| (Cittadino dirigente).
1. I comuni con popolazione superiore ai centomila
abitanti e le città metropolitane hanno l'obbligo di assegnare
ad un
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cittadino iscritto nelle liste elettorali di un qualunque
comune della relativa regione ed in un apposito albo
professionale regionale, territorialmente articolato, le
funzioni di dirigente per l'espletamento dei compiti previsti
dall'articolo 51, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
e degli altri previsti dalla legge, dallo statuto e dai
regolamenti comunali, secondo le condizioni e con le modalità
stabilite dall'articolo 51, commi 5, 6 e 7, della citata legge
n. 142 del 1990.
2. E' facoltà dei comuni diversi da quelli di cui al comma
1 di istituire con apposita disposizione statutaria la figura
del cittadino dirigente.
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