| Onorevoli Colleghi! -- Da tempo si è soliti lamentare le
carenze e i disservizi della pubblica amministrazione,
soprattutto di quella locale.
La ragione di tali disservizi, almeno per quanto attiene ai
comuni, risiede in almeno tre fondamentali ragioni.
La prima consiste nella sempre maggiore complessità
dell'azione politico-amministrativa dell'ente locale. Tale
crescente complessità ha a propria volta due cause, una di
lungo e l'altra di breve periodo.
La causa di lungo periodo consiste nel sempre maggiore
intervento del
"pubblico"
nella gestione di settori tradizionalmente qualificati
come "privati" (si pensi, per esempio, all'assistenza agli
anziani, ai bisognosi e, più in generale, alle categorie
socialmente "deboli"). E' da qualche tempo in atto una
significativa inversione di tendenza, ma è indubbio che i
compiti del settore pubblico continuano ad essere vasti, con
un conseguente calo di puntualità delle risposte da parte
dell'amministrazione alle domande della società.
La causa di breve periodo consiste, invece, nella sempre
più ampia (e, nello stesso tempo, occasionale e non
programmata)
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attribuzione di funzioni da parte dello Stato agli enti
locali (si pensi solo all'imposta commerciale per l'esercizio
di imprese, di arti e di professioni o agli ultimi
provvedimenti in materia tributaria), senza che si tenga conto
della loro reale possibilità di farvi effettivamente fronte in
termini di risorse materiali, strumentali, finanziarie ed
umane.
La seconda ragione dell'inefficienza dell'ente locale
risiede nella pervicace tendenza degli amministratori a
travalicare il proprio compito istituzionale (che la legge 8
giugno 1990, n. 142, ha precisamente delineato come "di
indirizzo e di controllo"), trasformandosi essi stessi in
gestori immediati e diretti della "macchina" amministrativa,
pur senza averne le effettive competenze. Una gestione di tale
tipo non sarebbe gran male se si traducesse in consapevolezza
dei reali problemi dell'amministrazione ed in acquisizione di
effettive competenze. Purtroppo, il più delle volte si traduce
in arroganza ed in voluta ignoranza delle scale di priorità e
del rispetto degli iter procedimentali, con conseguente
rallentamento di quell'azione amministrativa che si afferma
invece di volere accelerare.
La causa di tale irrazionale atteggiamento è almeno
duplice: in primo luogo, la gestione di un assessorato
consente al politico di maneggiare ingenti somme di danaro
pubblico, suscettibile di venire orientato al soddisfacimento
di interessi non solo e non tanto della collettività quanto,
piuttosto, di clientele personali; in secondo luogo, la
cronica precarietà della posizione dell'amministratore di un
ente locale, il quale, anche e soprattutto quando è animato
dalle migliori intenzioni di questo mondo, vuole ottenere
"tutto e subito", dato che sa di avere poco tempo a propria
disposizione.
La terza (ma non ultima in ordine d'importanza) ragione di
inefficienza dell'ente locale è da cercare nella particolare
formazione del nostro personale amministrativo-burocratico,
che lo porta inevitabilmente a privilegiare quella che
potremmo chiamare la "cultura dell'adempimento" rispetto alla
"cultura del risultato".
Quest'ultima consiste nell'individuare razionalmente gli
obiettivi, nel disporli in un ordine di priorità, nel
programmare gli interventi più idonei per il loro
conseguimento, nel predeterminare i relativi tempi di
attuazione e, infine, nel confrontare i risultati raggiunti
con gli obiettivi prefissati dal punto di vista di un preciso
rapporto fra i costi e i benefici.
Quella che abbiamo chiamato "cultura dell'adempimento"
consiste invece nel puro e semplice rispetto delle procedure
di legge, del tutto avulso da un'analisi, se non sommaria,
degli obiettivi da conseguire e dei mezzi per raggiungerli.
Quanto al sistema dei controlli, si sa che il nostro
ordinamento prevede per gli enti locali solo quello della
legittimità e della regolarità contabile degli atti (per
giunta non di tutti, ma necessariamente solo di quelli
consiliari, mentre per quelli della giunta è previsto il solo
controllo eventuale), indipendentemente da qualunque analisi
dell'efficienza nell'allocazione delle risorse e
dell'efficacia dell'azione amministrativa.
