| (Disposizioni transitorie).
1. In attesa della prima individuazione dei residui di
cui all'articolo 5, comma 1, sono sottoposti alle procedure
agevolate di cui al predetto articolo 5, commi 2, 3 e 4, i
residui destinati al riutilizzo in processi produttivi in base
a specifica disciplina regionale che risultano
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individuati, con riferimento alle caratteristiche, alla
provenienza ed alla destinazione, negli elenchi trasmessi
dalle regioni al Ministero dell'ambiente ed al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
2. Per i residui di cui al comma 1, la comunicazione di
cui all'articolo 5, comma 2, deve precisare anche l'atto che
sottopone l'attività di riutilizzo del residuo a specifica
disciplina regionale.
3. Ai fini dell'adempimento di quanto disposto dagli
articoli 4, comma 1, e 5, commi 2 e 3, sono valide le
comunicazioni già presentate alla data di entrata in vigore
del presente decreto che contengono tutti gli elementi
richiesti dal decreto stesso.
4. Ferma l'esclusione da qualsiasi onere finanziario, a
decorrere dal terzo mese successivo alla data di entrata in
vigore del decreto di cui all'articolo 5, comma 7, la
comunicazione è effettuata utilizzando l'apposito modulo in
carta libera.
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