono peraltro, nonostante l'indubbio progresso
registratosi nel profilarsi di una "vera" politica sociale
comunitaria, serie perplessità d'ordine politico, economico e
giuridico. L'accordo in questione è infatti frutto di un
protocollo, allegato al trattato di Maastricht, che limita la
portata di questo a undici Stati membri, essendosi il regno
Unito autoescluso dal processo di integrazione sociale.
Una legislazione sociale eccentuatamente meno avanzata e
costosa (nel Regno Unito) potrebbe del resto configurarsi come
una forma di aiuto statale, vietata dall'articolo 92 del
trattato istitutivo della CEE".
La vicenda della Hoover, fatta rilevare con
l'interrogazione n. 4-10341 del 2 febbraio 1993, testimonia
come anche in Europa si sia ancora lontanissimi da un adeguato
livello di risposta dei diritti sociali fondamentali.
La citata interrogazione, diretta al Presidente del
Consiglio dei ministri ed ai ministri per il coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali, del lavoro
e della previdenza sociale e degli esteri così recitava: "Per
conoscere - premesso che: il 28 gennaio scorso, alle ore 16,37
l'ANSA ha lanciato la seguente nota: "Parigi 28 gennaio. La
decisione presa nei giorni scorsi dalla multinazionale
americana Hoover di trasferire le sue attività europee dalla
Francia alla Gran Bretagna, dove i sindacati hanno accettato
riduzioni di stipendio, sta suscitando violente polemiche in
seno alla classe politica ed industriale francese e sta
rilanciando il dibattito sul Trattato di Maastricht
sull'unione europea. Il primo ministro Pierre Beregovoy ha
detto che si tratta di una decisione 'totalmente
inammissibile, di un atto di dumping sociale contrario
alle regole della Comunità europea'. Gli ha fatto eco il
Ministro dell'industria Dominique StraussKahn, secondo cui il
trasferimento 'è uno scandalo assoluto, che ci rimanda
indietro di cinquant'anni e dimostra la mancanza di una Europa
sociale: colpisce il fatto che sia proprio nel paese che
manifesta le più grandi reticenze all'Europa sociale (la Gran
Bretagna) che questo tipo di problema si pone, in seno alla
destra e negli ambienti economici francesi (come per esempio
il Presidente di Alcatel-Alsthom, Pierre Suard) si rileva che
il caso Hoover preannuncia i lati negativi del Trattato di
Maastricht; - quali iniziative abbia ritenuto di assumere il
Governo italiano in sede CEE per stroncare lo squallido
tentativo della multinazionale americana Hoover di 'mettere
all'asta' i diritti sociali fondamentali dei lavoratori
europei, evidenziando il vero significato mondialista della
'internazionalizzazione dell'economia' ed aggiudicandoli a
chi, magari per fame e comunque per bisogno di occupazione e
di sopravvivenza si sia dimostrato disposto a cederli al
prezzo più basso; se il Governo (e la maggioranza che lo
sostiene) si renda bene conto lungo quale china di degrado
sociale ci si possa avviare dopo la ottusa ratifica del
Trattato di Maastricht e la resa senza condizioni, nè sociali
nè occupazionali, al capitale straniero delle multinazionali
extraeuropee, grazie anche alla latitanza di ruolo e di
responsabilità di un certo sindacalismo che abdica in Italia
come in Inghilterra alla sua funzione primaria di reale difesa
dei diritti dei lavoratori, in mancanza della quale, così come
è avvenuto con la triplice sindacale - a differenza della
CISNAL - si va perdendo ogni credibilità e legittimità"".
Se questi diritti sociali fondamentali subiscono simili
attentati, figuriamoci quali danni derivano all'economia
europea quando, sia pure al minimo, essi non sono riconosciuti
all'estero, lì producendo e da lì esportando merci con effetti
devastanti sull'economia e per la "società" europea. E qui,
come si vede, torna la centralità della questione dei diritti
sociali fondamentali in mancanza del cui riconoscimento non
c'è che "licenza di uccidere". Ecco perché, al di là di questi
limiti, la cinica volontà di sfruttamento dell'uomo ed anche
quella degli Stati, conniventi o tolleranti, insensibili o
correi che siano, tende ad accumulare i profitti attraverso il
più ridotto "costo del lavoro" e della produzione, dato che a
non essere garantiti sono i livelli retributivi idonei ad
assicurare una vita dignitosa ai lavoratori, l'igiene e la
sicurezza degli ambienti di
Pag. 5
lavoro e dei modi di produzione, l'insufficienza ed anche, in
casi non rari, l'assenza di normative assistenziali e
previdenziali, con enormi risparmi sul costo finale
dell'uscita del prodotto.
