| (Competenze dei consigli di amministrazione regionali e
provinciali).
1. Il consiglio di amministrazione regionale esercita le
funzioni di indirizzo e di governo complessivo dei segretari
comunali e provinciali, e in particolare:
a) cura la tenuta dell'albo regionale e le relative
iscrizioni, cancellazioni e sospensioni;
b) adotta i provvedimenti generali necessari
all'espletamento dei concorsi;
c) accerta, in seconda istanza, la responsabilità
disciplinare dei segretari comunali e provinciali ed adotta i
provvedimenti conseguenti;
d) emana le norme per lo svolgimento dei concorsi e
dei corsi di formazione e di specializzazione;
e) può disporre, in favore dei segretari e con atto
motivato, avvalendosi del fondo di cui all'articolo 42 della
legge 8 giugno 1962, n. 604, anticipazioni del trattamento
economico non corrisposto dagli enti competenti per comprovata
impossibilità;
f) adotta un apposito regolamento per disciplinare
il proprio funzionamento e quello dei consigli di
amministrazione provinciali;
g) organizza e gestisce corsi, seminari e giornate
di studio per l'aggiornamento professionale.
2. Compete al consiglio di amministrazione provinciale:
a) la nomina della commissione di disciplina dei
segretari comunali;
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b) la dichiarazione, in prima istanza, delle
responsabilità disciplinari dei segretari comunali e
l'adozione dei provvedimenti conseguenti sulla base delle
proposte della commissione di disciplina;
c) l'adozione dei provvedimenti per quant'altro
attiene alla gestione dei segretari comunali e del relativo
albo in sede provinciale, che non siano di competenza del
consiglio regionale.
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