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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6218
DDL0513-0017
Progetto di legge Camera n. 513 - testo presentato - (DDL12-513)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C513. TESTIPDL
...C513.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC513 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dai
  seguenti:
      "1.  Il Dipartimento della protezione civile ai sensi
  dell'articolo 4 della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
  stabilisce le linee guida per la
 
                              Pag. 18
 
  pianificazione dell'emergenza esterna, provvisoria o
  definitiva, e per la relativa informazione alla popolazione,
  dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente.
      1- bis.  Per limitare gli effetti dannosi derivanti
  da incidenti, sulla scorta delle informazioni fornite dal
  fabbricante, delle conclusioni dell'istruttoria, delle linee
  guida previste al comma 1, nonché delle eventuali valutazioni
  formulate dal Dipartimento della protezione civile, il
  prefetto predispone, sulla base delle procedure previste dalla
  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive norme
  regolamentari, un piano di emergenza esterno all'impianto.  Il
  piano è comunicato al Ministero dell'ambiente e alla regione.
  Il prefetto predispone altresì un piano di emergenza esterna
  per ciascuna delle aree ad alta concentrazione industriale
  definite ai sensi del comma 1, lettera  c),  dell'articolo
  13.".
      2.  Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "2.  Il prefetto, dopo aver approvato il piano di
  cui al comma 1- bis,  assicura che la popolazione
  interessata sia adeguatamente informata sui rischi conseguenti
  l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 4, sulle misure
  di sicurezza messe in atto per prevenire l'incidente
  rilevante, sugli interventi di emergenza predisposti
  all'esterno dello stabilimento in caso di incidente rilevante
  e sulle norme da seguire in caso di incidente.".
      3.  Il comma 3 dell'articolo 17 del decreto del Presidente
  della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è abrogato.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-513 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0513 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0017 RIGINIZ=043 PAGFIN=0018 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=051300 00 FASCIDC=12DDL0513 SORTNAV=0051300 000 00000 ZZDDLC513 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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