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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6123
DDL0506-0002
Progetto di legge Camera n. 506 - testo presentato - (DDL12-506)
(suddiviso in 3 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C506. TESTIPDL
...C506.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC506 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- La legge 6 febbraio 1987, n. 15,
  convertì in legge, con modificazioni, il decreto-legge 9
  dicembre 1986, n. 832, recante "Misure urgenti in materia di
  contratto di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da
  quello di abitazione".  Tra le altre modificazioni, fu
  aggiunto, dopo l'articolo 4 del decretolegge, l'articolo
  4- bis,  che al comma 1 recita: "Non sono soggetti a
  provvedimenti di rilascio quegli studi d'artista il cui
  contenuto in opere, documenti, cimeli e
  simili è tutelato, per il suo storico valore, da un decreto
  del Ministro per i beni culturali e ambientali che ne
  prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale
  contestualmente si vieta la modificazione della destinazione
  d'uso".  Al secondo comma invece si dispone che "Non può essere
  modificata la destinazione d'uso degli studi di artista
  (pittori, scultori, architetti) a tale funzione adibiti da
  almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a
  lucernario".
 
                               Pag. 2
 
    Fu un passo importante quella norma, giacché sottolineò
  l'importanza artistica che si intendeva riconoscere agli studi
  d'artista onusti di memorie storiche, che si intendevano
  difendere da cambiamenti di destinazione, e quindi d'uso,
  estranei alla funzione svolta come documentata da
  caratteristiche architettoniche - "tipologia a lucernario" - e
  dati i contenuti - "documenti, cimeli e simili" - che
  contrassegnavano lo stabile.
    Si ricorda il contenuto dell'interrogazione che venne
  rivolta il 3 agosto 1987 al Ministro per i beni culturali e
  ambientali: "Per conoscere - premesso che a Napoli, in un
  immobile sito nei pressi di Piazza Sannazzaro, ha avuto sede
  la fonderia dell'immortale scultore napoletano Vincenzo Gemito
  e che i locali, con la medesima funzione di bottega d'arte,
  risultano occupati sin dal 1959 dal noto scultore Gabriele
  Zambardino al quale si vorrebbe imporre lo sfratto da una
  parte della proprietà per destinare successivamente i locali
  stessi ad una meno esaltante "paninoteca", in barba al
  decreto-legge n. 832 del 1986, convertito nella legge n. 15
  del 1987, ed alla precedente normativa in materia -: se
  intenda avviare con ogni tempestività le procedure di
  accertamento per la sollecita emissione del decreto
  ministeriale di propria competenza volto a vincolare alla
  continuità di destinazione d'uso, lo studio d'arte in parola
  racchiudente nelle sue mura tanta memoria storica, culturale
  ed artistica.".  Al suddetto atto ispettivo venne data
  risposta, con il solito ritardo che contraddistingue i limiti
  che l'esecutivo pone all'effettivo esercizio di tale funzione
  parlamentare, solo il 12 dicembre 1991, ed in questi termini
  laconici, ambigui ed inadeguati: "In merito alla richiesta per
  l'emanazione del provvedimento di tutela ai sensi della legge
  6 febbraio 1987, n. 15, questo Ministero fa presente che
  l'immobile oggetto dell'interrogazione non è più occupato
  dallo scultore Zambardino, che ha trasferito il suo studio in
  altra sede; all'interno dell'edificio non vi sono beni
  mobili.".  Appare in tutta evidenza non solo che il ritardo
  nell'emanazione del decreto (erano trascorsi tre anni e più
  dalla data dall'atto ispettivo!) aveva costretto lo scultore a
  trovare altro locale per il suo studio, ma anche che la
  conseguente mancanza dei beni mobili dell'artista, derivata
  dal suo trasferimento, impediva l'emanazione del decreto di
  tutela!  Si trattava di un tipico esempio di carenze
  burocratiche, la responsabilità delle quali avrebbe posto in
  essere l'alibistico giustificazionismo del Ministro,
  l'onorevole Giulio Andreotti.  Ma emergeva anche altro.  La
  norma del 1987 non tutelava affatto la memoria storica dei
  luoghi, richiedendo la condizione di una ben specifica
  tipologia architettonica o l'esistenza di "beni mobili".
  Stante una diversa tipologia o l'asportazione - anche dolosa -
  di cimeli e documenti, non si giustificherebbe dunque
  l'emanazione del decreto di tutela.  Un assurdo se si pensa che
  l'artista in questione aveva localizzato il suo studio
  addirittura nei locali adibiti a fonderia dall'illustre suo
  predecessore, lo scultore napoletano di fama mondiale,
  Vincenzo Gemito.  Ed era questa funzione storica svolta dal
  locale che avrebbe dovuto essere tutelata prima ancora della
  successiva destinazione continua a tale attività.
  Successivamente al triste episodio di "accidia" burocratica e
  ministeriale che abbiamo riportato, altri immobili sono stati
  oggetto, ed ancora lo potrebbero essere in futuro, di
  tentativi - molte, troppe volte riusciti - di riacquisizione
  della loro disponibilità al fine di lucrare differenziali di
  rendita locatizia cambiando locatario (e così destinazione
  d'uso dell'immobile) prescindendo del tutto da considerazioni
  autocritiche o da rimorsi culturali sulla cancellazione della
  memoria storica, artistica e architettonica dei luoghi.  Pur
  nella condanna di simili comportamenti, guidati dall'esclusiva
  logica dell'"accumulo", occorre dire che la normativa iniziale
  era carente anche sotto l'aspetto di una qualunque
  remunerazione nei confronti del proprietario dell'immobile,
  per i limiti che il vincolo comportava all'esercizio pieno del
  diritto di proprietà senza contropartita.  Inoltre, numerosi
  altri casi di storica destinazione dell'immobile a funzioni da
  tutelare per la loro futura memoria, - ad esempio - nel quadro
  di
 
