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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6118
DDL0505-0002
Progetto di legge Camera n. 505 - testo presentato - (DDL12-505)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C505. TESTIPDL
...C505.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC505 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Il Parlamento europeo ha
  approvato il 22 novembre 1990 una risoluzione "sui massicci
  licenziamenti nell'industria informatica europea, in
  particolare Philips, Olivetti e Bull", annunziata alla Camera
  dei deputati il 4 marzo 1991.  Nella risoluzione si fa cenno ai
  cinquantacinquemila posti di lavoro dei quali la Philips aveva
  annunciato la soppressione, nonché, analogamente, a cinquemila
  posti della Bull ed a settemila della Olivetti, e si condanna
  il fatto che il mercato europeo è "invaso da prodotti
  originari di Paesi in cui sono calpestati i princìpi sanciti
  dalla carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei
  lavoratori, venendo ad intaccare in tal modo anche il modello
  sociale europeo".
    La risoluzione condanna la mancanza di dialogo sociale ed
  il tipo di ristrutturazioni effettuate "che consistono
  esclusivamente nella soppressione massiccia di posti di lavoro
  e nella chiusura di unità di produzione, senza piano globale
  di ristrutturazione del settore, negoziato dalle parti sociali
  e che tenga conto degli interessi dei lavoratori, chiedendo al
  riguardo iniziative della Commissione, confronti ed
  informazioni anche sulla situazione nei singoli Paesi ed anche
  sull'impiego dei fondi comunitari".
    Con l'interrogazione n. 4-27337 del 1991, ripresentata, in
  mancanza di risposta, il 22 luglio 1992 con il n. 4-03646, si
  chiedeva di conoscere: "che cosa, per la parte italiana,
  risulti, e quali iniziative
 
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  siano state assunte dal Governo e comunque dai ministeri
  competenti in ordine alla conoscenza del numero degli
  stabilimenti, degli addetti, e di quanti di essi siano oggetto
  di provvedimenti di ristrutturazione e di conseguenti
  licenziamenti, per quanto riguarda le tre società menzionate
  in Italia; se e quali di tali aziende e per quali importi
  abbiano goduto di fondi comunitari; per quanto riflette
  l'Italia, quali siano la consistenza e la provenienza di
  prodotti informatici in commercio provenienti da paesi in cui
  siano calpestati i diritti fondamentali dei lavoratori, così
  come sanciti dalla carta comunitaria, e se si intenda
  bloccarne l'ulteriore importazione".
    Il problema che così abbiamo introdotto costituisce una
  premessa necessaria perché inquadra perfettamente la realtà
  che la nostra proposta desidera modificare: l'importazione di
  merci - in particolare nel campo dell'informatica, ma
  certamente anche in altri settori economici - prodotte in
  Paesi nei quali i diritti sociali fondamentali non sono
  garantiti e, se lo sono, lo sono al di sotto dei livelli
  europei.
    Intervenendo nel dibattito parlamentare sulla ratifica del
  trattato di Maastricht abbiamo infatti sostenuto, senza
  smentite, che il rischio che gli europei avrebbero corso con
  la ratifica sarebbe stato quello di cancellare i già esigui
  margini di copertura sociale previsti mediamente dalle
  legislazioni nazionali dei Paesi comunitari e delle stesse
  direttive comunitarie.
    Intendiamo con ciò dire con chiarezza che il riferimento
  alla legislazione sociale europea costituisce proprio il
  minimo (e forse nemmeno accettabile), in termini di dignità e
  di solidarietà, da riconoscere ai lavoratori e che al di sotto
  di questo minimo c'è la barbarie civile, l'arroganza
  classista, la logica spietata dell'accumulo capitalista e
  materialista senza responsabilità sociale.
