Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6236
DDL0514-0008
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.8 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
                   (Raccolta e trasporto).
        1.  Chiunque intenda effettuare operazioni di raccolta
  o trasporto di residui destinati al riutilizzo deve, su carta
  libera e senza alcun onere finanziario, darne comunicazione al
  Comitato nazionale dell'Albo
 
                               Pag. 9
 
  nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei
  rifiuti, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
  1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
  ottobre 1987, n. 441, almeno trenta giorni prima dell'inizio
  dell'attività, indicando la quantità, la natura, l'origine, la
  destinazione, la frequenza media della raccolta, la tipologia
  del mezzo di trasporto dei residui; il Comitato redige
  l'elenco degli operatori che hanno effettuato le predette
  comunicazioni.
      2.  Durante il trasporto i residui di cui al presente
  articolo sono identificati dal documento di accompagnamento
  dei beni viaggianti di cui all'articolo 1 del decreto del
  Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, dal quale,
  opportunamente integrato, devono risultare in particolare i
  seguenti dati:
          a)  nome ed indirizzo del produttore o
  detentore;
          b)  origine, composizione e quantità del
  residuo;
          c)  destinazione con l'indicazione delle
  operazioni di trattamento, di stoccaggio e di riutilizzo cui è
  soggetto il residuo;
          d)  data del trasporto;
          e)  nome ed indirizzo del destinatario.
      3.  I soggetti di cui al comma 1 non devono prestare le
  garanzie finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441.
      4.  Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 1 la
  raccolta e il trasporto:
          a)  delle frazioni merceologiche dei residui
  provenienti da raccolte finalizzate, effettuate dai servizi di
  nettezza urbana, dalle associazioni che operano ai fini
  ambientali, caritatevoli o comunque senza fini di lucro,
  ovvero da soggetti non dotati di sede fissa di cui alla
  circolare del Ministro delle finanze n. 26 del 19 marzo 1985,
  pubblicata nel supplemento ordinario alla  Gazzetta
  Ufficiale  n. 69 del 21 marzo 1985;
          b)  dei residui inerti purché privi di amianto,
  destinati ad essere riutilizzati in conformità al presente
  decreto;
          c)  delle terre da coltivo risultanti da
  operazioni di pulizia dei prodotti vegetali eduli;
          d)  delle frazioni merceologiche derivanti da
  raccolte finalizzate previste da norme statali o regionali in
  attuazione dei piani di gestione;
          e)  degli scarti delle lavorazioni agromeccaniche,
  compresi quelli del verde pubblico e privato, nonché degli
  scarti delle lavorazioni agroindustriali provenienti dalle
  piccole e medie imprese.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= FDL PAGINIZ=0008 RIGINIZ=045 PAGFIN=0009 RIGFIN=051 UPAG=NO PAGEIN=8 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati