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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6237
DDL0514-0009
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Pag. 10 Articolo 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
                       (Comunicazione).
        1.  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di
  concerto con i Ministri della sanità e dell'industria, del
  commercio e dell'artigianato, definisce, con proprio decreto,
  le norme tecniche generali che individuano i tipi, le
  caratteristiche dei residui e le condizioni riferite ai valori
  limite di sostanze pericolose contenute nei residui, ai valori
  limite di emissione, alle caratteristiche minime merceologiche
  dei prodotti ottenuti ed al tipo di attività, alle quali il
  riutilizzo dei residui stessi in un processo produttivo o in
  un ciclo di combustione per la produzione di energia è
  sottoposto alla disciplina prevista dal presente articolo.  Con
  le stesse modalità si provvede all'aggiornamento periodico
  delle suddette norme tecniche e dell'elenco dei residui
  individuati.
      2.  Chiunque effettua o intende effettuare sul territorio
  nazionale il trattamento, lo stoccaggio o il riutilizzo dei
  residui di cui al comma 1 è tenuto a dare, in carta libera e
  senza alcun onere finanziario, alla sezione regionale
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 10 del
  decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, ed alla
  regione territorialmente competenti una comunicazione
  corredata da una relazione nella quale sono indicati
  provenienza, tipi, quantità e caratteristiche dei residui da
  trattare, stabilimento e ciclo di trattamento, di produzione o
  di combustione nel quale i residui stessi sono destinati ad
  essere riutilizzati, nonché le caratteristiche merceologiche
  dei prodotti derivanti dai predetti cicli di riutilizzo.  La
  regione può chiedere ulteriori dati ed informazioni per
  specificare il rispetto delle norme vigenti sulla tutela della
  salute e dell'ambiente e, qualora accerti la mancanza dei
  presupposti o dei requisiti dalle stesse richiesti, può
  vietare la prosecuzione dell'attività ed imporre la rimozione
  degli effetti già prodotti, dandone comunicazione alla
  competente sezione regionale del suddetto Albo nazionale, che
  provvede ad aggiornare di conseguenza l'elenco di cui al comma
  4.
      3.  La comunicazione di cui al comma 2 deve essere
  effettuata almeno sessanta giorni prima dell'inizio
  dell'attività e rinnovata in caso di modifica del processo di
  trattamento o del ciclo di produzione o di combustione.
      4.  Le sezioni regionali territorialmente competenti
  dell'Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
  smaltimento dei rifiuti redigono l'elenco degli operatori che
  hanno effettuato la comunicazione di cui ai commi 2 e 3.
      5.  In attesa dell'adozione delle norme di cui al comma 1,
  la disciplina di cui ai commi 2, 3 e 4 si applica alle
  operazioni di trattamento, stoccaggio e riutilizzo come
  materia prima in un processo produttivo dei residui elencati
  nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 26
  gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30
  del 6 febbraio 1990, con provenienza e destinazione conformi a
  quanto previsto nell'allegato medesimo.
 
                              Pag. 11
 
      6.  Le norme tecniche di cui al comma 1, relative al
  riutilizzo dei residui di origine alimentare e vegetale sul
  suolo, sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente,
  di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, delle risorse agricole, alimentari e
  forestali e della sanità.
      7.  Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
  con il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, è definito un apposito modulo da utilizzare
  per la comunicazione di cui ai commi 2 e 3 ed all'articolo 4,
  comma 1, ai fini di consentire l'acquisizione, la rilevazione
  e l'elaborazione dei dati trasmessi secondo criteri e modalità
  omogenei e uniformi.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0010 RIGINIZ=001 PAGFIN=0011 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=11 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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