    Per dimostrare che in Europa si è già lontani da quanto
  eticamente doveroso e che quindi merci prodotte in condizioni
  sociali addirittura inferiori costituiscono un illecito
  economico, sociale e morale, basta riportarci a quanto scritto
  da Ennio Triggiani sul n. 10 di  Europaforum:  "Solo
  eufemisticamente, nel Trattato CEE è attribuito alle
  disposizioni del titolo III della Parte terza l'ambizioso
  termine di "politica" sociale.  Infatti, se si fa eccezione per
  alcuni profili della parità uomo-donna sul lavoro e per
  l'attività del Fondo sociale europeo, si può senza alcun
  dubbio affermare che il processo di integrazione europea abbia
  marginalmente interessato il miglioramento delle condizioni di
  vita e di lavoro della manodopera (articolo 117).
    Non a caso, del resto, tali disposizioni si presentano
  sostanzialmente prive di significativi strumenti di
  intervento; il progresso sociale è stato infatti inizialmente
  immaginato soprattutto quale conseguenza del funzionamento del
  mercato comune e quindi ad esso subordinato.  Bisogna così
  attendere la seconda metà degli anni '70 per assistere ai
  primi e timidi tentativi di armonizzazione verso l'alto delle
  condizioni di lavoro, anche dietro la spinta di una coraggiosa
  giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità
  europee.
    Quest'ultima ha contribuito a conferire una dimensione
  sociale alla libera circolazione dei lavoratori dipendenti
  (inizialmente intesi alla stregua degli altri fattori
  produttivi non "umani"), ad attribuire maggiore incisività ed
  efficacia alla normativa sulla parità uomo-donna, a garantire
  una più completa applicazione alle poche direttive esistenti
  in materia di condizioni di lavoro.
    E' con l'adozione, nel febbraio del 1986, dell'Atto unico
  europeo che comincia timidamente a delinearsi uno spazio
  unificato ed è da quel momento che l'Europa sociale tenta di
  integrare quella economica.  Ciò si deve soprattutto a
  disposizioni quali l'articolo 118-A del Trattato istitutivo
  della Comunità economica europea (CEE), che amplia
  espressamente le competenze del Consiglio alla tutela
  dell'ambiente di lavoro.
    La salute e la sicurezza dei lavoratori trovano idonea
  tutela attraverso l'adozione della nuova direttiva 89/391/CEE
  del Consiglio, del 12 giugno 1989 che, superando la precedente
  direttiva 80/1107/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1980,
  costituisce la nuova normativa quadro in materia.
 
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    Sotto l'influenza della convenzione n. 155 del 1981
  dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) tale atto
  non solo genera undici direttive particolari ma esprime una
  "filosofia" decisamente più moderna ed avanzata.  La protezione
  della salute non è più subordinata anche a considerazioni di
  carattere economico ma si fonda su criteri quali la
  "prevenzione", il massimo "grado di evoluzione della tecnica",
  la "priorità alle misure di protezione collettiva rispetto
  alle misure di protezione individuale".  Si tratta di una
  ispirazione che sembra comunque alla base del decreto
  legislativo 15 agosto 1991, n. 277, con cui l'Italia ha dato
  attuazione alla direttiva 80/1107/CEE, del Consiglio, del 27
  novembre 1980, seguito dalla delega al Governo contenuta
  nell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge
  comunitaria per il 1991) per l'attuazione della direttiva
  89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989.
    Fra le direttive particolari vale la pena di segnalare
  soprattutto la 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990,
  che consente, praticamente per la prima volta, di fissare
  prescrizioni minime di tutela riguardo alle attività svolte su
  attrezzature munite di videoterminali, nonché la recentissima
  direttiva 92/85/CEE del Consiglio del 19 ottobre 1992 sulle
  lavoratrici gestanti".
    Da questo si può cominciare a comprendere quanto incida
  sulla competitività delle merci nazionali ed europee
  l'importazione di merci da paesi extracomunitari a costi
  inferiori perché non comprensivi degli oneri sociali,
  assistenziali, previdenziali, ambientali, retributivi che in
  quei paesi non vengono sostenuti.
