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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6251
DDL0515-0003
Progetto di legge Camera n. 515 - testo presentato - (DDL12-515)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C515. TESTIPDL
...C515.
Pag. 5 PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC515 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Modifiche all'articolo 52 della legge
                   8 giugno 1990, n. 142).
    1.  I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 52 della legge 8 giugno
  1990, n. 142, sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  I comuni e le province hanno un segretario, funzionario
  della regione di appartenenza, per l'espletamento dei compiti
  previsti dalla legge e dallo statuto, iscritto in un apposito
  albo regionale, con esclusione delle province autonome di
  Trento e di Bolzano, le quali istituiscono un apposito albo
  provinciale.
    2.  La legge regionale regola l'istituzione dell'albo e i
  requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione
  degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le
  responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti
  disciplinari, le modalità di accesso e progressione in
  carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente
  articolato, presieduto dal presidente della giunta regionale o
  da un suo delegato e composto pariteticamente dai
  rappresentanti degli enti locali, del presidente della giunta
  regionale e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e
  chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di
  amministrazione dei segretari comunali e provinciali.  La legge
  disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali
  alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti
  all'albo di cui al comma 1.
    3.  Il segretario o, se previsto, il cittadino dirigente,
  nel rispetto delle direttive
 
                               Pag. 6
 
  impartitegli dal sindaco o dal presidente della provincia da
  cui dipende funzionalmente, oltre alle competenze di cui
  all'articolo 51, sovraintende allo svolgimento delle funzioni
  dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l'attuazione dei
  provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle
  deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa
  alle riunioni della giunta e del consiglio".
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0515 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=051500 00 FASCIDC=12DDL0515 SORTNAV=0051500 000 00000 ZZDDLC515 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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