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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


6259
DDL0515-0011
Progetto di legge Camera n. 515 - testo presentato - (DDL12-515)
(suddiviso in 27 Unità Documento)
Unità Documento n.11 (che inizia a pag.12 dello stampato)
...C515. TESTIPDL
...C515.
...PROPOSTA DI LEGGE -- CAPO I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
Art. 9.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC515 ZZ12 ZZPD ZZPR
           (Accesso alla professione di segretario
                   comunale e provinciale).
      1.  Alla professione di segretario comunale e provinciale
  si accede mediante corso triennale di formazione e
  reclutamento a carattere teorico-pratico, svolto dalla scuola
  superiore per segretari comunali e provinciali di cui
  all'articolo 8 e comprensivo di almeno sei mesi di tirocinio
  presso comuni e province.  Il sindaco o il presidente della
  provincia e il segretario comunale o provinciale, al termine
  del tirocinio, rilasciano una dichiarazione da cui risulti con
  chiarezza e precisione il modo con cui sono stati espletati il
  corso e il tirocinio.  Al termine del corso la direzione
  rilascia agli allievi dichiarati idonei una certificazione da
  cui risulti la frequenza con profitto e la votazione
  attribuita in centesimi.
    2.  E' dichiarato idoneo chi abbia conseguito nell'esame di
  cui al comma 7 un punteggio di almeno settanta centesimi.
    3.  Al corso di formazione di cui al comma 1 si accede
  mediante concorso pubblico per esami bandito annualmente
 
                              Pag. 13
 
  a livello regionale, e consistente in un  test
  psico-attitudinale, in una prova scritta ed una orale
  concernenti le discipline di cui alla tabella A allegata alla
  presente legge.  A tale concorso possono partecipare
  esclusivamente i candidati residenti da almeno cinque anni
  nella regione, in possesso di diploma di laurea in
  giurisprudenza, in scienze politiche, economia e commercio, di
  età non superiore a ventinove anni.
    4.  Lo svolgimento del corso deve prevedere almeno
  quattrocento ore annue di insegnamento tecnico-pratico nelle
  materie di cui alla tabella A, oltre a quelle che possono
  essere stabilite con delibera del consiglio regionale, in
  considerazione delle particolarità della regione che indice i
  corsi.
    5.  Il presidente della giunta regionale, con proprio
  decreto, stabilisce il numero di ore da destinare
  all'insegnamento delle materie di cui alla tabella A allegata
  alla presente legge, nonché di quelle eventualmente stabilite
  con delibera del consiglio regionale ai sensi del comma 4.  Il
  numero minimo di ore per ogni materia, per l'intera durata del
  corso, non potrà essere inferiore a venticinque.
    6.  Ai partecipanti al corso è corrisposta una borsa di
  studio mensile pari al 60 per cento del trattamento economico
  di livello iniziale, esclusa ogni indennità collegata
  all'espletamento del servizio.  L'onere relativo è posto a
  carico della regione.
    7.  Con decreto del presidente della giunta regionale sono
  dichiarati idonei i candidati che abbiano superato un esame
  finale e ad essi è rilasciato un certificato di abilitazione
  all'esercizio delle funzioni di segretario comunale.
 
DATA=940512 FASCID=DDL12-515 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0515 TOTPAG=0024 TOTDOC=0027 NDOC=0011 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0012 RIGINIZ=017 PAGFIN=0013 RIGFIN=031 UPAG=NO PAGEIN=12 PAGEFIN=13 SORTRES= SORTDDL=051500 00 FASCIDC=12DDL0515 SORTNAV=0051500 000 00000 ZZDDLC515 NDOC0011 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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