| (Supplenze).
1. Per assicurare la regolarità del servizio in caso di
assenza o di impedimento prolungato del segretario comunale,
sempre che non sia previsto nel ruolo del comune un posto
d'organico per le funzioni di vice segretario comunale, il
presidente della giunta provinciale territorialmente
competente dispone, su richiesta del sindaco del comune
interessato, che il servizio di segreteria sia svolto, in
supplenza del titolare, da un segretario comunale di un comune
vicino, sentito il sindaco di questo comune, o da un
segretario collocato in disponibilità.
2. Il segretario comunale collocato in disponibilità può
essere richiamato in servizio ai fini di cui al comma 1. In
questo caso gli competono tutti gli emolumenti inerenti alla
sua qualifica. Alla spesa provvede il comune di appartenenza
del segretario, salvo rivalsa nei confronti di quello presso
il quale un segretario è destinato a prestare servizio.
CAPO II
CITTADINI DIRIGENTI
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