    "La necessità di coniugare integrazione economica ed
  integrazione sociale, quale strumento di razionalizzazione
  della costruzione comunitaria, aveva già indotto undici degli
  Stati membri ad adottare il 9 dicembre 1989 una "Carta
  comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori"
  Si tratta di un atto giuridicamente non vincolante, che
  tuttavia costituisce il primo testo in cui viene espressa in
  termini generali la volontà di creare uno "spazio sociale
  europeo", basato su principi diretti a garantire ai lavoratori
  l'intangibilità dei loro diritti e il potenziamento dei loro
  interessi.  La costruzione di tale spazio sociale europeo
  diviene un obiettivo non più rinviabile con il perfezionamento
  dell'Unione europea: sistemi sociali fortemente differenziati
  e costi del lavoro diseguali costituiscono un'evidente
  contraddizione rispetto ad un mercato caratterizzato dalla
  libertà della circolazione dei fattori produttivi e della
  concorrenza.
    Di fronte al ripetuto veto, posto soprattutto dal Regno
  Unito, all'accoglimento delle numerose proposte presentate
  dalla Commissione, il trattato di Maastricht sull'unione
  europea (firmato il 7 febbraio 1992) ha ritenuto di sbloccare
  la situazione di stallo così prodottasi (una sola direttiva
  adottata, la 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991,
  sull'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore
  delle condizioni applicabili al contratto di lavoro)
  estendendo il criterio della maggioranza alle deliberazioni
  relative a condizioni di lavoro, informazione e consultazioni
  dei lavoratori, parità fra uomini e donne, integrazione delle
  persone escluse dal mercato del lavoro.
    Il "dialogo sociale" comunitario sino ad oggi si è
  concretato in numerosi "pareri comuni" su questioni centrali
  dello sviluppo europeo, nonché in molteplici forme di
  consultazione o di negoziato di gruppi o imprese
  multinazionali (come Thomson, Bull, Wolkswagen, Nestlè,
  BSN).
    L'accordo sulla politica sociale, allegato al nuovo
  Trattato, amplia e specifica quanto previsto dall'articolo
  118-B, del trattato istitutivo della CEE ipotizzando (e come
  temevano i proponenti, ipotizzando soltanto) la conclusione di
  veri e propri contratti collettivi a livello comunitario.
    Il crescente ruolo che viene attribuito alle parti sociali
  è d'altronde evidenziato dal fatto che l'accordo sulla
  politica sociale ha recepito in buona parte una
  importantissima intesa intervenuta il 31 ottobre 1991 tra
  l'Union des industries de la communauté européenne (UNICE), e
  il Centre européen de l'entreprise publique (CEEP) circa il
  ruolo, le funzioni e le responsabilità
 
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  delle stesse nella costruzione dell'unione europea e del suo
  sviluppo istituzionale.
    Permangono peraltro, nonostante l'indubbio progresso
  registratosi nel profilarsi di una "vera" politica sociale
  comunitaria, serie perplessità d'ordine politico, economico e
  giuridico.  L'accordo in questione è infatti frutto di un
  protocollo, allegato al trattato di Maastricht, che limita la
  portata di questo a undici Stati membri, essendosi il regno
  Unito autoescluso dal processo di integrazione sociale.
    Una legislazione sociale eccentuatamente meno avanzata e
  costosa (nel Regno Unito) potrebbe del resto configurarsi come
  una forma di aiuto statale, vietata dall'articolo 92 del
  trattato istitutivo della CEE".
    La vicenda della Hoover, fatta rilevare con
  l'interrogazione n. 4-10341 del 2 febbraio 1993, testimonia
  come anche in Europa si sia ancora lontanissimi da un adeguato
  livello di risposta dei diritti sociali fondamentali.
