| (Movimenti transfrontalieri).
1. L'importazione e l'esportazione dei residui
destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE
n. 259/93 del Consiglio del 1^ febbraio 1993.
2. Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo
stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto
terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del
comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1,
comma 3, lettera b), primo trattino, del regolamento CEE
n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi
dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni
del presente decreto.
3. Nel termine di emanazione del decreto di cui
all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che
utilizzano i materiali quotati con precise specifiche
merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto
d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale
riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93,
presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti
dall'articolo 1, comma 3, lettera b), primo trattino,
del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano
trasmesso alle regioni territorialmente competenti una
dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le
caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare,
nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono
destinati ad essere utilizzati. Le imprese e gli stabilimenti
predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre
scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e
l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai
controlli previsti dalla normativa vigente.
4. All'importazione dei residui di cui all'articolo 2,
comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate
nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano,
ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del
comma 3.
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