Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6250
DDL0515-0002
Progetto di legge Camera n. 515 - testo presentato - (DDL12-515)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C515. TESTIPDL
...C515.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC515 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Da tempo si è soliti lamentare le
  carenze e i disservizi della pubblica amministrazione,
  soprattutto di quella locale.
    La ragione di tali disservizi, almeno per quanto attiene ai
  comuni, risiede in almeno tre fondamentali ragioni.
    La prima consiste nella sempre maggiore complessità
  dell'azione politico-amministrativa dell'ente locale.  Tale
  crescente complessità ha a propria volta due cause, una di
  lungo e l'altra di breve periodo.
    La causa di lungo periodo consiste nel sempre maggiore
  intervento del
  "pubblico"
  nella gestione di settori tradizionalmente qualificati
  come "privati" (si pensi, per esempio, all'assistenza agli
  anziani, ai bisognosi e, più in generale, alle categorie
  socialmente "deboli").  E' da qualche tempo in atto una
  significativa inversione di tendenza, ma è indubbio che i
  compiti del settore pubblico continuano ad essere vasti, con
  un conseguente calo di puntualità delle risposte da parte
  dell'amministrazione alle domande della società.
    La causa di breve periodo consiste, invece, nella sempre
  più ampia (e, nello stesso tempo, occasionale e non
  programmata)
 
                               Pag. 2
 
  attribuzione di funzioni da parte dello Stato agli enti
  locali (si pensi solo all'imposta commerciale per l'esercizio
  di imprese, di arti e di professioni o agli ultimi
  provvedimenti in materia tributaria), senza che si tenga conto
  della loro reale possibilità di farvi effettivamente fronte in
  termini di risorse materiali, strumentali, finanziarie ed
  umane.
    La seconda ragione dell'inefficienza dell'ente locale
  risiede nella pervicace tendenza degli amministratori a
  travalicare il proprio compito istituzionale (che la legge 8
  giugno 1990, n. 142, ha precisamente delineato come "di
  indirizzo e di controllo"), trasformandosi essi stessi in
  gestori immediati e diretti della "macchina" amministrativa,
  pur senza averne le effettive competenze.  Una gestione di tale
  tipo non sarebbe gran male se si traducesse in consapevolezza
  dei reali problemi dell'amministrazione ed in acquisizione di
  effettive competenze.  Purtroppo, il più delle volte si traduce
  in arroganza ed in voluta ignoranza delle scale di priorità e
  del rispetto degli  iter  procedimentali, con conseguente
  rallentamento di quell'azione amministrativa che si afferma
  invece di volere accelerare.
    La causa di tale irrazionale atteggiamento è almeno
  duplice: in primo luogo, la gestione di un assessorato
  consente al politico di maneggiare ingenti somme di danaro
  pubblico, suscettibile di venire orientato al soddisfacimento
  di interessi non solo e non tanto della collettività quanto,
  piuttosto, di clientele personali; in secondo luogo, la
  cronica precarietà della posizione dell'amministratore di un
  ente locale, il quale, anche e soprattutto quando è animato
  dalle migliori intenzioni di questo mondo, vuole ottenere
  "tutto e subito", dato che sa di avere poco tempo a propria
  disposizione.
    La terza (ma non ultima in ordine d'importanza) ragione di
  inefficienza dell'ente locale è da cercare nella particolare
  formazione del nostro personale amministrativo-burocratico,
  che lo porta inevitabilmente a privilegiare quella che
  potremmo chiamare la "cultura dell'adempimento" rispetto alla
  "cultura del risultato".
    Quest'ultima consiste nell'individuare razionalmente gli
  obiettivi, nel disporli in un ordine di priorità, nel
  programmare gli interventi più idonei per il loro
  conseguimento, nel predeterminare i relativi tempi di
  attuazione e, infine, nel confrontare i risultati raggiunti
  con gli obiettivi prefissati dal punto di vista di un preciso
  rapporto fra i costi e i benefici.
    Quella che abbiamo chiamato "cultura dell'adempimento"
  consiste invece nel puro e semplice rispetto delle procedure
  di legge, del tutto avulso da un'analisi, se non sommaria,
  degli obiettivi da conseguire e dei mezzi per raggiungerli.
  Quanto al sistema dei controlli, si sa che il nostro
  ordinamento prevede per gli enti locali solo quello della
  legittimità e della regolarità contabile degli atti (per
  giunta non di tutti, ma necessariamente solo di quelli
  consiliari, mentre per quelli della giunta è previsto il solo
  controllo eventuale), indipendentemente da qualunque analisi
  dell'efficienza nell'allocazione delle risorse e
  dell'efficacia dell'azione amministrativa.
    La maggiore stabilità, che la riforma elettorale ha cercato
  di introdurre, potrà inoltre favorire anche l'acquisizione di
  maggiori competenze amministrativo-gestionali da parte degli
  amministratori, dovuta anche ad una più oculata scelta delle
  persone da candidare da parte dei gruppi politici organizzati,
  ed un conseguente migliore adempimento dei loro compiti
  istituzionali.  Non è impossibile pensare che, dopo qualche
  tempo, si verranno a creare in ogni comune piccoli ma
  affiatati  pool  di amministratori, animati dalla logica
  dell'efficienza e del servizio e competenti quanto basta per
  poter controllare la "macchina" burocratica, conformarne
  l'azione ed orientare la propria alle concrete dinamiche di
  quella amministrativa.
    Nei comuni con popolazione sino a centomila abitanti, è da
  ritenere che la presenza di amministratori di questo tipo
  possa ovviare anche al primo ed al terzo degli inconvenienti
  qui lamentati.  Una migliore azione amministrativa derivante
  dalla stabilità dei governi locali potrà infatti consentire il
  passaggio dalla "cultura dell'adempimento" alla "cultura del
  risultato"
 
