| 1. Deroghe alle disposizioni dell'articolo 1, commi 1 e
2, possono essere disposte, su richiesta degli interessati e a
tutela di interessi italiani sia con riferimento a casi
particolari che a categorie di operazioni individuate in via
generale, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, sentiti i Ministri degli affari esteri, del tesoro,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Resta fermo il divieto di compiere atti di
disposizione e transazioni a qualsiasi titolo effettuati sul
capitale o sulle partecipazioni, di corrispondere utili o di
eseguire qualsiasi altra operazione qualora le fattispecie
sopra indicate comportino in qualunque modo trasferimento di
fondi o di altre attività in favore di soggetti di cui al
comma 2 dell'articolo 1 del presente decreto.
3. L'interessato dovrà dare preventiva comunicazione ai
Ministeri degli affari esteri, del tesoro, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero di
ogni cambiamento concernente gli assetti proprietari, che non
rientri fra quelli vietati, nonché di ogni modifica della
composizione degli organi amministrativi.
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