| 1. Ogni sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro del commercio con
l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del
lavoro e della previdenza sociale e per il coordinamento delle
politiche dell'Unione europea, anche sulla base dei dati in
possesso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL),
emana un decreto nel quale indica, ai fini dell'applicazione
dell'articolo 1, gli Stati dai quali è vietata, fino a revoca,
l'importazione di merci, sulla base dei seguenti dati, da
ponderare sulla base di quanto previsto in materia dalla
Comunità europea:
a) livello delle retribuzioni in relazione al costo
della vita;
b) igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) impiego di donne, anziani e bambini nella
produzione;
d) trattamenti assistenziali e previdenziali
applicati;
e) orari di lavoro.
| |