| (Modifiche all'articolo 52 della legge
8 giugno 1990, n. 142).
1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno
1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:
"1. I comuni e le province hanno un segretario, funzionario
della regione di appartenenza, per l'espletamento dei compiti
previsti dalla legge e dallo statuto, iscritto in un apposito
albo regionale, con esclusione delle province autonome di
Trento e di Bolzano, le quali istituiscono un apposito albo
provinciale.
2. La legge regionale regola l'istituzione dell'albo e i
requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione
degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti
disciplinari, le modalità di accesso e progressione in
carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente
articolato, presieduto dal presidente della giunta regionale o
da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del presidente della giunta
regionale e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e
chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di
amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge
disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali
alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti
all'albo di cui al comma 1.
3. Il segretario o, se previsto, il cittadino dirigente,
nel rispetto delle direttive
Pag. 6
impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da
cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui
all'articolo 51, sovraintende allo svolgimento delle funzioni
dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei
provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle
deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa
alle riunioni della giunta e del consiglio".
| |