                               Pag. 3
 
  per così meglio rispondere alle innumerevoli domande
  che all'ente pubblico territoriale giungono dalla società.
    Lo stesso non può dirsi, a nostro avviso, per gli enti con
  popolazione superiore ai centomila abitanti (nonché per le
  costituende città metropolitane), la cui notevole complessità
  territoriale, economica e sociale richiede l'introduzione di
  una figura nuova: quella, appunto, del "cittadino
  dirigente".
    In enti di questo tipo, infatti, non è realisticamente
  pensabile che bastino il puro e semplice buon senso e la buona
  volontà dei "politici" chiamati ad amministrare il comune o la
  città metropolitana.  Occorre invece che a queste abilità,
  comunque necessarie, si affianchino le specifiche competenze
  economiche, amministrative, gestionali e sotto certi profili
  addirittura imprenditoriali di un cittadino che venga scelto
  dall'amministrazione e che ne costituisca, per così dire, il
  logico supporto tecnico-organizzativo.
    A nulla varrebbe obiettare che in tali enti è già dalla
  legge prevista la figura del segretario comunale, fortemente
  valorizzata e responsabilizzata dalla nuova legge sulle
  autonomie locali.  Proprio tale responsabilizzazione, infatti,
  comporta che il segretario comunale veda affiancarsi due tipi
  di competenze il cui contemporaneo esercizio, in un ente di
  grandi dimensioni, rischia di essere impossibile: quelle di
  supremo consulente giuridico-amministrativo, come tale garante
  dell'imparzialità dell'azione amministrativa, e quelle di
  sovraintendente alle attività gestionali, attinenti invece al
  buon andamento dell'amministrazione.
    Anche per questo negli enti di grandi dimensioni ci pare
  opportuno scorporarle e lasciare al segretario la competenza
  delle funzioni più strettamente "giuridiche" (quelle cioè
  relative all'imparzialità dell'amministrazione), conferendo le
  altre (più strettamente attinenti al buon andamento
  dell'amministrazione) ad un'apposita specifica figura.
    Tanto più valida appare tale considerazione se si pensa che
  essa non è ignota ad altri ordinamenti.  Il "cittadino
  dirigente", come delineato dalla presente proposta di legge si
  ricollega infatti a quella del cosiddetto  city manager,
  già presente negli ordinamenti di tipo anglosassone, e
  segnatamente in quello statunitense.  Del tutto incongrua
  risulterebbe, peraltro, la sua pura e semplice meccanica
  trasposizione nell'ambito del nostro ordinamento, che
  appartiene ad una tradizione affatto diversa.  Qualunque seria
  riforma istituzionale non può infatti prescindere dalle
  concrete dinamiche istituzionali e politiche del territorio in
  cui dev'essere attuata.  Per questo abbiamo previsto di
  configurare la figura del "cittadino dirigente" come quella di
  un vero e proprio "libero professionista", iscritto ad un
  apposito albo professionale regionale in seguito
  all'accertamento di precisi requisiti, assunto
  dall'amministrazione con un contratto a termine e ad essa
  legato da un rapporto fiduciario.
    La ragione di tale disciplina risiede nella necessità di
  evitare che il conferimento di incarico di "cittadino
  dirigente" sia dovuto a ragioni meramente clientelari e che
  sia effettuato a favore di soggetti del tutto privi delle
  necessarie cognizioni (come purtroppo è già avvenuto con i
  cosiddetti  managers  delle unità sanitarie locali).
    Questa la principale ragione della denominazione qui
  scelta, determinata da motivi non solo di purismo linguistico
  (non ci è parso giusto, in un'epoca in cui la terminologia
  straniera inflaziona sino all'eccesso la nostra lingua,
  appiattirla ulteriormente con la dizione  city manager),
  ma anche dall'esigenza di far comprendere come si tratti di un
  cittadino consapevole della necessità di impegnarsi al
  servizio della comunità alla quale appartiene (da qui il
  vincolo di iscrizione nelle liste elettorali della regione in
  cui è ubicato l'ente presso il quale presta servizio), il
  quale pone le sue competenze a disposizione
  dell'amministrazione, nei confronti della quale, peraltro,
  conserva integra la propria autonomia professionale.
    Il segretario, inoltre, vede modificato anche il proprio
  inquadramento nella pubblica amministrazione; infatti viene
  inquadrato
 
