| (Trasferimento dei contratti).
1. In caso di conferimenti anche parziali di azienda
ovvero di fusioni o di scissioni, già effettuati o da
effettuare, concernenti società partecipate ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del presente decreto, non opera
relativamente al trasferimento dei contratti per effetto dei
conferimenti, delle fusioni o delle scissioni, la nullità
conseguente all'applicazione dell'articolo 18 della legge 19
marzo 1990, n. 55, purché non sussista nei confronti
dell'impresa cessionaria o di quelle risultanti dalla fusione
o dalla scissione alcuno dei divieti previsti all'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni.
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