| (Anticipazioni per alienazioni di beni
patrimoniali).
1. Il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 5
dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992,
n. 35, è sostituito dal seguente:
"5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4,
qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze,
d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento
di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito
capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi
derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non
inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro
sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a
quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono
procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga
alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e
successive modificazioni, ed al regolamento approvato con
regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonché alle norme sulla
contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi
generali dell'ordinamento giuridico-contabile.".
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