| 1. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti relativi al
risarcimento dei danni derivanti da fatti verificatisi prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, che
abbiano comportato o comportino illecito arricchimento del
pubblico amministratore o il conseguente indebito
arricchimento dei suoi eredi, si applica il termine decennale
di prescrizione, che, tuttavia, per la parte residua, non può
avere durata superiore a cinque anni dalla data medesima.
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