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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6230
DDL0514-0002
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Deputati! -- Si propone la reiterazione del
  decreto-legge n. 169 del 1994 che disciplina il riutilizzo dei
  residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo in
  processi produttivi o di combustione per la produzione di
  energia.
    Rispetto al testo originario si propongono alcune modifiche
  che tengono conto dell'entrata in vigore del regolamento CEE
  n. 259/93, nonché dell'esigenza di risolvere il problema dello
  stoccaggio provvisorio in proprio di rifiuti tossici e
  nocivi.
    Ciò premesso, si sottolinea che a distanza ormai di anni
  dalla sentenza n. 312 del 1990 con la quale la Corte
  costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del
  decreto ministeriale 26 gennaio 1990, i problemi relativi al
  regime giuridico delle materie prime secondarie non sono stati
  ancora risolti.  L'indirizzo recentemente espresso dalle
  Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza
  27 marzo 1992, secondo il quale le materie prime secondarie
  devono essere considerate
 
                               Pag. 2
 
  rifiuti, ha anzi, determinato la pressoché completa
  paralisi dell'impiego nei cicli produttivi delle cosiddette
  materie prime secondarie.
    Questa situazione di stallo ha riflessi particolarmente
  negativi sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo
  economicoproduttivo: infatti, da un lato si viene a
  determinare un maggior flusso di rifiuti verso gli impianti di
  smaltimento che, oltre a far lievitare i costi, determina
  anche gravi problemi di funzionalità degli impianti stessi e
  favorisce il ricorso a forme illecite di smaltimento;
  dall'altro, si obbligano le imprese a sostenere maggiori oneri
  sia per lo smaltimento dei residui sia per
  l'approvvigionamento delle materie prime, con conseguenze
  intuibili soprattutto in considerazione dell'attuale
  congiuntura economica.
    Il nodo centrale del problema delle materie prime
  secondarie, sul quale sono naufragati i numerosi tentativi di
  dare una regolamentazione certa al loro impiego, è di
  principio in quanto attiene alla qualificazione giuridica
  delle stesse e cioè: le materie prime secondarie sono rifiuti
  oppure devono essere considerate sottoprodotti.
    Si tratta di una questione di principio di difficilissima,
  se non impossibile, soluzione sotto il profilo concettuale, e,
  visti i risultati conseguiti, l'averla voluta elevare a
  presupposto essenziale ed irrinunciabile per la definizione
  del regime giuridico cui sottoporre le attività finalizzate a
  riutilizzare i residui derivanti da cicli di produzione o di
  consumo, ha significato affrontare il problema in una
  prospettiva sbagliata.
    Alla luce di quanto esposto l'unica via percorribile in
  tempi brevi, che risponde alle esigenze di un intervento ormai
  indilazionabile in materia e non compromette affatto
  l'ulteriore evoluzione in atto nella materia stessa, ma
  presenta, anzi, una camaleontica omogeneità con le opposte
  soluzioni in corso di elaborazione a livello comunitario, è
  quella di sottoporre ad una disciplina specifica ed agevolata
  il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e
  di consumo che sono individuati in relazione a determinate
  caratteristiche tipologiche, prescindendo da qualsiasi
  qualificazione concettuale degli stessi.
    Si consente in tal modo all'operatore economico di agire in
  un regime di certezza e con procedure amministrative
  notevolmente semplificate, che rispettano le esigenze di
  tutela dell'ambiente e la disciplina sostanziale vigente a
  livello comunitario.  La disciplina proposta è immediatamente
  operativa per alcune più importanti tipologie di residui
  destinati al riutilizzo in un processo produttivo come materia
  prima che dovranno poi essere integrate.
    Viene inoltre prevista una disciplina semplificata per
  l'utilizzazione dei residui come fonte di energia, che ha
  indubbiamente una grossa valenza economica.
    Nel dettaglio l'articolo 1 del decretolegge circoscrive il
  campo di applicazione del provvedimento alle attività
  finalizzate al riutilizzo di residui derivanti dai cicli di
  produzione e di consumo, specificando che si tratta di una
  disciplina transitoria in attesa dell'attuazione delle
  direttive comunitarie n. 156 del 1991 e n. 689 del 1991 e di
  una più puntuale definizione e classificazione dei rifiuti
  derivante dall'attuazione delle direttive predette.
    L'articolo 2 esclude dal campo di applicazione del
  provvedimento i residui di lavorazione dell'industria
  alimentare disciplinati da specifiche norme
  igienico-sanitarie, i semilavorati non costituenti residui di
  produzione e di consumo e, in linea di principio, i materiali
  quotati in listini e mercuriali e comunicati al Ministero
  dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente
  decreto.
    Con particolare riferimento a questi ultimi è poi prevista
  una procedura per la ricognizione positiva dei materiali
  quotati che, in relazione a precise specifiche merceologiche,
  continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del
  provvedimento.
    L'articolo 3 definisce il concetto di riutilizzo,
  stoccaggio, trasporto, trattamento, e materia prima
  corrispondente.
 
