| (Scuola superiore per segretari comunali e
provinciali).
1. In ogni regione è istituita la scuola superiore per
segretari comunali e provinciali,
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alla quale si accede per pubblico concorso per esami a
livello regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
2. La scuola superiore disciplina e cura la formazione, il
perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e
provinciali.
3. Con delibera del consiglio di amministrazione regionale,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è approvato il regolamento per la disciplina del
funzionamento della scuola superiore secondo i seguenti
princìpi:
a) la scuola superiore deve essere gestita dal
consiglio di amministrazione regionale ed avere una struttura
fissa, nonché attrezzature e personale per il suo autonomo
funzionamento;
b) nel rispetto degli indirizzi forniti dal
consiglio di amministrazione regionale, la scuola cura la
didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e
perfezionamento, nonché i criteri, le modalità ed i tempi
delle prove d'esame. I criteri per l'aggiornamento e
l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un
comitato tecnico-scientifico composto da professori
universitari di ruolo, da segretari comunali e provinciali
anche in quiescenza, nonché da altri dirigenti regionali di
comprovata esperienza e professionalità in materia di
organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione,
con particolare riferimento alle autonomie locali; potrà
essere prevista, nel rispetto dei princìpi di cui al presente
comma, l'attribuzione al comitato tecnico-scientifico di
ulteriori compiti e funzioni;
c) oltre ai docenti incaricati dell'insegnamento di
materie specialistiche, la scuola deve avere un corpo docente
stabile per l'insegnamento delle materie di base;
l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai
professori universitari di ruolo, ai segretari comunali e
provinciali anche in quiescenza, ai dirigenti statali ed
esterni all'amministrazione pubblica di comprovata
professionalità;
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d) l'attività didattica formativa, di
perfezionamento e di aggiornamento deve prevedere anche il
necessario scambio di esperienze con i settori
dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed
internazionale, deve essere svolta in collaborazione con la
scuola superiore della pubblica amministrazione, con le
università, con le autonomie locali, con gli organi
comunitari; possono inoltre essere previste forme di
convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del
personale.
4. Il numero dei componenti del comitato
tecnico-scientifico di cui alla lettera b) del comma 3,
è determinato dal regolamento di cui al medesimo comma 3. Il
presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato dal
consiglio di amministrazione regionale tra i propri membri.
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