    La citata interrogazione, diretta al Presidente del
  Consiglio dei ministri ed ai ministri per il coordinamento
  delle politiche comunitarie e gli affari regionali, del lavoro
  e della previdenza sociale e degli esteri così recitava: "Per
  conoscere - premesso che: il 28 gennaio scorso, alle ore 16,37
  l'ANSA ha lanciato la seguente nota: "Parigi 28 gennaio.  La
  decisione presa nei giorni scorsi dalla multinazionale
  americana Hoover di trasferire le sue attività europee dalla
  Francia alla Gran Bretagna, dove i sindacati hanno accettato
  riduzioni di stipendio, sta suscitando violente polemiche in
  seno alla classe politica ed industriale francese e sta
  rilanciando il dibattito sul Trattato di Maastricht
  sull'unione europea.  Il primo ministro Pierre Beregovoy ha
  detto che si tratta di una decisione 'totalmente
  inammissibile, di un atto di  dumping sociale  contrario
  alle regole della Comunità europea'.  Gli ha fatto eco il
  Ministro dell'industria Dominique StraussKahn, secondo cui il
  trasferimento 'è uno scandalo assoluto, che ci rimanda
  indietro di cinquant'anni e dimostra la mancanza di una Europa
  sociale: colpisce il fatto che sia proprio nel paese che
  manifesta le più grandi reticenze all'Europa sociale (la Gran
  Bretagna) che questo tipo di problema si pone, in seno alla
  destra e negli ambienti economici francesi (come per esempio
  il Presidente di Alcatel-Alsthom, Pierre Suard) si rileva che
  il caso Hoover preannuncia i lati negativi del Trattato di
  Maastricht; - quali iniziative abbia ritenuto di assumere il
  Governo italiano in sede CEE per stroncare lo squallido
  tentativo della multinazionale americana Hoover di 'mettere
  all'asta' i diritti sociali fondamentali dei lavoratori
  europei, evidenziando il vero significato mondialista della
  'internazionalizzazione dell'economia' ed aggiudicandoli a
  chi, magari per fame e comunque per bisogno di occupazione e
  di sopravvivenza si sia dimostrato disposto a cederli al
  prezzo più basso; se il Governo (e la maggioranza che lo
  sostiene) si renda bene conto lungo quale china di degrado
  sociale ci si possa avviare dopo la ottusa ratifica del
  Trattato di Maastricht e la resa senza condizioni, nè sociali
  nè occupazionali, al capitale straniero delle multinazionali
  extraeuropee, grazie anche alla latitanza di ruolo e di
  responsabilità di un certo sindacalismo che abdica in Italia
  come in Inghilterra alla sua funzione primaria di reale difesa
  dei diritti dei lavoratori, in mancanza della quale, così come
  è avvenuto con la triplice sindacale - a differenza della
  CISNAL - si va perdendo ogni credibilità e legittimità"".
    Se questi diritti sociali fondamentali subiscono simili
  attentati, figuriamoci quali danni derivano all'economia
  europea quando, sia pure al minimo, essi non sono riconosciuti
  all'estero, lì producendo e da lì esportando merci con effetti
  devastanti sull'economia e per la "società" europea.  E qui,
  come si vede, torna la centralità della questione dei diritti
  sociali fondamentali in mancanza del cui riconoscimento non
  c'è che "licenza di uccidere".  Ecco perché, al di là di questi
  limiti, la cinica volontà di sfruttamento dell'uomo ed anche
  quella degli Stati, conniventi o tolleranti, insensibili o
  correi che siano, tende ad accumulare i profitti attraverso il
  più ridotto "costo del lavoro" e della produzione, dato che a
  non essere garantiti sono i livelli retributivi idonei ad
  assicurare una vita dignitosa ai lavoratori, l'igiene e la
  sicurezza degli ambienti di
 
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  lavoro e dei modi di produzione, l'insufficienza ed anche, in
  casi non rari, l'assenza di normative assistenziali e
  previdenziali, con enormi risparmi sul costo finale
  dell'uscita del prodotto.
    Merci così prodotte ed inserite "selvaggiamente", come ora
  accade, nel mercato europeo, costituiscono infatti elementi
  profondi di distorsione (qualcuno li ha anche definiti come
  violazione dei principi della concorrenza, ove tollerati da
  uno degli Stati aderenti) oltre che essere moralmente
  inaccettabili dato che per ognuno dei prodotti è stato pagato
  un pesantissimo tributo di sudore, di sangue, di lagrime, di
  paura del presente (perché magari si è trattato di prestazioni
  di lavoro rese in tal modo sulla spinta della fame) ed al di
  sotto anche di minimi limiti retributivi e di orario, per
  l'obbligata e supina accettazione dell'oscurità persino sul
  proprio futuro (in mancanza di norme di protezione
  sociale).