                               Pag. 3
 
    L'articolo 4 prevede che le operazioni di raccolta o
  trasporto di residui destinati al riutilizzo siano soggette,
  senza alcun onere finanziario, a comunicazione all'Albo
  nazionale degli smaltitori di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e alla regione almeno
  trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e che durante il
  trasporto i residui stessi debbano essere identificati dal
  documento di accompagnamento dei beni viaggianti.  Tali
  attività non sono sottoposte alla garanzia finanziaria di cui
  all'articolo 10, comma 2, del decretolegge 31 agosto 1987, n.
  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1987, n. 441.
    L'articolo 5 sottopone a semplice comunicazione le
  operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
  materia prima o come fonte di energia dei residui che dovranno
  essere individuati in relazione alla tipologia, alle
  caratteristiche e alle condizioni alle quali tale procedura è
  applicabile con decreto del Ministro dell'ambiente, di
  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato da adottarsi entro il termine di sessanta
  giorni dalla data di entrata in vigore del presente
  decreto-legge.  In attesa dell'adozione del suddetto decreto
  ministeriale vengono sottoposte con effetto immediato al
  semplice obbligo di comunicazione le operazioni di
  trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui individuati,
  con riferimento alla provenienza ed alla destinazione,
  nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 26
  gennaio 1990.  E' poi prevista la possibilità di un
  aggiornamento periodico di tale elenco.
    L'articolo 6 precisa che allo stoccaggio, trasporto e
  riutilizzo dei residui sottoposti a regime della comunicazione
  continuano comunque ad applicarsi le norme tecniche di
  sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
  normativa vigente per le attività industriali e commerciali
  relative alla materia prima corrispondente; e in mancanza
  delle suddette norme tecniche di sicurezza è prevista
  l'applicazione di quelle vigenti per i rifiuti speciali ovvero
  tossici e nocivi.
    Sono poi previste alcune disposizioni di coordinamento con
  il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
  203, in riferimento alle attività di riutilizzo dei residui
  sottoposti a regime di comunicazione in un processo di
  combustione per la produzione di energia.
    Infine, lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche
  se interno allo stabilimento di produzione, viene limitato in
  centottanta giorni, salvo motivata proroga da parte della
  regione.
    L'articolo 7 disciplina l'esportazione e l'importazione dei
  residui destinati al riutilizzo.
    L'articolo 8 sottopone le attività di trattamento,
  stoccaggio e riutilizzo dei residui cui non si applica il
  regime della comunicazione al regime autorizzatorio e
  giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
  915 del 1982 e al decreto del Presidente della Repubblica n.
  203 del 1988.
    L'articolo 9 impone l'obbligo della tenuta dei registri di
  carico e scarico ai soggetti che svolgono attività di raccolta
  e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al
  riutilizzo nonché ai soggetti che effettuano attività di
  produzione, stoccaggio, importazione, esportazione,
  trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime
  della comunicazione.
    L'articolo 10 prevede l'obbligo di informazione a carico
  dei soggetti di cui al precedente articolo 9.
    L'articolo 11 disciplina le attività di controllo sulle
  attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti da
  cicli di produzione o di consumo in linea con le disposizioni
  della legge n. 142 del 1991.
    L'articolo 12 prevede specifiche sanzioni per la violazione
  degli adempimenti cui sono sottoposte le attività finalizzate
  al riutilizzo dei residui cui si applica il regime della
  comunicazione, ed inoltre esclude la punibilità per i
  comportamenti conformi alle disposizioni del decreto
  ministeriale 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali vigenti
  posti in essere prima della data di entrata in vigore del
  presente decreto-legge.
 
                               Pag. 4
 
    L'articolo 13 abroga l'articolo 2 del decreto-legge 9
  settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 9 novembre 1988, n. 475, facendo salve le leggi
  regionali in materia che sono conformi alle prescrizioni del
  presente decreto-legge.
    L'articolo 14 definisce un regime transitorio per i residui
  sottoposti a riutilizzo in base a specifici atti regionali,
  che, in attesa dell'aggiornamento dell'elenco allegato al
  decreto ministeriale 26 gennaio 1990, sono sottoposti al
  regime previsto dall'articolo 5 del decreto.
    L'articolo 15 risponde all'esigenza di escludere
  dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
  esercenti servizi di smaltimento di rifiuti e
  dall'autorizzazione regionale i soggetti che producono piccole
  quantità di rifiuti tossici e nocivi e li stoccano
  provvisoriamente in conto proprio presso l'impianto o ciclo
  dal quale i rifiuti stessi decadono.
    Si tratta di realtà economiche (tintorie, piccoli
  artigiani, eccetera) per le quali i suddetti adempimenti si
  risolvono in ulteriori oneri mal sopportati in quanto non
  ritenuti utili ed essenziali ai fini della tutela
  ambientale.
    Inoltre, tiene conto del fatto che la stessa normativa
  comunitaria in materia è orientata verso una semplificazione
  delle procedure amministrative sia per le attività finalizzate
  all'autosmaltimento, sia per le attività finalizzate al
  recupero dei rifiuti.
 
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