| Onorevoli Deputati! -- Si propone la reiterazione del
decreto-legge n. 169 del 1994 che disciplina il riutilizzo dei
residui derivanti dai cicli di produzione o di consumo in
processi produttivi o di combustione per la produzione di
energia.
Rispetto al testo originario si propongono alcune modifiche
che tengono conto dell'entrata in vigore del regolamento CEE
n. 259/93, nonché dell'esigenza di risolvere il problema dello
stoccaggio provvisorio in proprio di rifiuti tossici e
nocivi.
Ciò premesso, si sottolinea che a distanza ormai di anni
dalla sentenza n. 312 del 1990 con la quale la Corte
costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità del
decreto ministeriale 26 gennaio 1990, i problemi relativi al
regime giuridico delle materie prime secondarie non sono stati
ancora risolti. L'indirizzo recentemente espresso dalle
Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza
27 marzo 1992, secondo il quale le materie prime secondarie
devono essere considerate
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rifiuti, ha anzi, determinato la pressoché completa
paralisi dell'impiego nei cicli produttivi delle cosiddette
materie prime secondarie.
Questa situazione di stallo ha riflessi particolarmente
negativi sia sotto il profilo ambientale sia sotto il profilo
economicoproduttivo: infatti, da un lato si viene a
determinare un maggior flusso di rifiuti verso gli impianti di
smaltimento che, oltre a far lievitare i costi, determina
anche gravi problemi di funzionalità degli impianti stessi e
favorisce il ricorso a forme illecite di smaltimento;
dall'altro, si obbligano le imprese a sostenere maggiori oneri
sia per lo smaltimento dei residui sia per
l'approvvigionamento delle materie prime, con conseguenze
intuibili soprattutto in considerazione dell'attuale
congiuntura economica.
Il nodo centrale del problema delle materie prime
secondarie, sul quale sono naufragati i numerosi tentativi di
dare una regolamentazione certa al loro impiego, è di
principio in quanto attiene alla qualificazione giuridica
delle stesse e cioè: le materie prime secondarie sono rifiuti
oppure devono essere considerate sottoprodotti.
Si tratta di una questione di principio di difficilissima,
se non impossibile, soluzione sotto il profilo concettuale, e,
visti i risultati conseguiti, l'averla voluta elevare a
presupposto essenziale ed irrinunciabile per la definizione
del regime giuridico cui sottoporre le attività finalizzate a
riutilizzare i residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo, ha significato affrontare il problema in una
prospettiva sbagliata.
Alla luce di quanto esposto l'unica via percorribile in
tempi brevi, che risponde alle esigenze di un intervento ormai
indilazionabile in materia e non compromette affatto
l'ulteriore evoluzione in atto nella materia stessa, ma
presenta, anzi, una camaleontica omogeneità con le opposte
soluzioni in corso di elaborazione a livello comunitario, è
quella di sottoporre ad una disciplina specifica ed agevolata
il riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione e
di consumo che sono individuati in relazione a determinate
caratteristiche tipologiche, prescindendo da qualsiasi
qualificazione concettuale degli stessi.
Si consente in tal modo all'operatore economico di agire in
un regime di certezza e con procedure amministrative
notevolmente semplificate, che rispettano le esigenze di
tutela dell'ambiente e la disciplina sostanziale vigente a
livello comunitario. La disciplina proposta è immediatamente
operativa per alcune più importanti tipologie di residui
destinati al riutilizzo in un processo produttivo come materia
prima che dovranno poi essere integrate.
Viene inoltre prevista una disciplina semplificata per
l'utilizzazione dei residui come fonte di energia, che ha
indubbiamente una grossa valenza economica.
Nel dettaglio l'articolo 1 del decretolegge circoscrive il
campo di applicazione del provvedimento alle attività
finalizzate al riutilizzo di residui derivanti dai cicli di
produzione e di consumo, specificando che si tratta di una
disciplina transitoria in attesa dell'attuazione delle
direttive comunitarie n. 156 del 1991 e n. 689 del 1991 e di
una più puntuale definizione e classificazione dei rifiuti
derivante dall'attuazione delle direttive predette.
L'articolo 2 esclude dal campo di applicazione del
provvedimento i residui di lavorazione dell'industria
alimentare disciplinati da specifiche norme
igienico-sanitarie, i semilavorati non costituenti residui di
produzione e di consumo e, in linea di principio, i materiali
quotati in listini e mercuriali e comunicati al Ministero
dell'ambiente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
Con particolare riferimento a questi ultimi è poi prevista
una procedura per la ricognizione positiva dei materiali
quotati che, in relazione a precise specifiche merceologiche,
continuano ad essere esclusi dal campo di applicazione del
provvedimento.
L'articolo 3 definisce il concetto di riutilizzo,
stoccaggio, trasporto, trattamento, e materia prima
corrispondente.