                               Pag. 4
 
  nell'organico regionale (articolo 1), poiché l'attività
  legislativa delle regioni ha gradualmente differenziato il
  quadro normativo a cui fanno riferimento gli enti locali.
    Per questo è stato introdotto un albo regionale (articolo
  3) alla cui tenuta è stato posto un consiglio
  d'amministrazione la cui composizione e le cui competenze sono
  indicate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6.
    Una delle maggiori novità che la nostra proposta di legge
  introduce è anche quella relativa alle modalità per ottenere
  l'idoneità all'esercizio della professione.  A questa si accede
  dopo un corso triennale (articolo 9), organizzato da
  un'apposita scuola regionale (articolo 8), al termine del
  suddetto corso si accede alla professione dopo aver superato
  l'esame di cui all'articolo 9.
    Con gli articoli 11 e 12 vengono indicate le modalità di
  progressione in carriera.
    Le modalità di conferimento dell'incarico al "cittadino
  dirigente" sono quelle già previste dalla legge 8 giugno 1990,
  n. 142, per il conferimento di incarichi dirigenziali ad
  esterni ad alto contenuto di professionalità (articolo 14).
    Inoltre, si è creduto opportuno indicare analiticamente le
  competenze del "cittadino dirigente", senza peraltro vietare
  che altre possano venirgli affidate dalla legge, dallo statuto
  o dai regolamenti o da appositi atti deliberativi dell'ente
  (articolo 15).
    Il trattamento economico del "cittadino dirigente" è
  stabilito sulla base di alcuni parametri indicati dal
  consiglio di amministrazione regionale (articolo 16).  Questo
  consiglio (che più o meno corrisponde a quello che è il
  consiglio competente
  per gli ordini professionali di altre categorie di
  liberi professionisti) procede alla tenuta di un apposito albo
  regionale, con delle varianti per le province autonome le
  quali godono della possibilità di istituire sezioni
  provinciali (articolo 18).
    I soggetti che compongono il consiglio di amministrazione
  sono individuati in alcuni enti territoriali a livello
  regionale, provinciale e comunale (articolo 19).  Le competenze
  di tale consiglio sono espressamente individuate (articolo
  20).  Ad esse fanno seguito le norme predisposte per le
  elezioni dei membri del consiglio di amministrazione,
  attraverso un sistema proporzionale a scrutinio di lista
  poiché si tratta di un organo assembleare (articolo 21).
    L'incarico di "cittadino dirigente" conferito dal sindaco,
  sentita la giunta, non può avere durata inferiore a tre anni
  (indipendentemente da un cambiamento della maggioranza di
  Governo).  Questo al fine di dare alla sua azione la necessaria
  continuità.  In casi di particolare gravità è prevista una
  particolare procedura di contestazione degli addebiti da parte
  del sindaco (articolo 24).  Il "cittadino dirigente" che
  ritenga tali addebiti infondati andrà, in prima istanza, al
  consiglio comunale (dov'è rappresentata anche la minoranza:
  sicché, nel caso di contestazioni, dovute a ragioni
  "politiche", potrà trovare anche una difesa politica); in
  seconda istanza, davanti alla commissione di disciplina,
  istituita presso il consiglio di amministrazione regionale.  Si
  tratta di una procedura certamente molto garantista e l'unico
  modo con cui garantire a questa nuova figura la necessaria
  indipendenza dal potere politico e dall'organizzazione del
  personale dell'ente locale.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0515 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=015 PAGFIN=0004 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=051500 00 FASCIDC=12DDL0515 SORTNAV=0051500 000 00000 ZZDDLC515 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



Ritorna al menu della banca dati