La maggiore stabilità, che la riforma elettorale ha cercato
di introdurre, potrà inoltre favorire anche l'acquisizione di
maggiori competenze amministrativo-gestionali da parte degli
amministratori, dovuta anche ad una più oculata scelta delle
persone da candidare da parte dei gruppi politici organizzati,
ed un conseguente migliore adempimento dei loro compiti
istituzionali. Non è impossibile pensare che, dopo qualche
tempo, si verranno a creare in ogni comune piccoli ma
affiatati pool di amministratori, animati dalla logica
dell'efficienza e del servizio e competenti quanto basta per
poter controllare la "macchina" burocratica, conformarne
l'azione ed orientare la propria alle concrete dinamiche di
quella amministrativa.
Nei comuni con popolazione sino a centomila abitanti, è da
ritenere che la presenza di amministratori di questo tipo
possa ovviare anche al primo ed al terzo degli inconvenienti
qui lamentati. Una migliore azione amministrativa derivante
dalla stabilità dei governi locali potrà infatti consentire il
passaggio dalla "cultura dell'adempimento" alla "cultura del
risultato"
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per così meglio rispondere alle innumerevoli domande
che all'ente pubblico territoriale giungono dalla società.
Lo stesso non può dirsi, a nostro avviso, per gli enti con
popolazione superiore ai centomila abitanti (nonché per le
costituende città metropolitane), la cui notevole complessità
territoriale, economica e sociale richiede l'introduzione di
una figura nuova: quella, appunto, del "cittadino
dirigente".
In enti di questo tipo, infatti, non è realisticamente
pensabile che bastino il puro e semplice buon senso e la buona
volontà dei "politici" chiamati ad amministrare il comune o la
città metropolitana. Occorre invece che a queste abilità,
comunque necessarie, si affianchino le specifiche competenze
economiche, amministrative, gestionali e sotto certi profili
addirittura imprenditoriali di un cittadino che venga scelto
dall'amministrazione e che ne costituisca, per così dire, il
logico supporto tecnico-organizzativo.
A nulla varrebbe obiettare che in tali enti è già dalla
legge prevista la figura del segretario comunale, fortemente
valorizzata e responsabilizzata dalla nuova legge sulle
autonomie locali. Proprio tale responsabilizzazione, infatti,
comporta che il segretario comunale veda affiancarsi due tipi
di competenze il cui contemporaneo esercizio, in un ente di
grandi dimensioni, rischia di essere impossibile: quelle di
supremo consulente giuridico-amministrativo, come tale garante
dell'imparzialità dell'azione amministrativa, e quelle di
sovraintendente alle attività gestionali, attinenti invece al
buon andamento dell'amministrazione.
Anche per questo negli enti di grandi dimensioni ci pare
opportuno scorporarle e lasciare al segretario la competenza
delle funzioni più strettamente "giuridiche" (quelle cioè
relative all'imparzialità dell'amministrazione), conferendo le
altre (più strettamente attinenti al buon andamento
dell'amministrazione) ad un'apposita specifica figura.
Tanto più valida appare tale considerazione se si pensa che
essa non è ignota ad altri ordinamenti. Il "cittadino
dirigente", come delineato dalla presente proposta di legge si
ricollega infatti a quella del cosiddetto city manager,
già presente negli ordinamenti di tipo anglosassone, e
segnatamente in quello statunitense. Del tutto incongrua
risulterebbe, peraltro, la sua pura e semplice meccanica
trasposizione nell'ambito del nostro ordinamento, che
appartiene ad una tradizione affatto diversa. Qualunque seria
riforma istituzionale non può infatti prescindere dalle
concrete dinamiche istituzionali e politiche del territorio in
cui dev'essere attuata. Per questo abbiamo previsto di
configurare la figura del "cittadino dirigente" come quella di
un vero e proprio "libero professionista", iscritto ad un
apposito albo professionale regionale in seguito
all'accertamento di precisi requisiti, assunto
dall'amministrazione con un contratto a termine e ad essa
legato da un rapporto fiduciario.
