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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


625
DDL0043-0006
Progetto di legge Camera n. 43 - testo presentato - (DDL12-43)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C43. TESTIPDL
...C43.
...Decreto-legge 31 marzo 1994, n. 217, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile 1994. Attuazione dell'embargo deliberato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nei confronti della Libia, nonché disposizioni procedurali in materia di embargo nei confronti degli Stati della ex Jugoslavia.
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC43 ZZ12 ZZDL ZZPR
      1.  Sono resi indisponibili i fondi e le altre risorse
  finanziarie, incluse quelle derivanti da cessioni di proprietà
  e dei relativi redditi, posseduti o controllati direttamente o
  indirettamente dal Governo e dalle pubbliche amministrazioni
  della Libia o da una impresa libica.
      2.  E' vietato porre a disposizione del Governo, delle
  pubbliche amministrazioni della Libia o di una impresa libica
  fondi o risorse finanziarie.
 
                               Pag. 7
 
      3.  Per impresa libica si intende qualsiasi impresa
  commerciale, industriale o di gestione di servizi di pubblica
  utilità, ovunque situata o stabilita, che risulti posseduta o
  controllata direttamente o indirettamente:
        a)  dal Governo o da amministrazioni pubbliche
  della Libia;
        b)  ovvero da qualunque "entità", ovunque situata
  o organizzata, posseduta o controllata dal Governo libico o da
  pubbliche amministrazioni libiche;
        c)  ovvero da qualunque persona che agisca per
  conto del Governo libico o di pubbliche amministrazioni
  libiche, o per conto di qualunque "entità" di cui alla lettera
  b).
      4.  Le misure di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai
  fondi o alle altre risorse finanziarie derivanti dalla vendita
  o dalla fornitura di petrolio, di prodotti petroliferi,
  inclusi il gas naturale ed i prodotti da esso derivati, o di
  prodotti e di beni agricoli, che traggono la loro origine
  dalla Libia e che sono esportati da quel Paese successivamente
  alla data di entrata in vigore del presente decreto, a
  condizione che detti fondi siano versati in conti bancari
  separati ed esclusivamente destinati a tale scopo.
      5.  Ai conti bancari dell'Ambasciata e dei Consolati
  libici in Italia non si applicano i divieti di cui ai commi 1,
  2, 3 e 4, fermo restando che i detti conti possono essere
  utilizzati esclusivamente per le esigenze istituzionali di
  tali rappresentanze.
      6.  Gli istituti di credito sono tenuti a fornire al
  Ministero del tesoro, a partire dal maggio 1994, l'indicazione
  dei movimenti dei conti intrattenuti presso di essi dai
  soggetti di cui al comma 1 verificatisi nel mese
  precedente.
      7.  L'indisponibilità di cui al comma 1 non opera
  nell'ipotesi di rimborso di debiti nei confronti di residenti,
  assunti dai soggetti previsti nel medesimo comma.
 
DATA=940401 FASCID=DDL12-43 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0043 TOTPAG=0009 TOTDOC=0011 NDOC=0006 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0006 RIGINIZ=030 PAGFIN=0007 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=004300 00 FASCIDC=12DDL0043 SORTNAV=0004300 000 00000 ZZDDLC43 NDOC0006 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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