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L'articolo 4 prevede che le operazioni di raccolta o
trasporto di residui destinati al riutilizzo siano soggette,
senza alcun onere finanziario, a comunicazione all'Albo
nazionale degli smaltitori di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, e alla regione almeno
trenta giorni prima dell'inizio dell'attività e che durante il
trasporto i residui stessi debbano essere identificati dal
documento di accompagnamento dei beni viaggianti. Tali
attività non sono sottoposte alla garanzia finanziaria di cui
all'articolo 10, comma 2, del decretolegge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441.
L'articolo 5 sottopone a semplice comunicazione le
operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
materia prima o come fonte di energia dei residui che dovranno
essere individuati in relazione alla tipologia, alle
caratteristiche e alle condizioni alle quali tale procedura è
applicabile con decreto del Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato da adottarsi entro il termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge. In attesa dell'adozione del suddetto decreto
ministeriale vengono sottoposte con effetto immediato al
semplice obbligo di comunicazione le operazioni di
trattamento, stoccaggio e riutilizzo dei residui individuati,
con riferimento alla provenienza ed alla destinazione,
nell'elenco di cui all'allegato 1 al decreto ministeriale 26
gennaio 1990. E' poi prevista la possibilità di un
aggiornamento periodico di tale elenco.
L'articolo 6 precisa che allo stoccaggio, trasporto e
riutilizzo dei residui sottoposti a regime della comunicazione
continuano comunque ad applicarsi le norme tecniche di
sicurezza e le procedure autorizzative previste dalla
normativa vigente per le attività industriali e commerciali
relative alla materia prima corrispondente; e in mancanza
delle suddette norme tecniche di sicurezza è prevista
l'applicazione di quelle vigenti per i rifiuti speciali ovvero
tossici e nocivi.
Sono poi previste alcune disposizioni di coordinamento con
il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
203, in riferimento alle attività di riutilizzo dei residui
sottoposti a regime di comunicazione in un processo di
combustione per la produzione di energia.
Infine, lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi, anche
se interno allo stabilimento di produzione, viene limitato in
centottanta giorni, salvo motivata proroga da parte della
regione.
L'articolo 7 disciplina l'esportazione e l'importazione dei
residui destinati al riutilizzo.
L'articolo 8 sottopone le attività di trattamento,
stoccaggio e riutilizzo dei residui cui non si applica il
regime della comunicazione al regime autorizzatorio e
giuridico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.
915 del 1982 e al decreto del Presidente della Repubblica n.
203 del 1988.
L'articolo 9 impone l'obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico ai soggetti che svolgono attività di raccolta
e trasporto dei residui tossici e nocivi destinati al
riutilizzo nonché ai soggetti che effettuano attività di
produzione, stoccaggio, importazione, esportazione,
trattamento e riutilizzo dei residui sottoposti al regime
della comunicazione.
L'articolo 10 prevede l'obbligo di informazione a carico
dei soggetti di cui al precedente articolo 9.
L'articolo 11 disciplina le attività di controllo sulle
attività finalizzate al riutilizzo dei residui derivanti da
cicli di produzione o di consumo in linea con le disposizioni
della legge n. 142 del 1991.
L'articolo 12 prevede specifiche sanzioni per la violazione
degli adempimenti cui sono sottoposte le attività finalizzate
al riutilizzo dei residui cui si applica il regime della
comunicazione, ed inoltre esclude la punibilità per i
comportamenti conformi alle disposizioni del decreto
ministeriale 26 gennaio 1990 e delle leggi regionali vigenti
posti in essere prima della data di entrata in vigore del
presente decreto-legge.
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L'articolo 13 abroga l'articolo 2 del decreto-legge 9
settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 1988, n. 475, facendo salve le leggi
regionali in materia che sono conformi alle prescrizioni del
presente decreto-legge.
L'articolo 14 definisce un regime transitorio per i residui
sottoposti a riutilizzo in base a specifici atti regionali,
che, in attesa dell'aggiornamento dell'elenco allegato al
decreto ministeriale 26 gennaio 1990, sono sottoposti al
regime previsto dall'articolo 5 del decreto.
L'articolo 15 risponde all'esigenza di escludere
dall'obbligo dell'iscrizione all'Albo nazionale delle imprese
esercenti servizi di smaltimento di rifiuti e
dall'autorizzazione regionale i soggetti che producono piccole
quantità di rifiuti tossici e nocivi e li stoccano
provvisoriamente in conto proprio presso l'impianto o ciclo
dal quale i rifiuti stessi decadono.
Si tratta di realtà economiche (tintorie, piccoli
artigiani, eccetera) per le quali i suddetti adempimenti si
risolvono in ulteriori oneri mal sopportati in quanto non
ritenuti utili ed essenziali ai fini della tutela
ambientale.
Inoltre, tiene conto del fatto che la stessa normativa
comunitaria in materia è orientata verso una semplificazione
delle procedure amministrative sia per le attività finalizzate
all'autosmaltimento, sia per le attività finalizzate al
recupero dei rifiuti.
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