| (Comunicazione).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto,
le norme tecniche generali che individuano i tipi, le
caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori
limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori
limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche
dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il
riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in
un ciclo di combustione per la produzione di energia è
sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo. Con
le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico
delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui
individuati.
2. Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio
nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei
residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e
senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla
regione territorialmente competenti una comunicazione
corredata da una relazione nella quale sono indicati
provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da
trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o
di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad
essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche
dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo. La
regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per
specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può
vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione
degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla
competente sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che
provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma
4.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio
dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di
trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.
4. Le sezioni regionali territorialmente competenti
dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che
hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
5. In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1,
la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle
operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
materia prima in un processo produttivo dei residui elencati
nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a
quanto previsto nell'allegato medesimo.
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6. Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al
riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul
suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente,
di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e
forestali e della sanità.
7. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare
per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4,
comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione
e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità
omogenei e uniformi.
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