| 1. Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse
finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà
e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o
indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni
della Libia o da una impresa libica.
2. E' vietato porre a disposizione del Governo, delle
pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica
fondi o risorse finanziarie.
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3. Per impresa libica si intende qualsiasi impresa
commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica
utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o
controllata direttamente o indirettamente:
a) dal Governo o da amministrazioni pubbliche
della Libia;
b) ovvero da qualunque "entità", ovunque situata
o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da
pubbliche amministrazioni libiche;
c) ovvero da qualunque persona che agisca per
conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni
libiche, o per conto di qualunque "entità" di cui alla lettera
b).
4. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita
o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi,
inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di
prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine
dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente
alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
condizione che detti fondi siano versati in conti bancari
separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.
5. Ai conti bancari dell'Ambasciata e dei Consolati
libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1,
2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere
utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di
tali rappresentanze.
6. Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al
Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione
dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai
soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese
precedente.
7. L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera
nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti,
assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.
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