| (Esclusioni).
1. Le attività finalizzate al riutilizzo di un residuo
in un processo produttivo sono considerate parte integrante
della produzione solo se effettuate nello stesso stabilimento
dove il residuo è prodotto, salvo quanto disposto per lo
stoccaggio dei residui tossici e nocivi dagli articoli 6,
comma 4, e 9, comma 1.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano
ai residui di origine vegetale e animale destinati al
riutilizzo oggetto di specifiche norme di carattere
igienico-sanitario, alimentare e mangimistico, né ai residui
di origine varia destinati al riutilizzo, disciplinati da
specifiche norme in materia di fertilizzanti.
3. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del
presente decreto i materiali quotati con precise specifiche
merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, sotto la
vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, e comunicati al Ministero dell'ambiente
entro l'11 novembre 1993, nonché i semilavorati non
costituenti residui di produzione e di consumo.
4. Entro il termine di quarantacinque giorni il Ministro
dell'ambiente, di concerto con i Ministri della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
risorse agricole, alimentari e forestali, provvede, con
proprio decreto, alla ricognizione positiva dei materiali
quotati che, in relazione alle loro precise specifiche
merceologiche,
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proprietà e caratteristiche, continuano ad essere
esclusi dal campo di applicazione del presente decreto e di
quelli ai quali non si applica l'esclusione stessa; decorso
tale termine provvede il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
5. Ai fini dell'aggiornamento periodico dell'elenco
nazionale di cui al comma 4, le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione
comunicano entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno i
nuovi materiali quotati in listini e mercuriali, con
l'indicazione precisa delle relative specifiche merceologiche.
Entro i successivi sessanta giorni il Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e
forestali, ad integrazione dell'elenco nazionale di cui al
comma 4, individua, con proprio decreto, i materiali esclusi
dal campo di applicazione del presente decreto e quelli ai
quali non si applica l'esclusione stessa.
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