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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6219
DDL0513-0018
Progetto di legge Camera n. 513 - testo presentato - (DDL12-513)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.18 dello stampato)
...C513. TESTIPDL
...C513.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC513 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  L'articolo 18 del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal
  seguente:
      "Art.  18.   (Istruttoria per le attività
  industriali soggette a notifica). -   1.  Ricevuta la
  notifica di nuove attività industriali, il Ministero
  dell'ambiente trasmette al comitato tecnico regionale le
  eventuali osservazioni o indicazioni in conformità al parere
  della conferenza di servizi, anche a fini di coordinamento e
  di uniformità di indirizzo.
      2.  Per gli stabilimenti nei quali siano ubicati
  impianti o depositi di uno stesso fabbricante sottoposti ad
  obblighi sia di notifica sia di dichiarazione, si procede ad
  un unico esame previa comunicazione al fabbricante, alla
  regione ed al comune.
      3.  Il fabbricante, anche a mezzo di un tecnico di
  sua fiducia, può prendere visione degli atti del procedimento,
  presentare osservazioni scritte, documentazioni integrative e
  può partecipare alle ispezioni e sopralluoghi nello
  stabilimento e, se richiesto, alle riunioni del comitato
  tecnico regionale.
      4.  Il comitato tecnico regionale effettuata
  l'istruttoria per la fase di nulla-osta di fattibilità
  prevista dall'articolo 9, comma 1, entro centoventi
 
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  giorni dal ricevimento degli atti trasmette le
  conclusioni al fabbricante, alla regione, al comune e al
  Ministero dell'ambiente, nonché, per le attività soggette alla
  disciplina del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741,
  convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
  modificazioni, al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato.
      5.  Ricevuto il rapporto definitivo di sicurezza, il
  comitato tecnico regionale espleta le necessarie verifiche ed
  ispezioni.  Entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti,
  con riferimento alle norme generali di sicurezza ed ai criteri
  previsti dall'articolo 12, ovvero, in difetto di queste, alle
  norme vigenti, formula le conclusioni nelle quali indica le
  valutazioni finali, le eventuali prescrizioni integrative e i
  tempi di attuazione delle stesse e le invia al fabbricante,
  alla regione e al Ministero dell'ambiente.
      6.  Trascorso il termine di cui al comma 5, in
  mancanza di provvedimenti, il fabbricante può dare inizio
  all'attività industriale, fatte salve le autorizzazioni di
  competenza di altre amministrazioni e senza pregiudizio delle
  successive determinazioni del comitato, presentando una
  perizia giurata redatta da professionisti iscritti nei
  relativi albi professionali, che attesti la sicurezza degli
  impianti con particolare riferimento:
          a)  alla veridicità e alla completezza delle
  informazioni contenute nel rapporto di sicurezza;
          b)  alla conformità della progettazione e della
  realizzazione degli impianti ai princìpi della buona tecnica e
  ai criteri della migliore sicurezza impiantistica.
      7.  Nei casi in cui siano richieste al fabbricante
  motivate informazioni supplementari, i termini di cui ai commi
  4 e 5 sono sospesi per tutto il tempo necessario per
  acquisirle, che in ogni caso non può essere superiore a mesi
  sei complessivamente.
      8.  Le conclusioni di cui al comma 5 sono altresì
  trasmesse:
          a)  al Dipartimento della protezione civile e al
  prefetto ai fini della predisposizione del piano di emergenza
  esterno;
          b)  al sindaco, per l'adozione degli eventuali
  vincoli o varianti al piano regolatore e per l'aggiornamento
  dell'informazione alla popolazione;
          c)  al Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato nei casi di attività soggette alla disciplina
  del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito
  dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, e successive
  modificazioni.
      9.  Per le attività industriali soggette a notifica,
  il sindaco rilascia la concessione edilizia subordinatamente
  alla acquisizione delle conclusioni per il nulla-osta di
  fattibilità ai sensi del comma 4, nonché concede l'agibilità
  degli impianti previa acquisizione delle conclusioni della
  istruttoria formulate ai sensi del comma 5.".
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-513 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0513 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0018 RIGINIZ=031 PAGFIN=0019 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=18 PAGEFIN=19 SORTRES= SORTDDL=051300 00 FASCIDC=12DDL0513 SORTNAV=0051300 000 00000 ZZDDLC513 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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