Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6247
DDL0514-0019
Progetto di legge Camera n. 514 - testo presentato - (DDL12-514)
(suddiviso in 20 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C514. TESTIPDL
...C514.
...Decreto-legge 6 maggio 1994, n. 279, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994. (*) Disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione.
Articolo 15.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC514 ZZ12 ZZDL ZZPR
  (Stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e
                           nocivi).
      1.  Fatti salvi gli adempimenti in ordine alla tenuta dei
  registri di carico e scarico di cui all'articolo 19 del
  decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.
  915, lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti tossici e nocivi, o
  qualificati pericolosi, non deve essere autorizzato ai sensi
  degli articoli 6, comma 1, lettera  d),  e 16 del decreto
  del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915,
  qualora ricorrano le seguenti condizioni:
          a)  lo stoccaggio deve essere effettuato nello
  stesso stabilimento dove sono svolte le attività o i cicli
  produttivi dai quali decadono i rifiuti;
          b)  i rifiuti stoccati non devono contenere
  policlorodibenzodiossine, policlorodibenzofurani,
  policlorodibenzofenoli, policlorobifenile, policlorotrifenili
  in quantità superiori a 25 ppm;
          c)  il quantitativo dei rifiuti stoccati non deve
  superare 10 metri cubi;
          d)  i rifiuti stoccati devono essere asportati con
  cadenza semestrale;
          e)  deve essere data comunicazione dello
  stoccaggio dei rifiuti alla regione ed alla sezione dell'Albo
  nazionale territorialmente competenti almeno trenta giorni
  prima dell'inizio dello stoccaggio stesso;
          f)  lo stoccaggio dei rifiuti deve essere
  effettuato nel rispetto delle norme che disciplinano il
  deposito delle sostanze pericolose in essi contenute, per tipi
  omogenei e nel rispetto delle norme tecniche previste dalla
  delibera in data 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento
  ordinario alla  Gazzetta Ufficiale  n. 253 del 13
  settembre 1984, del Comitato interministeriale di cui
  all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915.
 
                              Pag. 17
 
      2.  La comunicazione di cui alla lettera  e)  del
  comma 1 deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva
  dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 4 della
  legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza dei
  requisiti previsti al comma 1, nonché il rispetto della
  normativa tecnica vigente di cui alla lettera  f)  del
  comma 1 e deve essere rinnovata in caso di modifica delle
  condizioni richieste; le aziende già in possesso
  dell'autorizzazione di cui agli articoli 6, comma 1, lettera
  d),  e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10
  settembre 1982, n. 915, sono tenute alla presentazione della
  suddetta dichiarazione alla scadenza dell'autorizzazione
  stessa.
      3.  Le imprese che effettuano, nei limiti e alle
  condizioni di cui al comma 1, lo stoccaggio provvisorio di
  rifiuti tossici e nocivi o qualificati pericolosi all'interno
  dello stabilimento nel quale i rifiuti stessi sono prodotti,
  sono escluse dall'obbligo di iscrizione all'Albo nazionale
  delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti
  previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n.
  361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
  1987, n. 441.
 
DATA=940510 FASCID=DDL12-514 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0514 TOTPAG=0017 TOTDOC=0020 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0004 COMM= DL PAGINIZ=0016 RIGINIZ=021 PAGFIN=0017 RIGFIN=023 UPAG=SI PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=051400 00 FASCIDC=12DDL0514 SORTNAV=0051400 000 00000 ZZDDLC514 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0004 NDOC0004



Ritorna al menu della banca dati