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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6244
DDL0514-0016
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.16 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 12.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
            (Sanzioni e causa di non punibilità).
        1.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni
  previste nel presente decreto, relative a residui individuati,
  non osserva gli obblighi
 
                              Pag. 15
 
  stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, dall'articolo 5,
  commi 2 e 3, dall'articolo 6, commi 2 e 3, dall'articolo 9 e
  dall'articolo 10, comma 1, è punito con l'ammenda da lire tre
  milioni a lire dieci milioni.
      2.  Chiunque, nello svolgimento delle operazioni previste
  nel presente decreto, relative a residui individuati non
  osserva le prescrizioni di cui all'articolo 6, comma 4, ovvero
  quelle stabilite nel decreto previsto dall'articolo 5, comma
  1, e nell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente in
  data 26 gennaio 1990, pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990, è punito con l'arresto
  sino ad un anno o con l'ammenda da lire tre milioni a lire
  dieci milioni.  In caso di superamento dei valori limite di
  emissione, ovvero dei valori limite di qualità dell'aria,
  nonché di riutilizzo in cicli di combustione di residui non
  conformi alle prescrizioni stabilite dal decreto di cui
  all'articolo 5, comma 1, si applicano le sanzioni stabilite
  dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
  203.
      3.  Non è punibile chiunque, prima della data di entrata
  in vigore del presente decreto, ha commesso un fatto previsto
  come reato dal decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915, e successive modifiche ed
  integrazioni, nell'esercizio di attività qualificate come
  operazioni di raccolta e trasporto, stoccaggio, trattamento o
  pretrattamento, recupero o riutilizzo di residui nei modi e
  nei casi previsti ed in conformità alle disposizioni del
  decreto del Ministro dell'ambiente in data 26 gennaio 1990,
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio
  1990, ovvero di norme regionali.
      4.  Le disposizioni del decreto del Presidente della
  Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modifiche
  ed integrazioni, non si applicano nella parte in cui
  disciplinano, anche agli effetti sanzionatori, le attività che
  il presente decreto disciplina e qualifica come attinenti al
  riutilizzo dei residui.  Si applicano le sanzioni previste dal
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915, qualora i residui non siano destinati in modo effettivo
  ed oggettivo al riutilizzo.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0016 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=046 PAGFIN=0015 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0016 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



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