| (Norme per l'elezione di rappresentanti dei cittadini
dirigenti nei consigli di amministrazione).
1. I rappresentanti dei cittadini dirigenti nei consigli
di amministrazione sono eletti dagli iscritti all'albo di cui
all'articolo 17 in servizio alla data delle elezioni, con
sistema proporzionale, a scrutinio di lista.
2. Le liste dei candidati per il consiglio di
amministrazione regionale di cui all'articolo 18 possono
essere presentate da organizzazioni o gruppi organizzati
previa sottoscrizione da parte di almeno il 5 per cento degli
elettori iscritti all'albo nella regione.
3. Con deliberazione del consiglio regionale sono
determinate le modalità per lo svolgimento delle elezioni e
per la presentazione delle liste.
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4. Per la prima elezione dei consigli di amministrazione
regionali di cui all'articolo 18, le modalità per lo
svolgimento delle elezioni sono determinate dal presidente
della regione, sentite le organizzazioni di categoria
maggiormente rappresentative nel territorio e nel rispetto dei
criteri di cui al presente articolo con proprio decreto, da
emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
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