| (Norme per l'elezione di rappresentanti dei segretari nei
consigli di amministrazione).
1. I rappresentanti dei segretari comunali e provinciali
nei consigli di amministrazione sono eletti direttamente dai
segretari iscritti all'albo, rispettivamente, regionale e
provinciale, in servizio alla data delle elezioni, con sistema
proporzionale a scrutinio di lista.
2. Le liste dei candidati per il consiglio di
amministrazione regionale e provinciale possono essere
presentate da organizzazioni o gruppi organizzati previa
sottoscrizione da parte di almeno il 5 per cento degli
elettori in servizio, rispettivamente, nella regione o nella
provincia.
3. Con deliberazione del consiglio regionale sono
determinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e
per la presentazione delle liste.
4. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione le
modalità per lo svolgimento delle elezioni sono determinate
dal presidente della regione, sentite le organizzazioni
sindacali di categoria maggiormente rappresentative nel
territorio regionale, nel rispetto dei criteri di cui
all'articolo 6, con proprio decreto, da emanarsi entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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