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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6138
DDL0508-0002
Progetto di legge Camera n. 508 - testo presentato - (DDL12-508)
(suddiviso in 15 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C508. TESTIPDL
...C508.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC508 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Deputati! -- L'avvenuta ultimazione delle
  operazioni di liquidazione delle attività svolte dagli
  organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno entro
  il termine del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 19 del
  decreto legislativo 3
  aprile 1993, n.96, ha posto in luce una serie di difficoltà
  derivanti spesso da una troppo generica formulazione delle
  disposizioni normative che, se non hanno impedito
  l'ultimazione della liquidazione, hanno costituito senz'altro
  un serio ostacolo
 
                               Pag. 2
 
  all'avvio, a partire dal 1^ gennaio 1994,
  dell'intervento ordinario nelle aree depresse dell'intero
  territorio nazionale, che le amministrazioni subentrate nelle
  competenze dei cessati organismi dell'intervento straordinario
  si trovano a dover attuare con immediatezza.
    E' peraltro di tutta evidenza la necessità e l'urgenza -
  soprattutto nell'attuale situazione economica ed occupazionale
  - di disposizioni normative che permettano a questo nuovo
  intervento di prendere forma e concretizzarsi.
    Proprio perché la nuova politica di intervento nelle aree
  depresse deve attuarsi in modo concreto, chiaro e trasparente,
  si è ritenuto di dover preliminarmente fornire, con l'articolo
  1, la definizione normativa del concetto di "aree depresse",
  nonché degli istituti della "programmazione negoziata"
  dell'"accordo", del "contratto", e dell'"intesa" di
  programma.
    Con l'articolo 2, si precisa l'esatta portata delle
  disposizioni di cui alla lettera  a)  dell'articolo 1,
  comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488,
  assicurando in tal modo, soprattutto sotto il profilo
  occupazionale, l'operatività degli strumenti
  programmatico-contrattuali di cui all'articolo 1 recentemente
  stipulati.
    L'articolo 3 contiene una disposizione volta a consentire
  che ai progetti immediatamente eseguibili finanziati con i
  fondi della legge 1^ marzo 1986, n.64, e non revocati ai sensi
  dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96,
  si applichino le procedure previste per gli altri progetti
  FIO, ai fini della loro prosecuzione e completamento.
    L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica
  dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.398 del 1993,
  come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993,
  n.493; la norma si è resa necessaria innanzitutto per
  eliminare ogni incertezza e fornire un quadro organico della
  procedura di revoca dei finanziamenti relativi agli
  investimenti compresi nei programmi triennali e nei piani
  annuali di attuazione approvati dal CIPE.
    L'urgenza della disposizione è data inoltre dall'esigenza
  che i fondi derivanti dalle revoche già effettuate e da quelle
  da effettuare (che si riferiscono ad interventi da lungo tempo
  previsti ma mai iniziati) si rendano disponibili per
  interventi immediatamente cantierabili.
    L'articolo 5 disciplina l'attività residua del commissario
  liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
  Mezzogiorno in relazione alle autorizzazioni per l'assunzione
  di impegno già adottate dalle aministrazioni subentranti entro
  il 31 dicembre 1993.
    Con l'articolo 6 si detta una norma che consente, mediante
  regolamento, che si dia inizio alle funzioni in materia di
  politica comunitaria attribuite al Ministro del bilancio e
  della programmazione economica dall'articolo 3 del decreto
  legislativo 3 aprile 1993, n.96.
    L'articolo 7 contiene norme di dettaglio per la
  sistemazione del personale dei soppressi organismi del
  Mezzogiorno.
    L'articolo 8 disciplina le modalità di funzionamento del
  fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
  1993, n. 96.
    L'articolo 9 prevede che le disponibilità esistenti per
  l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
  testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
  Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
  sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
  approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
  confluiscano in un'apposita sezione del Fondo speciale
  rotativo per l'innovazione tecnologica.
    L'articolo 10 detta disposizioni in materia fiscale.  In
  particolare, viene disciplinata l'applicabilità delle
  disposizioni in materia di esenzioni dall'ILOR di cui
  all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi
  nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
  Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per gli stabilimenti
  industriali che siano divenuti atti all'uso anteriormente al
  15 aprile
 
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  1993, nonché, sempre in materia di esenzione dall'ILOR,
  l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 14,
  comma 4, della legge 1^ marzo 1986, n.64, alle imprese
  costituite in forma societaria anteriormente al 15 aprile
  1993.
    Non si è ritenuto di dover procedere alla stesura della
  relazione tecnica in quanto il provvedimento, contenendo
  prevalentemente disposizioni di natura interpretativa e
  procedimentale, non comporta oneri.
 
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