| (Funzioni del segretario comunale
e provinciale).
1. Il segretario comunale e provinciale, al fine di
perseguire gli obiettivi ed i programmi dell'amministrazione e
nel rispetto delle direttive del sindaco o del presidente
della provincia, svolge funzioni di collaborazione, consulenza
propositiva, direzione complessiva, coordinamento, vigilanza e
garanzia di legittimità per assicurare il buon andamento
dell'ente presso cui presta servizio e l'imparzialità
dell'azione amministrativa e sottoscrive gli atti
deliberativi.
2. Il segretario comunale e provinciale partecipa con
funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
degli organi collegiali dell'ente e ne cura la
verbalizzazione.
3. Ai segretari comunali e provinciali in relazione alle
attribuzioni previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, e
dalle altre norme vigenti in materia compete:
a) la responsabilità della fase istruttoria
dell'attività amministrativa dell'ente, al termine della quale
esprime il proprio parere;
b) la cura dell'aspetto giuridico degli affari di
competenza dell'ente e la relativa redazione di relazioni al
sindaco e al presidente della provincia;
c) la promozione dell'attuazione dei provvedimenti
del sindaco e del presidente della provincia;
d) la funzione di rogare contratti e di autenticare
scritture private ed atti unilaterali nei quali l'ente è
parte, ha interesse
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o è destinatario, stipulati o formulati dai soggetti
individuati dallo statuto dell'ente;
e) la funzione di certificazione e le iniziative
atte ad assicurare la pubblicità e l'accesso agli atti ed ai
provvedimenti dell'ente, nonché le informazioni sull'attività
dell'ente, ed il miglior utilizzo dei servizi nell'interesse
del cittadino;
f) la pubblicazione delle deliberazioni degli
organi dell'ente e il loro invio agli organi dello Stato o
della regione che devono pronunciarsi su di esse;
g) l'adozione degli atti e dei provvedimenti a
rilevanza esterna per l'esplicazione delle proprie
competenze;
h) l'esercizio dei poteri disciplinari.
4. Il segretario comunale e provinciale esercita ogni altra
attribuzione affidatagli dalle leggi e dai regolamenti ed
adempie ai compiti affidatigli caso per caso con apposita
deliberazione dei competenti organi dell'ente.
5. Il segretario comunale e provinciale per l'esercizio
delle proprie funzioni si avvale delle strutture, dei servizi
e del personale dell'ente.
6. In coerenza con gli obiettivi, i programmi e le
direttive di cui al comma 1, il segretario comunale e
provinciale svolge attività organizzativa e adotta i
provvedimenti necessari.
7. Negli enti diversi da quelli di cui all'articolo 15
spettano al segretario comunale e provinciale le funzioni
attribuite al cittadino dirigente di cui al capo II, salve le
diverse disposizioni statutarie.
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