| (Disposizioni in materia fiscale).
1. Agli effetti della disposizione di cui all'articolo 1,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
l'agevolazione di cui all'articolo 101 del testo unico delle
leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e
successive modificazioni, resta applicabile agli stabilimenti
ivi indicati che siano divenuti atti all'uso anteriormente al
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1993, ancorché alla stessa data non siano intervenute le
occorrenti autorizzazioni o licenze, e l'agevolazione di cui
all'articolo 14, comma 5, della legge 1^ marzo 1986, n. 64,
resta applicabile alle imprese costituite in forma societaria
anteriormente alla suddetta data. Ai medesimi effetti
l'agevolazione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 1^
marzo 1986, n. 64, resta applicabile agli utili relativi al
periodo d'imposta chiuso anteriormente alla predetta data,
ancorché alla stessa data non ancora dichiarati.
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