Merci così prodotte ed inserite "selvaggiamente", come ora
accade, nel mercato europeo, costituiscono infatti elementi
profondi di distorsione (qualcuno li ha anche definiti come
violazione dei principi della concorrenza, ove tollerati da
uno degli Stati aderenti) oltre che essere moralmente
inaccettabili dato che per ognuno dei prodotti è stato pagato
un pesantissimo tributo di sudore, di sangue, di lagrime, di
paura del presente (perché magari si è trattato di prestazioni
di lavoro rese in tal modo sulla spinta della fame) ed al di
sotto anche di minimi limiti retributivi e di orario, per
l'obbligata e supina accettazione dell'oscurità persino sul
proprio futuro (in mancanza di norme di protezione
sociale).
Di fronte a tutto questo dovrebbe esserci (ma sappiamo bene
che non c'è ancora) un moto di rigetto per l'acquisto di
prodotti in questo modo realizzati da parte della società
civile la quale non ha ancora compiuto, forse, le
indispensabili riflessioni autocritiche sui motivi "asociali"
che "giustificano" i prezzi "convenienti" per i consumatori,
perché a pagarne una parte dei costi di produzione sono stati
i lavoratori che in questa o quella parte dell'Est,
dell'Oriente e del Terzo Mondo o dell'America Latina, hanno
realizzato quei prodotti.
Dovrebbero altresì riflettere anche i dipendenti ed i
dirigenti delle imprese multinazionali con opifici in più
parti del mondo o le imprese nazionali che dall'estero
"extracomunitario" importano componenti e parti di prodotto
per poi assemblarli e completarli in Italia, o addirittura
realizzano all'estero prodotti finiti a basso costo per
venderli in Italia a prezzo intero, senza vergognarsi di
quello che sanno e fanno. E' un fatto vergognoso che la FIAT,
per fare un solo esempio, abbia deciso di aprire uno
stabilimento in Polonia solo per
sfruttare cinicamente il differenziale retributivo e sociale
tra la Polonia e l'Italia ed offrire poi agli acquirenti delle
sue auto un prodotto a prezzi invariati ma a costi, ovviamente
per la sola azienda, minori di quelli altrimenti ottenibili in
Italia.
L'Italia, fin da quando esiste lo Stato sociale, ha invece
dovuto tenere in debito conto i diritti dell'uomo lavoratore,
con ovvi ma doverosi oneri e costi. In mancanza di questo
saremmo nella miseria morale del mondialismo capitalista delle
multinazionali, cioè di imprese colossali che praticano il
"vagabondaggio" internazionale alla ricerca di aree di
sfruttamento di risorse umane e territoriali, senza alcun
rispetto per i diritti né della persona umana né delle
ricchezze ambientali.
Fino a quando si concepirà l'internazionalizzazione
dell'economia, permettendo che sia in questo modo presente sul
mercato la dirompente "appetibilità" di prodotti realizzati e
venduti in regime di dumping, con la riduzione dei costi
dovuti all'abbassamento di soglie etico-sociali, ad essere
pesantemente penalizzati saranno, alla fine, solo i paesi
comunitari, che avranno permesso questi squallidi espedienti.
Oltre che per motivi etici è anche per motivi economico-
produttivi che la nostra proposta intende suggerire un deciso
rimedio. L'articolo 1 prevede il divieto dell'importazione di
merci provenienti dai paesi extracomunitari dove non siano
garantiti i diritti sociali fondamentali; l'articolo 2 prevede
le procedure generali di determinazione dei divieti di
importazione dai Paesi dove l'incrocio tra vari elementi di
inadempienza sociale comporta l'inserimento nell'apposito
elenco generale; l'articolo 3 prevede deroghe al regime di cui
al comma 2 in caso di rettifiche dei dati in possesso del
Governo e dell'OIL, o nel caso dell'avvio di un concreto
programma di recupero dei diritti sociali fondamentali.
Alla luce dei rilevanti problemi economici e sociali che
pendono riteniamo di poter aspirare al vostro consenso per
l'approvazione di tale proposta sia per ragioni etiche sia per
ragioni economiche.
| |