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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


621
DDL0043-0002
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL12-43)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ12 ZZRL ZZPR
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  Onorevoli  Deputati! -- Il Consiglio di sicurezza
  delle Nazioni Unite, preso atto che dopo più di venti mesi il
  Governo libico non si era ancora conformato alle risoluzioni
  731/92 e 748/92, ha adottato in data 11 novembre 1993 la
  risoluzione n. 883 che rafforza il sistema di sanzioni
  previsto dalle precedenti risoluzioni.
    La nuova risoluzione, oltre a contenere divieti minori
  quali quello di intrattenere rapporti con la compagnia aerea
  di bandiera libica e di addestrare piloti libici, è
  fondamentalmente intesa a introdurre due ordini di misure
  restrittive.
    Il primo ha natura commerciale.
    L'embargo già esistente per l'esportazione di aerei e di
  parti di aereo viene esteso a talune attrezzature e macchine
  collegate all'industria petrolifera.
    Come già in occasione della risoluzione n. 748,
  l'applicazione di questo embargo non richiede l'emanazione di
  norme italiane.  Le misure ONU vengono infatti recepite dal
  regolamento n. 3274 dell'Unione europea del 29 novembre 1993
  immediatamente obbligatorio per gli Stati membri e per i
  rispettivi cittadini.
    Il secondo tipo di vincoli ha natura finanziaria e
  necessita invece di una normativa nazionale di recepimento,
  non essendo ancora la Comunità europea competente a legiferare
  in materia.
    I vincoli consistono da un lato, nel congelamento dei fondi
  e delle altre risorse finanziarie direttamente o
  indirettamente riconducibili al Governo della Libia e,
  dall'altro, nel divieto di porre a disposizione degli stessi
  soggetti i cui fondi sono bloccati qualsiasi altra somma o
  risorsa.
    Il blocco non si applica però ai fondi originati dalle
  vendite di petrolio e prodotti petroliferi, gas e prodotti
  derivati, beni e prodotti agricoli.
    Il blocco riguarda cioè il passato, mentre per il futuro la
  Libia potrà continuare a provvedere alle proprie necessità e,
  conseguentemente al pagamento delle importazioni, utilizzando
  il ricavato della vendita di tutte quelle merci che in pratica
  si identificano con le esportazioni.
    Tecnicamente vengono a crearsi due tipi di conti di
  pertinenza libica: da un lato i conti bloccati, che è
  possibile accreditare in dipendenza di obbligazioni assunte
  prima del blocco, ma che non è possibile addebitare per far
  fronte a spese libiche e, dall'altro i conti liberi che
  possono essere accreditati soltanto con somme rivenienti dalle
  esportazioni libiche consentite ed effettuate successivamente
  alla data del blocco, ma che in compenso possono essere
  addebitati per qualsiasi causale.
    Il decreto-legge, diretto ad introdurre nel nostro
  ordinamento le disposizioni ONU sopra menzionate, riprende,
  all'articolo 1, il testo di dette disposizioni.
    In particolare, il comma 1 e il comma 2 stabiliscono,
  rispettivamente, il blocco dei fondi ed il divieto dei
  trasferimenti; il comma 3 dà la definizione di impresa libica
  soggetta alle misure restrittive ed il comma 4 dispone la
  deroga prevista dall'ONU per la vendita di prodotti
  petroliferi e agricoli.  I commi 5 e 7 contengono deroghe ai
  divieti previsti dal decreto rispettivamente per i conti
  bancari dell'ambasciata e dei consolati libici (nei limiti dei
  fabbisogni istituzionali) e nell'ipotesi di rimborsi di debiti
  nei confronti di residenti, mentre il comma 6 impone alle
  banche di fornire informazioni al Tesoro sui movimenti dei
  conti dei soggetti indicati al comma 1.
    L'articolo 2, ricalcando gli analoghi articoli inseriti in
  altri decreti-legge (provvedimenti relativi a Kuwait, Iraq,
  Serbia e
 
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  Montenegro, Haiti e Angola), prevede la nullità degli atti
  compiuti in violazione dei divieti e stabilisce una sanzione
  amministrativa da irrogare attraverso l'utilizzazione dei
  meccanismi procedurali ed istituzionali previsti per
  l'accertamento delle violazioni delle norme valutarie.
    I divieti che vengono ad essere sanzionati sono quelli
  contenuti nel presente decreto, nei due regolamenti con cui
  l'Unione europea ha dato applicazione alla risoluzione ONU n.
  883 e in un altro regolamento, relativo all'Iraq, del 7
  dicembre 1992.
    Va, infatti, precisato che per l'embargo alla Libia
  l'Unione europea ha emanato non soltanto il citato regolamento
  concernente la parte commerciale, ma anche un secondo
  regolamento (n. 3275/93) inteso ad impedire di dar corso a
  richieste libiche motivate dai danni causati alla Libia da
  inadempienze contrattuali a loro volta determinate dalla
  necessità, per i suoi  partner  occidentali, di rispettare
  l'embargo, riproducendo le disposizioni contenute in un altro
  regolamento, quello appunto relativo all'Iraq, emanato il 7
  dicembre 1992.
    Poiché l'Italia non ha finora provveduto a stabilire le
  sanzioni per le infrazioni a tale atto, si coglie l'occasione
  per colmare la lacuna esistente, trattandosi dello stesso tipo
  di fattispecie - sia pure riferita ad un Paese diverso dalla
  Libia - la cui regolamentazione trae origine da identiche
  disposizioni delle Nazioni Unite e da due analoghi regolamenti
  comunitari.
    Si stabilisce, inoltre, che le garanzie bancarie per
  impegni a suo tempo assunti dagli operatori italiani e
  successivamente caducati a causa dell'embargo e le collegate
  controgaranzie ad esse prestate dagli
  operatori garantiti sono definitivamente estinte.
    L'articolo 3 prevede la possibilità di deroghe da
  rilasciare in via amministrativa ai divieti stabiliti dal
  decreto, fissando precise condizioni per la concessione della
  deroga stessa.
    L'articolo 4 stabilisce l'automatica cessazione
  dell'efficacia delle disposizioni del decreto, nel caso in cui
  le Nazioni Unite decidessero la sospensione o la definitiva
  abrogazione delle misure da esse disposte.
    Con l'articolo 5 si provvede a modificare opportunamente
  l'articolo 7 del decreto-legge 15 maggio 1993, n. 144,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1993, n.
  230, sull'embargo ai Paesi della ex-Jugoslavia.
    Ciò si rende necessario per ovviare a un grave
  inconveniente che si sta verificando nell'applicazione di
  detto embargo.  Infatti il controllo delle navi colte
  nell'Adriatico con il sospetto di trasportare carichi vietati
  nei porti di quei Paesi richiede l'effettuazione di una serie
  di operazioni (attracco nei porti, custodia, ispezioni del
  carico, eccetera) comportanti spese immediate, che non possono
  essere fronteggiate se non mediante anticipazione da parte
  dell'amministrazione.
    A ciò si provvede autorizzando le prefetture competenti ad
  anticipare le somme necessarie, salva rivalsa nei confronti
  dei soggetti responsabili ai sensi del comma 1 dello stesso
  articolo, ed assicurando la copertura finanziaria dell'onere
  relativo (lire 1 miliardo per l'anno 1994) mediante
  utilizzazione dell'accantonamento in Tabella A della legge
  finanziaria per il 1994 riguardante il Ministero degli affari
  esteri.
 
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