| (Pagamento rateale).
1. Per l'alienazione delle partecipazioni azionarie delle
società di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente decreto
possono essere previste forme di pagamento rateale del
corrispettivo non superiori a tre anni.
2. Le azioni alienate mediante pagamento rateale possono
essere rappresentate da appositi certificati. Dette azioni
rimangono depositate presso banche od altri intermediari
ammessi al subdeposito dei titoli presso la Monte Titoli Spa
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge 19 giugno
1986, n. 289, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con delibera della CONSOB 18 febbraio 1987, n. 2723,
e successive modificazioni, a garanzia del puntuale pagamento
di tutte le rate del corrispettivo dovuto all'alienante.
3. Il trasferimento dei certificati di cui al comma 2
comporta il trasferimento della proprietà delle azioni
alienate mediante pagamento rateale e dell'intero rapporto
contrattuale esistente tra l'alienante ed il primo
acquirente.
4. Agli acquirenti delle azioni alienate mediante
pagamento rateale spettano tutti i diritti relativi alle
azioni.
5. Con propria deliberazione, la CONSOB emana le
disposizioni relative alla quotazione di borsa dei certificati
di cui al comma 2.
6. Il mancato pagamento anche di una sola rata determina,
decorso un mese dalla diffida pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale, il trasferimento dei certificati all'alienante,
cui restano acquisite le rate pagate. In tal caso non si
applica la disposizione di cui all'articolo 1526, secondo
comma, del codice civile.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i
Ministri del bilancio e della programmazione economica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
adottate le disposizioni attuative del presente articolo.
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