| (Incarico di segretario comunale o
provinciale).
1. Il primo incarico di segretario comunale o
provinciale è conferito dal consiglio comunale o provinciale
per un periodo non inferiore a tre anni, nel rispetto
dell'ordine di graduatoria nel corso di cui all'articolo 9.
L'incarico si intende rinnovato automaticamente per altri tre
anni se non viene revocato per iscritto o se l'incaricato non
vi rinuncia per iscritto con almeno sei mesi di preavviso
dalla scadenza.
2. Gli incarichi successivi al primo sono discrezionalmente
attribuiti dagli enti nel rispetto di quanto stabilito dai
commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo e dall'articolo 12.
3. Ai segretari può essere conferito incarico, secondo
quanto indicato alla tabella B allegata alla presente legge,
da un comune di classe:
a) quarta, se appena dichiarati idonei;
b) terza, se hanno prestato la loro collaborazione
per almeno tre anni a favore di un comune di classe quarta;
c) seconda, se hanno prestato la loro
collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di
classe terza;
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d) prima B, se hanno prestato la loro
collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di
classe seconda;
e) prima A, se hanno prestato la loro
collaborazione per almeno tre anni a favore di un comune di
classe prima B o di una provincia.
4. Può essere conferito l'incarico di segretario
provinciale ai segretari di cui alle lettere d) ed e)
del comma 3.
5. Può altresì essere conferito l'incarico di segretario
comunale di comuni di classe seconda, prima B e prima A, e di
provincia, secondo quanto indicato alla tabella B allegata
alla presente legge, a segretari dichiarati idonei che abbiano
per almeno cinque anni collaborato con comuni di classe quarta
e terza e che abbiano superato apposito concorso abilitante
per esame e titoli indetto ogni due anni dalla regione.
6. Il segretario incaricato contestualmente da più enti
deve optare per uno di essi entro dieci giorni dal ricevimento
del secondo incarico.
7. Il segretario non riconfermato, al quale non è affidato
l'incarico presso altro ente, conserva il diritto alla
retribuzione per un periodo di sei mesi. Tale retribuzione è a
carico di un apposito fondo costituito presso il Ministero
dell'interno.
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