| (Disposizioni in materia di personale).
1. Il personale di qualunque amministrazione, già in
servizio presso l'Ufficio del Ministro per gli interventi
straordinari nel Mezzogiorno e presso il soppresso
Dipartimento, addetto alla conduzione di autoveicoli, resta
assegnato al Ministero del bilancio e della programmazione
economica fino al 30 aprile 1994. A tale personale si
applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi 5 e 6, del
decretolegge 9 aprile 1994, n. 228.
2. Al personale della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno, che entro la data del 28
febbraio 1994 abbia revocato la domanda di trattenimento in
servizio di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, come sostituito dall'articolo 7 del
decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, non si applica il
disposto dell'articolo 1, comma 2- bis, del decreto-legge
19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come modificato dal
comma 8 dell'articolo 11 della legge 24 dicembre 1993, n.
537.
3. La copertura degli oneri finanziari derivanti
dall'applicazione dell'articolo 11, comma 4, del decreto-legge
9 aprile 1994, n. 228, è posta a carico del Fondo di cui
all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, secondo la ripartizione operata con le delibere
CIPE assunte ai sensi del comma 5- bis del medesimo
articolo 19, introdotto dall'articolo 15, comma 2, del
decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228.
4. Il termine del 30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5
della legge 31 maggio 1990, n. 128, è ulteriormente prorogato
al 31 dicembre 1994 per la conclusione delle procedure
concorsuali. Tale termine è da considerare perentorio.
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