    Di fronte a tutto questo dovrebbe esserci (ma sappiamo bene
  che non c'è ancora) un moto di rigetto per l'acquisto di
  prodotti in questo modo realizzati da parte della società
  civile la quale non ha ancora compiuto, forse, le
  indispensabili riflessioni autocritiche sui motivi "asociali"
  che "giustificano" i prezzi "convenienti" per i consumatori,
  perché a pagarne una parte dei costi di produzione sono stati
  i lavoratori che in questa o quella parte dell'Est,
  dell'Oriente e del Terzo Mondo o dell'America Latina, hanno
  realizzato quei prodotti.
    Dovrebbero altresì riflettere anche i dipendenti ed i
  dirigenti delle imprese multinazionali con opifici in più
  parti del mondo o le imprese nazionali che dall'estero
  "extracomunitario" importano componenti e parti di prodotto
  per poi assemblarli e completarli in Italia, o addirittura
  realizzano all'estero prodotti finiti a basso costo per
  venderli in Italia a prezzo intero, senza vergognarsi di
  quello che sanno e fanno.  E' un fatto vergognoso che la FIAT,
  per fare un solo esempio, abbia deciso di aprire uno
  stabilimento in Polonia solo per
  sfruttare cinicamente il differenziale retributivo e sociale
  tra la Polonia e l'Italia ed offrire poi agli acquirenti delle
  sue auto un prodotto a prezzi invariati ma a costi, ovviamente
  per la sola azienda, minori di quelli altrimenti ottenibili in
  Italia.
    L'Italia, fin da quando esiste lo Stato sociale, ha invece
  dovuto tenere in debito conto i diritti dell'uomo lavoratore,
  con ovvi ma doverosi oneri e costi.  In mancanza di questo
  saremmo nella miseria morale del mondialismo capitalista delle
  multinazionali, cioè di imprese colossali che praticano il
  "vagabondaggio" internazionale alla ricerca di aree di
  sfruttamento di risorse umane e territoriali, senza alcun
  rispetto per i diritti né della persona umana né delle
  ricchezze ambientali.
    Fino a quando si concepirà l'internazionalizzazione
  dell'economia, permettendo che sia in questo modo presente sul
  mercato la dirompente "appetibilità" di prodotti realizzati e
  venduti in regime di  dumping,  con la riduzione dei costi
  dovuti all'abbassamento di soglie etico-sociali, ad essere
  pesantemente penalizzati saranno, alla fine, solo i paesi
  comunitari, che avranno permesso questi squallidi espedienti.
  Oltre che per motivi etici è anche per motivi economico-
  produttivi che la nostra proposta intende suggerire un deciso
  rimedio.  L'articolo 1 prevede il divieto dell'importazione di
  merci provenienti dai paesi extracomunitari dove non siano
  garantiti i diritti sociali fondamentali; l'articolo 2 prevede
  le procedure generali di determinazione dei divieti di
  importazione dai Paesi dove l'incrocio tra vari elementi di
  inadempienza sociale comporta l'inserimento nell'apposito
  elenco generale; l'articolo 3 prevede deroghe al regime di cui
  al comma 2 in caso di rettifiche dei dati in possesso del
  Governo e dell'OIL, o nel caso dell'avvio di un concreto
  programma di recupero dei diritti sociali fondamentali.
    Alla luce dei rilevanti problemi economici e sociali che
  pendono riteniamo di poter aspirare al vostro consenso per
  l'approvazione di tale proposta sia per ragioni etiche sia per
  ragioni economiche.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-505 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0505 TOTPAG=0007 TOTDOC=0005 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0005 RIGFIN=075 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=050500 00 FASCIDC=12DDL0505 SORTNAV=0050500 000 00000 ZZDDLC505 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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