                               Pag. 3
 
  episodi di rilevanza storica anche locale, o ancora il
  possedere esso tipologie architettoniche e di arredamento non
  classificabili "mobili" per la loro destinazione permanente
  alla attività svolta nel locale, avrebbero pur dovuto essere
  ricompresi in una norma del tipo di quella del 1987.  La nostra
  proposta di legge vuole essere perciò attenta a colmare le
  carenze di quella norma, a copertura dei più vasti interessi
  della comunità come di quelli dello stesso proprietario
  dell'immobile.  Una proposta che sottoponiamo, onorevoli
  colleghi, alla vostra attenzione nell'auspicio di trovarvi
  disponibili perché nuove e più ampie norme sostituiscano
  quelle vigenti e sia così assicurata la conservazione della
  memoria storico-architettonica di luoghi dove
  aleggi ancora il  genius loci,  nonché la memoria di
  tutte le tradizionali attività artistiche, scientifiche,
  culturali, artigianali ivi svolte, per trasferirne il
  messaggio alle generazioni successive.  Ove possibile, anche
  con la continuità d'esercizio di uguali o similari attività ed
  al tempo stesso senza avere per questo il dissenso o, peggio,
  l'ostracismo del proprietario dell'immobile.  Avremo così
  contribuito non solo al rispetto ed alla sopravvivenza di una
  memoria specifica da tutelare ma anche di quella
  artistico-architettonica, testimoniata dalle caratteristiche
  materiali ed immateriali dei locali, compiendo anche un atto
  di giustizia nei confronti di coloro che, finora senza alcuna
  contropartita, portavano il peso più oneroso del vincolo.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-506 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0506 TOTPAG=0005 TOTDOC=0003 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=017 PAGFIN=0003 RIGFIN=027 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=3 SORTRES= SORTDDL=050600 00 FASCIDC=12DDL0506 SORTNAV=0050600 000 00000 ZZDDLC506 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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