| Onorevoli Deputati! -- L'avvenuta ultimazione delle
operazioni di liquidazione delle attività svolte dagli
organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno entro
il termine del 31 dicembre 1993, previsto dall'articolo 19 del
decreto legislativo 3
aprile 1993, n.96, ha posto in luce una serie di difficoltà
derivanti spesso da una troppo generica formulazione delle
disposizioni normative che, se non hanno impedito
l'ultimazione della liquidazione, hanno costituito senz'altro
un serio ostacolo
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all'avvio, a partire dal 1^ gennaio 1994,
dell'intervento ordinario nelle aree depresse dell'intero
territorio nazionale, che le amministrazioni subentrate nelle
competenze dei cessati organismi dell'intervento straordinario
si trovano a dover attuare con immediatezza.
E' peraltro di tutta evidenza la necessità e l'urgenza -
soprattutto nell'attuale situazione economica ed occupazionale
- di disposizioni normative che permettano a questo nuovo
intervento di prendere forma e concretizzarsi.
Proprio perché la nuova politica di intervento nelle aree
depresse deve attuarsi in modo concreto, chiaro e trasparente,
si è ritenuto di dover preliminarmente fornire, con l'articolo
1, la definizione normativa del concetto di "aree depresse",
nonché degli istituti della "programmazione negoziata"
dell'"accordo", del "contratto", e dell'"intesa" di
programma.
Con l'articolo 2, si precisa l'esatta portata delle
disposizioni di cui alla lettera a) dell'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.488,
assicurando in tal modo, soprattutto sotto il profilo
occupazionale, l'operatività degli strumenti
programmatico-contrattuali di cui all'articolo 1 recentemente
stipulati.
L'articolo 3 contiene una disposizione volta a consentire
che ai progetti immediatamente eseguibili finanziati con i
fondi della legge 1^ marzo 1986, n.64, e non revocati ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.96,
si applichino le procedure previste per gli altri progetti
FIO, ai fini della loro prosecuzione e completamento.
L'articolo 4 fornisce l'interpretazione autentica
dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n.398 del 1993,
come modificato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993,
n.493; la norma si è resa necessaria innanzitutto per
eliminare ogni incertezza e fornire un quadro organico della
procedura di revoca dei finanziamenti relativi agli
investimenti compresi nei programmi triennali e nei piani
annuali di attuazione approvati dal CIPE.
L'urgenza della disposizione è data inoltre dall'esigenza
che i fondi derivanti dalle revoche già effettuate e da quelle
da effettuare (che si riferiscono ad interventi da lungo tempo
previsti ma mai iniziati) si rendano disponibili per
interventi immediatamente cantierabili.
L'articolo 5 disciplina l'attività residua del commissario
liquidatore dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno in relazione alle autorizzazioni per l'assunzione
di impegno già adottate dalle aministrazioni subentranti entro
il 31 dicembre 1993.
Con l'articolo 6 si detta una norma che consente, mediante
regolamento, che si dia inizio alle funzioni in materia di
politica comunitaria attribuite al Ministro del bilancio e
della programmazione economica dall'articolo 3 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n.96.
L'articolo 7 contiene norme di dettaglio per la
sistemazione del personale dei soppressi organismi del
Mezzogiorno.
L'articolo 8 disciplina le modalità di funzionamento del
fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96.
L'articolo 9 prevede che le disponibilità esistenti per
l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al
testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della
Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi
sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,
approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,
confluiscano in un'apposita sezione del Fondo speciale
rotativo per l'innovazione tecnologica.
L'articolo 10 detta disposizioni in materia fiscale. In
particolare, viene disciplinata l'applicabilità delle
disposizioni in materia di esenzioni dall'ILOR di cui
all'articolo 101 del testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n.218, per gli stabilimenti
industriali che siano divenuti atti all'uso anteriormente al
15 aprile
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1993, nonché, sempre in materia di esenzione dall'ILOR,
l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 14,
comma 4, della legge 1^ marzo 1986, n.64, alle imprese
costituite in forma societaria anteriormente al 15 aprile
1993.
Non si è ritenuto di dover procedere alla stesura della
relazione tecnica in quanto il provvedimento, contenendo
prevalentemente disposizioni di natura interpretativa e
procedimentale, non comporta oneri.
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