| (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
nocivi).
1. Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei
registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o
qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi
degli articoli 6, comma 1, lettera d), e 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) lo stoccaggio deve essere effettuato nello
stesso stabilimento dove sono svolte le attività o i cicli
produttivi dai quali decadono i rifiuti;
b) i rifiuti stoccati non devono contenere
policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili
in quantità superiori a 25 ppm;
c) il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve
superare 10 metri cubi;
d) i rifiuti stoccati devono essere asportati con
cadenza semestrale;
e) deve essere data comunicazione dello
stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo
nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni
prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
f) lo stoccaggio dei rifiuti deve essere
effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi
omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla
delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13
settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915.
Pag. 17
2. La comunicazione di cui alla lettera e) del
comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei
requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della
normativa tecnica vigente di cui alla lettera f) del
comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle
condizioni richieste; le aziende già in possesso
dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
d), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10
settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della
suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione
stessa.
3. Le imprese che effettuano, nei limiti e alle
condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di
rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno
dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti,
sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1987, n. 441.
| |