| (Misure di sicurezza e procedure amministrative).
1. Ferme restando le disposizioni del presente
decreto, allo stoccaggio, al trasporto ed al riutilizzo dei
residui di cui all'articolo 5, si applicano altresì le norme
tecniche di sicurezza e le procedure autorizzative previste
dalla normativa vigente per le attività industriali o
commerciali relative alla materia prima corrispondente, con
particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31
marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, ed a quelle
concernenti il trasporto ed il deposito di merci pericolose,
tenendo conto delle sostanze e delle soglie quantitative che
le rendono applicabili.
2. Gli impianti di produzione di energia elettrica con
potenza termica inferiore a 3 MW, nonché gli impianti termici
o di climatizzazione con potenza termica inferiore a 500 KW,
che utilizzano come fonte di energia i residui individuati in
base all'articolo 5, sono considerati impianti ad inquinamento
poco significativo ai sensi e per gli effetti del decreto del
Presidente della Repubblica 25 luglio 1991, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 175 del 27 luglio 1991. Per gli
impianti di generazione elettrica di potenza termica superiore
la comunicazione di cui all'articolo 5 è compresa nell'istanza
di autorizzazione di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, sulla
quale la regione dovrà esprimersi nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla relativa richiesta. Resta comunque
esclusa l'applicazione dell'articolo 15, comma 1, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 24
maggio 1988, n. 203, qualora dall'utilizzo dei residui come
fonte di energia derivino variazioni qualitative delle
emissioni inquinanti dell'impianto.
3. In mancanza delle norme tecniche di sicurezza di cui
al comma 1, l'impresa è tenuta ad applicare le norme tecniche
previste dalla normativa vigente per i rifiuti speciali,
ovvero tossici e nocivi, e per le corrispondenti attività
previste nell'articolo 3 del presente decreto in relazione
alle caratteristiche del residuo dichiarate nel registro di
carico e scarico e nel documento di accompagnamento di cui
agli articoli 4, comma 2, e 9.
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4. Lo stoccaggio dei residui tossici e nocivi destinati
al riutilizzo, anche se effettuato all'interno dello
stabilimento di produzione degli stessi, non può comunque
superare i centottanta giorni salvo motivata proroga da parte
della competente regione e salve le prescrizioni tecniche
imposte dalla regione per il periodo di deroga a tutela
dell'ambiente e della salute.
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