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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


613
DDL0042-0014
Progetto di legge Camera n. 42 - testo presentato - (DDL12-42)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.14 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C42. TESTIPDL
...C42.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 216, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni del Ministero del tesoro in società per azioni.
Pag. 15 Articolo 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC42 ZZ12 ZZDL ZZPR
                   (Operazioni societarie).
      1.  Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione
  di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro
  controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente
  decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste
  dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
  359, le disposizioni che seguono:
          a)  la costituzione di società per azioni può
  avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto
  previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile,
  da parte di una società posseduta per intero, direttamente od
  indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di
  crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il
  conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di
  aumento di capitale da parte ed in favore di una società
  posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo
  Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro,
  la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve
  limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei
  beni conferiti corrisponda al valore del capitale o
  dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovraprezzo,
  della società conferitaria; in tali casi i compensi
  professionali per la relazione giurata non possono eccedere il
  10 per cento della tariffa;
          b)  nei casi di cui alla lettera  a)  possono
  essere costituite con un unico atto una società per azioni
  controllante e una o più società per azioni controllate; in
  tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società
  partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle
  società controllate e le azioni sono attribuite alla
  controllante;
          c)  nel caso in cui siano previste più operazioni
  tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi
  degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma,
  2501- quinquies,  2504- novies  del codice civile, il
  presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico
  collegio di esperti.  Quando concorrano diverse competenze
  territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale
  di Roma.  Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i
  relativi decreti di determinazione dei compensi.  Le tariffe
  ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;
          d)  il termine di cui all'articolo 2503, comma
  primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è
  ridotto ad un mese;
          e)  alle scissioni di società interamente
  possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di
  altre società interamente possedute dallo Stato, non si
  applica la disposizione di cui all'articolo 2504 decies,
  secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente
  responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti
  dalla società a cui essi fanno carico.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-42 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0042 TOTPAG=0018 TOTDOC=0020 NDOC=0014 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0015 RIGINIZ=001 PAGFIN=0015 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=004200 00 FASCIDC=12DDL0042 SORTNAV=0004200 000 00000 ZZDDLC42 NDOC0014 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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