| (Operazioni societarie).
1. Alle operazioni di riorganizzazione e ristrutturazione
di società e gruppi di società di cui all'articolo 1 e loro
controllate, funzionali alle cessioni previste dal presente
decreto, si applicano, ferme restando le competenze previste
dall'articolo 15 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n.
359, le disposizioni che seguono:
a) la costituzione di società per azioni può
avvenire anche per atto unilaterale, nel rispetto di quanto
previsto dal terzo comma dell'articolo 2475 del codice civile,
da parte di una società posseduta per intero, direttamente od
indirettamente, dallo Stato, con conferimento di danaro, di
crediti, di beni in natura anche a valore di libro; il
conferimento a valore di libro può avvenire altresì in sede di
aumento di capitale da parte ed in favore di una società
posseduta per intero, direttamente od indirettamente, dallo
Stato; quando il conferimento è effettuato a valore di libro,
la relazione di cui all'articolo 2343 del codice civile deve
limitarsi a verificare che la somma dei valori di libro dei
beni conferiti corrisponda al valore del capitale o
dell'aumento di capitale, nonché dell'eventuale sovraprezzo,
della società conferitaria; in tali casi i compensi
professionali per la relazione giurata non possono eccedere il
10 per cento della tariffa;
b) nei casi di cui alla lettera a) possono
essere costituite con un unico atto una società per azioni
controllante e una o più società per azioni controllate; in
tal caso le aziende o rami di azienda appartenenti a società
partecipanti all'operazione sono conferiti direttamente alle
società controllate e le azioni sono attribuite alla
controllante;
c) nel caso in cui siano previste più operazioni
tra loro collegate che richiedano nomine di esperti ai sensi
degli articoli 2343, 2440, 2498, secondo comma,
2501- quinquies, 2504- novies del codice civile, il
presidente del tribunale nomina un unico esperto o un unico
collegio di esperti. Quando concorrano diverse competenze
territoriali provvede alla nomina il presidente del tribunale
di Roma. Si applica la legge 8 luglio 1980, n. 319, ed i
relativi decreti di determinazione dei compensi. Le tariffe
ivi indicate sono ridotte del 50 per cento;
d) il termine di cui all'articolo 2503, comma
primo, del codice civile per le fusioni e le scissioni è
ridotto ad un mese;
e) alle scissioni di società interamente
possedute dallo Stato, sia direttamente sia per il tramite di
altre società interamente possedute dallo Stato, non si
applica la disposizione di cui all'articolo 2504 decies,
secondo comma, del codice civile; lo Stato è solidalmente
responsabile dei debiti della società scissa non soddisfatti
dalla società a cui essi fanno carico.
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