Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6239
DDL0514-0011
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
                (Movimenti transfrontalieri).
        1.  L'importazione e l'esportazione dei residui
  destinati al riutilizzo sono disciplinate dal regolamento CEE
  n. 259/93 del Consiglio del 1^ febbraio 1993.
      2.  Le imprese e gli stabilimenti che provvedono allo
  stoccaggio o al trattamento, anche se effettuati in conto
  terzi, o al riutilizzo dei residui importati ai sensi del
  comma 1, soddisfano alle condizioni richieste dall'articolo 1,
  comma 3, lettera  b),  primo trattino, del regolamento CEE
  n. 259/93, qualora risultino autorizzati ai sensi del decreto
  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
  ovvero abbiano effettuato la comunicazione ai sensi
  dell'articolo 5, commi 2 e 3, in conformità alle disposizioni
  del presente decreto.
      3.  Nel termine di emanazione del decreto di cui
  all'articolo 2, comma 4, le imprese e gli stabilimenti che
  utilizzano i materiali quotati con precise specifiche
  merceologiche in borse merci o in listini e mercuriali
  ufficiali istituiti presso le camere di commercio, industria,
  artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione, oggetto
  d'importazione ed individuati dalle voci del sistema doganale
  riportate nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93,
  presentano requisiti equivalenti agli adempimenti richiesti
  dall'articolo 1, comma 3, lettera  b),  primo trattino,
  del predetto regolamento CEE n. 259/93, qualora abbiano
  trasmesso alle regioni territorialmente competenti una
  dichiarazione, resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.
  15, che attesti la provenienza, i tipi, le quantità e le
  caratteristiche merceologiche dei materiali da utilizzare,
  nonché lo stabilimento nel quale i materiali stessi sono
  destinati ad essere utilizzati.  Le imprese e gli stabilimenti
  predetti devono annotare sui registri IVA, o su altre
  scritture contabili obbligatorie, la quantità, la qualità e
  l'origine dei materiali utilizzati e sono sottoposti ai
  controlli previsti dalla normativa vigente.
      4.  All'importazione dei residui di cui all'articolo 2,
  comma 2, individuati dalle voci del sistema doganale riportate
  nell'allegato II del regolamento CEE n. 259/93, si applicano,
  ove non sottoposta a specifica disciplina, le disposizioni del
  comma 3.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0012 RIGINIZ=009 PAGFIN=0012 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati