| (Composizione dei consigli di amministrazione regionali e
provinciali).
1. I consigli di amministrazione regionali e provinciali
sono composti:
a) dal presidente della regione o della provincia,
o da loro delegati, che, rispettivamente, li presiedono;
b) da due sindaci e un presidente di provincia o da
tre sindaci, limitatamente ai soli consigli provinciali,
designati rispettivamente dall'Associazione nazionale dei
comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province d'Italia
(UPI), o dalle loro sezioni territoriali corrispondenti, tra
coloro che ricoprono la carica nell'ambito territoriale di
riferimento;
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c) da tre segretari comunali o provinciali eletti
direttamente dai segretari ai sensi del comma 1 dell'articolo
7;
d) da due dirigenti designati, rispettivamente, dal
presidente della regione e della provincia, nell'ambito dei
dirigenti dell'ente di appartenenza.
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