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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6234
DDL0514-0006
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
                        (Esclusioni).
        1.  Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo
  in un processo produttivo sono considerate parte integrante
  della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento
  dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo
  stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6,
  comma 4, e 9, comma 1.
      2.  Le disposizioni del presente decreto non si applicano
  ai residui di origine vegetale e animale destinati al
  riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere
  igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, né ai residui
  di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da
  specifiche norme in materia di fertilizzanti.
      3.  Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
  presente decreto i materiali quotati con precise specifiche
  merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
  ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la
  vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente
  entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non
  costituenti residui di produzione e di consumo.
      4.  Entro il termine di quarantacinque giorni il Ministro
  dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
  risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con
  proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali
  quotati che, in relazione alle loro precise specifiche
  merceologiche,
 
                               Pag. 8
 
  proprietà e caratteristiche, continuano ad essere
  esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di
  quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso
  tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei
  Ministri.
      5.  Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco
  nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio,
  industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione
  comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i
  nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con
  l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
  Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente,
  di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
  forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al
  comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi
  dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai
  quali non si applica l'esclusione stessa.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0007 RIGINIZ=028 PAGFIN=0008 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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