La ragione di tale disciplina risiede nella necessità di
evitare che il conferimento di incarico di "cittadino
dirigente" sia dovuto a ragioni meramente clientelari e che
sia effettuato a favore di soggetti del tutto privi delle
necessarie cognizioni (come purtroppo è già avvenuto con i
cosiddetti managers delle unità sanitarie locali).
Questa la principale ragione della denominazione qui
scelta, determinata da motivi non solo di purismo linguistico
(non ci è parso giusto, in un'epoca in cui la terminologia
straniera inflaziona sino all'eccesso la nostra lingua,
appiattirla ulteriormente con la dizione city manager),
ma anche dall'esigenza di far comprendere come si tratti di un
cittadino consapevole della necessità di impegnarsi al
servizio della comunità alla quale appartiene (da qui il
vincolo di iscrizione nelle liste elettorali della regione in
cui è ubicato l'ente presso il quale presta servizio), il
quale pone le sue competenze a disposizione
dell'amministrazione, nei confronti della quale, peraltro,
conserva integra la propria autonomia professionale.
Il segretario, inoltre, vede modificato anche il proprio
inquadramento nella pubblica amministrazione; infatti viene
inquadrato
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nell'organico regionale (articolo 1), poiché l'attività
legislativa delle regioni ha gradualmente differenziato il
quadro normativo a cui fanno riferimento gli enti locali.
Per questo è stato introdotto un albo regionale (articolo
3) alla cui tenuta è stato posto un consiglio
d'amministrazione la cui composizione e le cui competenze sono
indicate, rispettivamente, dagli articoli 5 e 6.
Una delle maggiori novità che la nostra proposta di legge
introduce è anche quella relativa alle modalità per ottenere
l'idoneità all'esercizio della professione. A questa si accede
dopo un corso triennale (articolo 9), organizzato da
un'apposita scuola regionale (articolo 8), al termine del
suddetto corso si accede alla professione dopo aver superato
l'esame di cui all'articolo 9.
Con gli articoli 11 e 12 vengono indicate le modalità di
progressione in carriera.
Le modalità di conferimento dell'incarico al "cittadino
dirigente" sono quelle già previste dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, per il conferimento di incarichi dirigenziali ad
esterni ad alto contenuto di professionalità (articolo 14).
Inoltre, si è creduto opportuno indicare analiticamente le
competenze del "cittadino dirigente", senza peraltro vietare
che altre possano venirgli affidate dalla legge, dallo statuto
o dai regolamenti o da appositi atti deliberativi dell'ente
(articolo 15).
Il trattamento economico del "cittadino dirigente" è
stabilito sulla base di alcuni parametri indicati dal
consiglio di amministrazione regionale (articolo 16). Questo
consiglio (che più o meno corrisponde a quello che è il
consiglio competente
per gli ordini professionali di altre categorie di
liberi professionisti) procede alla tenuta di un apposito albo
regionale, con delle varianti per le province autonome le
quali godono della possibilità di istituire sezioni
provinciali (articolo 18).
I soggetti che compongono il consiglio di amministrazione
sono individuati in alcuni enti territoriali a livello
regionale, provinciale e comunale (articolo 19). Le competenze
di tale consiglio sono espressamente individuate (articolo
20). Ad esse fanno seguito le norme predisposte per le
elezioni dei membri del consiglio di amministrazione,
attraverso un sistema proporzionale a scrutinio di lista
poiché si tratta di un organo assembleare (articolo 21).
L'incarico di "cittadino dirigente" conferito dal sindaco,
sentita la giunta, non può avere durata inferiore a tre anni
(indipendentemente da un cambiamento della maggioranza di
Governo). Questo al fine di dare alla sua azione la necessaria
continuità. In casi di particolare gravità è prevista una
particolare procedura di contestazione degli addebiti da parte
del sindaco (articolo 24). Il "cittadino dirigente" che
ritenga tali addebiti infondati andrà, in prima istanza, al
consiglio comunale (dov'è rappresentata anche la minoranza:
sicché, nel caso di contestazioni, dovute a ragioni
"politiche", potrà trovare anche una difesa politica); in
seconda istanza, davanti alla commissione di disciplina,
istituita presso il consiglio di amministrazione regionale. Si
tratta di una procedura certamente molto garantista e l'unico
modo con cui garantire a questa nuova figura la necessaria
indipendenza dal potere politico e dall'organizzazione del
personale dell'ente locale.
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