| (Responsabilità dei cittadini dirigenti).
1. I cittadini dirigenti sono responsabili nei confronti
dell'ente del risultato dell'attività svolta dagli uffici cui
sono preposti e della gestione delle risorse ad essi
affidate.
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2. L'inosservanza da parte dei cittadini dirigenti degli
indirizzi generali dell'azione amministrativa determinati dai
componenti organi politici dell'ente, dei termini e delle
altre regole di gestione previste dalle leggi, dallo statuto o
dai regolamenti, nonché la mancata o l'incompleta
realizzazione degli obiettivi programmati, deve essere
accertata tenendo conto anche delle condizioni organizzative
ed ambientali, tempestivamente segnalate, oltre che della
disponibilità di personale e di mezzi, in cui si è articolata
la gestione stessa.
3. La valutazione dell'attività dei cittadini dirigenti è
effettuata annualmente dal sindaco, sentita la giunta
comunale. L'eventuale giudizio negativo deve essere motivato
tramite la contestazione di specifiche responsabilità
attinenti al mancato conseguimento degli obiettivi
prefissati.
4. Il giudizio negativo è comunicato al cittadino dirigente
con atto formale del sindaco. Deve essere in ogni caso
assicurato il diritto di controdeduzione, documentale o anche
orale, del cittadino dirigente a giustificazione del risultato
della gestione.
5. Avverso la valutazione del sindaco è ammesso ricorso in
prima istanza al consiglio comunale e, in seconda istanza,
alla commissione di disciplina di cui all'articolo 25.
6. Criteri, procedure, schemi di redazione e presentazione
del rapporto sull'attività del cittadino dirigente e
quant'altro occorre all'applicazione dell'articolo 25,
verranno determinati con apposito regolamento del consiglio di
amministrazione regionale di cui all'articolo 18.
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