| Onorevoli Colleghi! -- La legge 6 febbraio 1987, n. 15,
convertì in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9
dicembre 1986, n. 832, recante "Misure urgenti in materia di
contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
quello di abitazione". Tra le altre modificazioni, fu
aggiunto, dopo l'articolo 4 del decretolegge, l'articolo
4- bis, che al comma 1 recita: "Non sono soggetti a
provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui
contenuto in opere, documenti, cimeli e
simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto
del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne
prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale
contestualmente si vieta la modificazione della destinazione
d'uso". Al secondo comma invece si dispone che "Non può essere
modificata la destinazione d'uso degli studi di artista
(pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da
almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a
lucernario".
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Fu un passo importante quella norma, giacché sottolineò
l'importanza artistica che si intendeva riconoscere agli studi
d'artista onusti di memorie storiche, che si intendevano
difendere da cambiamenti di destinazione, e quindi d'uso,
estranei alla funzione svolta come documentata da
caratteristiche architettoniche - "tipologia a lucernario" - e
dati i contenuti - "documenti, cimeli e simili" - che
contrassegnavano lo stabile.
Si ricorda il contenuto dell'interrogazione che venne
rivolta il 3 agosto 1987 al Ministro per i beni culturali e
ambientali: "Per conoscere - premesso che a Napoli, in un
immobile sito nei pressi di Piazza Sannazzaro, ha avuto sede
la fonderia dell'immortale scultore napoletano Vincenzo Gemito
e che i locali, con la medesima funzione di bottega d'arte,
risultano occupati sin dal 1959 dal noto scultore Gabriele
Zambardino al quale si vorrebbe imporre lo sfratto da una
parte della proprietà per destinare successivamente i locali
stessi ad una meno esaltante "paninoteca", in barba al
decreto-legge n. 832 del 1986, convertito nella legge n. 15
del 1987, ed alla precedente normativa in materia -: se
intenda avviare con ogni tempestività le procedure di
accertamento per la sollecita emissione del decreto
ministeriale di propria competenza volto a vincolare alla
continuità di destinazione d'uso, lo studio d'arte in parola
racchiudente nelle sue mura tanta memoria storica, culturale
ed artistica.". Al suddetto atto ispettivo venne data
risposta, con il solito ritardo che contraddistingue i limiti
che l'esecutivo pone all'effettivo esercizio di tale funzione
parlamentare, solo il 12 dicembre 1991, ed in questi termini
laconici, ambigui ed inadeguati: "In merito alla richiesta per
l'emanazione del provvedimento di tutela ai sensi della legge
6 febbraio 1987, n. 15, questo Ministero fa presente che
l'immobile oggetto dell'interrogazione non è più occupato
dallo scultore Zambardino, che ha trasferito il suo studio in
altra sede; all'interno dell'edificio non vi sono beni
mobili.". Appare in tutta evidenza non solo che il ritardo
nell'emanazione del decreto (erano trascorsi tre anni e più
dalla data dall'atto ispettivo!) aveva costretto lo scultore a
trovare altro locale per il suo studio, ma anche che la
conseguente mancanza dei beni mobili dell'artista, derivata
dal suo trasferimento, impediva l'emanazione del decreto di
tutela! Si trattava di un tipico esempio di carenze
burocratiche, la responsabilità delle quali avrebbe posto in
essere l'alibistico giustificazionismo del Ministro,
l'onorevole Giulio Andreotti. Ma emergeva anche altro. La
norma del 1987 non tutelava affatto la memoria storica dei
luoghi, richiedendo la condizione di una ben specifica
tipologia architettonica o l'esistenza di "beni mobili".
Stante una diversa tipologia o l'asportazione - anche dolosa -
di cimeli e documenti, non si giustificherebbe dunque
l'emanazione del decreto di tutela. Un assurdo se si pensa che
l'artista in questione aveva localizzato il suo studio
addirittura nei locali adibiti a fonderia dall'illustre suo
predecessore, lo scultore napoletano di fama mondiale,
Vincenzo Gemito. Ed era questa funzione storica svolta dal
locale che avrebbe dovuto essere tutelata prima ancora della
successiva destinazione continua a tale attività.
Successivamente al triste episodio di "accidia" burocratica e
ministeriale che abbiamo riportato, altri immobili sono stati
oggetto, ed ancora lo potrebbero essere in futuro, di
tentativi - molte, troppe volte riusciti - di riacquisizione
della loro disponibilità al fine di lucrare differenziali di
rendita locatizia cambiando locatario (e così destinazione
d'uso dell'immobile) prescindendo del tutto da considerazioni
autocritiche o da rimorsi culturali sulla cancellazione della
memoria storica, artistica e architettonica dei luoghi. Pur
nella condanna di simili comportamenti, guidati dall'esclusiva
logica dell'"accumulo", occorre dire che la normativa iniziale
era carente anche sotto l'aspetto di una qualunque
remunerazione nei confronti del proprietario dell'immobile,
per i limiti che il vincolo comportava all'esercizio pieno del
diritto di proprietà senza contropartita. Inoltre, numerosi
altri casi di storica destinazione dell'immobile a funzioni da
tutelare per la loro futura memoria, - ad esempio - nel quadro
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episodi di rilevanza storica anche locale, o ancora il
possedere esso tipologie architettoniche e di arredamento non
classificabili "mobili" per la loro destinazione permanente
alla attività svolta nel locale, avrebbero pur dovuto essere
ricompresi in una norma del tipo di quella del 1987. La nostra
proposta di legge vuole essere perciò attenta a colmare le
carenze di quella norma, a copertura dei più vasti interessi
della comunità come di quelli dello stesso proprietario
dell'immobile. Una proposta che sottoponiamo, onorevoli
colleghi, alla vostra attenzione nell'auspicio di trovarvi
disponibili perché nuove e più ampie norme sostituiscano
quelle vigenti e sia così assicurata la conservazione della
memoria storico-architettonica di luoghi dove
aleggi ancora il genius loci, nonché la memoria di
tutte le tradizionali attività artistiche, scientifiche,
culturali, artigianali ivi svolte, per trasferirne il
messaggio alle generazioni successive. Ove possibile, anche
con la continuità d'esercizio di uguali o similari attività ed
al tempo stesso senza avere per questo il dissenso o, peggio,
l'ostracismo del proprietario dell'immobile. Avremo così
contribuito non solo al rispetto ed alla sopravvivenza di una
memoria specifica da tutelare ma anche di quella
artistico-architettonica, testimoniata dalle caratteristiche
materiali ed immateriali dei locali, compiendo anche un atto
di giustizia nei confronti di coloro che, finora senza alcuna
contropartita, portavano il peso più oneroso del vincolo.
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