| (Modalità di funzionamento del Fondo ex articolo
19
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).
1. All'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, dopo il comma 5- bis, introdotto dall'articolo 15,
comma 2, del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, è aggiunto,
in fine, il seguente:
"5- ter. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad
apportare con propri decreti, su proposta del Ministro del
bilancio e della programmazione
Pag. 9
economica, variazioni di bilancio di carattere
compensativo tra i capitoli di natura corrente derivanti dal
riparto del Fondo di cui al comma 5. Le somme iscritte nei
predetti capitoli, non utilizzate alla fine dell'esercizio di
competenza, sono conservate nel conto dei residui
dell'esercizio successivo per essere trasferite con decreti
del Ministro del tesoro, al Fondo di cui al citato comma 5, ed
assoggettate a ripartizione secondo le medesime modalità e
procedure.".
| |