| (Commissione giudicatrice).
1. La commissione per l'accertamento dell'idoneità
all'esercizio delle funzioni di segretario comunale e
provinciale è nominata dal presidente della giunta regionale
ed è composta:
a) dal presidente del tribunale amministrativo
regionale o da un suo delegato,
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presidente di sezione, in qualità di presidente della
commissione;
b) dal presidente della giunta regionale o da un
suo delegato;
c) da due esperti in materia amministrativa scelti
dal consiglio regionale fra i docenti di diritto
amministrativo delle locali università;
d) da un membro nominato dalla sezione provinciale
dell'ANCI;
e) da due segretari comunali, anche in quiescenza,
tratti a sorte dall'albo regionale.
2. Un funzionario della regione con qualifica non inferiore
alla seconda dirigenziale esercita funzioni di segretario
della commissione di cui al comma 1.
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