| 1. Sono nulli gli atti compiuti in violazione delle
disposizioni di cui al presente decreto ed ai due regolamenti
n. 3274 e n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea approvati
in data 29 novembre 1993.
2. Le garanzie e le controgaranzie, a qualunque titolo
connesse con le transazioni rese inesigibili dalle misure
restrittive stabilite con il presente decreto e con il
regolamento n. 3275 del Consiglio dell'Unione europea del 29
novembre 1993, sono estinte a decorrere dalla data in cui le
garanzie potrebbero essere fatte valere. Devono considerarsi
anche definitivamente estinte le garanzie e le controgaranzie
finanziarie cui si applica il regolamento del Consiglio delle
Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre 1992 relativo
all'Iraq.
3. Nei confronti dei soggetti che in qualsiasi modo,
anche indirettamente, prendono parte ad operazioni per le
quali sussistono l'indisponibilità ed i divieti di cui
all'articolo 1, si applica la sanzione amministrativa
consistente nel pagamento di una somma di danaro
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non inferiore alla metà del valore dell'operazione stessa e
non superiore al valore medesimo. La predetta sanzione si
applica anche con riguardo alle infrazioni alle disposizioni
contenute nei due regolamenti n. 3274 e n. 3275 approvati dal
Consiglio dell'Unione europea in data 29 novembre 1993, nonché
alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento
del Consiglio delle Comunità europee n. 3541 del 7 dicembre
1992.
4. Per l'accertamento delle violazioni delle disposizioni
di cui al presente decreto e per l'irrogazione delle relative
sanzioni si applicano le disposizioni del titolo II, capi I e
II del testo unico delle norme di legge in materia valutaria,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148.
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