| 1. L'articolo 4- bis del decreto-legge 9 dicembre
1986, n. 832, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
febbraio 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
"Art. 4- bis. - 1. Non sono soggetti a
provvedimenti che ne dispongono il rilascio, anche forzoso,
gli immobili che, congiuntamente o disgiuntamente per le
attività che vi sono state esercitate, per la memoria storica,
per le frequentazioni sociali e culturali da cui siano stati
interessati, per le funzioni religiose, e per le attività
culturali, scientifiche, artistiche, artigianali, commerciali
che vi siano state svolte per oltre un secolo o che vi si
svolgono da oltre un ventennio, o per i particolari arredi e
attrezzature, o per le specifiche architetture proprie
dell'attività praticata in tali locali, vengano dichiarati
tutelati, previa istanza, corredata da idonea documentazione
presentabile da parte di chiunque abbia diritti di proprietà,
di uso o di usufrutto sull'immobile, o che ne sia locatario,
con specifico decreto del Ministro per i beni culturali e
ambientali che, riconoscendone il valore ambientale e storico,
prescriva l'inamovibilità della specifica attività in corso al
suo interno o ne vieti ogni destinazione diversa da quella
precedente.
2. Se il Ministro per i beni culturali e ambientali non
adotta il decreto di cui al comma 1, o se non viene notificato
un atto di diniego, nei sessanta giorni dalla data
dell'istanza di cui al comma 1, si intendono prodotti gli
effetti di cui al medesimo comma 1.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile
è a carico di chi svolge nello stesso le attività tutelate ai
sensi dei commi 1 e 2 al quale spetta altresì la custodia e,
ove occorra, il
Pag. 5
restauro delle attrezzature, dei documenti e dei cimeli
eventualmente contenuti nell'immobile.
4. I contratti ed i canoni di locazione dell'immobile, e
qualsiasi altro trasferimento di diritti, per atto tra vivi,
per testamento o per legato, sono esenti da ogni tassa e
imposta, anche locale, a carico del proprietario".
| |