| (Campo di applicazione).
1. Il presente decreto disciplina le attività
finalizzate al riutilizzo come materia prima o come fonte di
energia dei residui derivanti da cicli di produzione o di
consumo.
2. Restano sottoposti al decreto del Presidente della
Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
ed integrazioni, i residui non destinati al riutilizzo.
(*) Vedi anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1994.
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3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del
presente decreto sono classificati "tossici e nocivi" i
residui che:
a) contengano le sostanze di cui all'allegato al
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, in concentrazioni superiori a quelle limite previste dal
punto 1.2 del testo allegato alla delibera in data 27 luglio
1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, del Comitato
interministeriale di cui all'articolo 5 del medesimo
decreto;
b) originino dai cicli di cui al punto 1.3 del
testo allegato alla delibera in data 27 luglio 1984 del
Comitato interministeriale di cui all'articolo 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915;
c) provengano da contenitori contrassegnati con i
simboli "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" di cui
al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, o comunque
utilizzati per sostanze pericolose.
4. Le disposizioni del presente decreto si applicano in
attesa dell'attuazione delle direttive 91/156/CEE e
91/689/CEE, con particolare riferimento alla definizione ed
alla classificazione dei rifiuti effettuate dalle direttive
stesse.
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