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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6226
DDL0513-0025
Progetto di legge Camera n. 513 - testo presentato - (DDL12-513)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.25 (che inizia a pag.23 dello stampato)
...C513. TESTIPDL
...C513.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 278, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.
Articolo 20.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC513 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  I fabbricanti che abbiano già provveduto all'invio
  della notifica o delle dichiarazioni nell'ambito dello stesso
  stabilimento, ai sensi del decreto del Presidente della
  Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, secondo le disposizioni
  vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del
  presente decreto, trasmettono, entro novanta giorni dalla
  stessa data, la scheda di informazione, riportata
  nell'allegato VII introdotto dall'allegato C al decreto del
  Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
  sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 126 del 31 maggio 1991, al Ministero
  dell'ambiente e al comitato tecnico regionale.
      2.  Per le istruttorie relative a notifiche effettuate
  anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, per
  le quali non sia stato ancora nominato l'istruttore, il
  Ministero dell'ambiente sulla base di idonea programmazione,
  trasmette gli atti al comitato tecnico regionale.
      3.  Il responsabile di istruttoria, ove già nominato ai
  sensi delle previgenti disposizioni, trasmette tutti gli atti
  e i pareri già acquisiti al comitato tecnico regionale e
  completa l'istruttoria partecipando alle riunioni del comitato
  ai soli fini dell'espletamento della stessa.  Al responsabile
  di istruttoria già nominato si applica quanto previsto
  dall'articolo 15, comma 4, della legge 28 agosto 1989, n. 305.
  Per le istruttorie già completate alla data di entrata in
  vigore del presente decreto si dispone in conformità alla
  previgente disciplina.
      4.  Si applicano le disposizioni dell'articolo 18 del
  decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
  175, come sostituito dall'articolo 13 del presente decreto, in
  quanto compatibili ed i termini ivi previsti decorrono dalla
  data di trasmissione degli atti al comitato tecnico
  regionale.
      5.  Sono fatti salvi i nulla-osta di fattibilità
  rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente decreto,
  ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
  1982, n. 577.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-513 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0513 TOTPAG=0030 TOTDOC=0027 NDOC=0025 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FDL PAGINIZ=0023 RIGINIZ=017 PAGFIN=0023 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=23 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=051300 00 FASCIDC=12DDL0513 SORTNAV=0051300 000 00000 ZZDDLC513 NDOC0025 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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