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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6258
DDL0515-0010
Progetto di legge Camera n. 515 - testo presentato - (DDL12-515)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.10 (che inizia a pag.10 dello stampato)
...C515. TESTIPDL
...C515.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 8.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC515 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Scuola superiore per segretari comunali e
                        provinciali).
    1.  In ogni regione è istituita la scuola superiore per
  segretari comunali e provinciali,
 
                              Pag. 11
 
  alla quale si accede per pubblico concorso per esami a
  livello regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
    2.  La scuola superiore disciplina e cura la formazione, il
  perfezionamento e l'aggiornamento dei segretari comunali e
  provinciali.
    3.  Con delibera del consiglio di amministrazione regionale,
  entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, è approvato il regolamento per la disciplina del
  funzionamento della scuola superiore secondo i seguenti
  princìpi:
        a)  la scuola superiore deve essere gestita dal
  consiglio di amministrazione regionale ed avere una struttura
  fissa, nonché attrezzature e personale per il suo autonomo
  funzionamento;
        b)  nel rispetto degli indirizzi forniti dal
  consiglio di amministrazione regionale, la scuola cura la
  didattica, i piani di studio per i corsi di formazione e
  perfezionamento, nonché i criteri, le modalità ed i tempi
  delle prove d'esame.  I criteri per l'aggiornamento e
  l'approvazione delle relative proposte sono demandati ad un
  comitato tecnico-scientifico composto da professori
  universitari di ruolo, da segretari comunali e provinciali
  anche in quiescenza, nonché da altri dirigenti regionali di
  comprovata esperienza e professionalità in materia di
  organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione,
  con particolare riferimento alle autonomie locali; potrà
  essere prevista, nel rispetto dei princìpi di cui al presente
  comma, l'attribuzione al comitato tecnico-scientifico di
  ulteriori compiti e funzioni;
        c)  oltre ai docenti incaricati dell'insegnamento di
  materie specialistiche, la scuola deve avere un corpo docente
  stabile per l'insegnamento delle materie di base;
  l'attribuzione degli incarichi di insegnamento è riservata ai
  professori universitari di ruolo, ai segretari comunali e
  provinciali anche in quiescenza, ai dirigenti statali ed
  esterni all'amministrazione pubblica di comprovata
  professionalità;
 
                              Pag. 12
 
        d)  l'attività didattica formativa, di
  perfezionamento e di aggiornamento deve prevedere anche il
  necessario scambio di esperienze con i settori
  dell'imprenditoria pubblica e privata, nazionale ed
  internazionale, deve essere svolta in collaborazione con la
  scuola superiore della pubblica amministrazione, con le
  università, con le autonomie locali, con gli organi
  comunitari; possono inoltre essere previste forme di
  convenzionamento con enti ed organismi per l'aggiornamento del
  personale.
    4.  Il numero dei componenti del comitato
  tecnico-scientifico di cui alla lettera  b)  del comma 3,
  è determinato dal regolamento di cui al medesimo comma 3.  Il
  presidente del comitato tecnico-scientifico è nominato dal
  consiglio di amministrazione regionale tra i propri membri.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0515 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0010 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0010 RIGINIZ=035 PAGFIN=0012 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=10 PAGEFIN=12 SORTRES= SORTDDL=051500 00 FASCIDC=12DDL0515 SORTNAV=0051500 000 00000 ZZDDLC515 NDOC0010 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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